Art. 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

27 Agosto 2024

Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:


a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) l'informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.


L'Art. 191 disciplina le modalità di valutazione e gestione del rischio di esposizione al rumore in contesti lavorativi caratterizzati da fluttuazioni significative nei livelli di esposizione. Pur mantenendo il divieto assoluto di superare i valori limite di esposizione, la norma permette un approccio flessibile nella gestione delle attività dove l'esposizione al rumore può superare i valori superiori di azione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio

Esposizione Variabile e Misure di Protezione:

Il datore di lavoro, per attività con elevate fluttuazioni nei livelli di esposizione al rumore, può considerare l'esposizione dei lavoratori al di sopra dei valori superiori di azione.
È obbligato a garantire le misure di prevenzione e protezione, tra cui: a) Dispositivi di protezione individuale dell'udito: Devono essere resi disponibili ai lavoratori. b) Informazione e formazione: I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi associati al rumore e sull'uso dei dispositivi di protezione. c) Controllo sanitario: I lavoratori devono essere sottoposti a controllo sanitario per monitorare l'effetto dell'esposizione al rumore sulla loro salute.

Divieto di Superamento dei Valori Limite: Il datore di lavoro deve assicurarsi che, in nessun caso, i valori limite di esposizione al rumore siano superati, anche quando i livelli di esposizione giornaliera fluttuano in modo significativo.

Misure di Prevenzione e Protezione: Per le attività con elevata fluttuazione dei livelli di esposizione, il datore di lavoro può considerare l'esposizione al rumore superiore ai valori di azione, a condizione che siano garantite adeguate misure di prevenzione e protezione. Queste includono:

Disponibilità di DPI per l'udito: Fornire dispositivi di protezione individuale dell'udito ai lavoratori.
Informazione e Formazione: Garantire che i lavoratori siano informati e formati sui rischi e sulle misure di protezione legate all'esposizione al rumore.
Controllo Sanitario: Assicurare il monitoraggio sanitario dei lavoratori esposti.

Misurazione e Valutazione del Rumore: La misurazione del rumore, in questi casi, è focalizzata sul determinare i livelli prodotti dalle attrezzature nei posti operatore. Questo aiuta a identificare le misure tecniche e organizzative necessarie per ridurre i rischi.

Documentazione: Il documento di valutazione del rischio, previsto dall'articolo 28, deve riportare specificamente i lavoratori soggetti a queste condizioni di esposizione variabile, con un riferimento esplicito all'articolo 191.

Sintesi

L'Art. 191 consente una gestione flessibile del rischio di esposizione al rumore in attività con livelli di esposizione variabili, sempre nel rispetto del divieto di superare i limiti di esposizione. Il datore di lavoro deve adottare misure di protezione specifiche e documentare correttamente tali situazioni nel documento di valutazione del rischio.

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