Titolo VII Attrezzature Munite Di Videoterminali
Indice Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali (art. 172-179)
Capo I Disposizioni generali
Art. 172 - Campo di applicazione
Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 174 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
Art. 176 - Sorveglianza sanitaria
Art. 177 - Informazione e formazione
Capo III Sanzioni
Art. 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 179 - Sanzioni a carico del preposto
Il Titolo VII del Decreto Legislativo 81/2008 riguarda la regolamentazione delle attività lavorative che prevedono l'uso di attrezzature munite di videoterminali, con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Vengono definite le misure necessarie per prevenire i rischi connessi all'utilizzo prolungato di queste attrezzature, con particolare attenzione a problemi visivi, muscoloscheletrici e di affaticamento mentale.
Campo di Applicazione (Art. 172)
L'articolo 172 stabilisce che le norme si applicano a tutte le attività lavorative che comportano l'uso di videoterminali, ad eccezione di specifiche categorie, come i posti di guida di veicoli o macchine e i sistemi informatici destinati al pubblico.
Definizioni (Art. 173)
L'articolo 173 fornisce le definizioni chiave, inclusa quella di "videoterminale", inteso come uno schermo alfanumerico o grafico, e "posto di lavoro", che comprende tutte le attrezzature collegate al videoterminale, come tastiera, mouse, software, e l'ambiente circostante. Inoltre, definisce "lavoratore" come colui che utilizza videoterminali in modo sistematico per almeno venti ore settimanali.
Obblighi del Datore di Lavoro (Art. 174)
L'articolo 174 impone al datore di lavoro di valutare i rischi specifici legati all'uso dei videoterminali, con particolare attenzione ai problemi visivi, posturali e di affaticamento mentale. Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie per minimizzare questi rischi, in conformità ai requisiti minimi stabiliti dall'allegato XXXIV.
Svolgimento Quotidiano del Lavoro (Art. 175)
Questo articolo garantisce ai lavoratori il diritto a pause o cambiamenti di attività per prevenire affaticamento da videoterminale. Viene stabilito che, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, il lavoratore ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo al videoterminale.
Sorveglianza Sanitaria (Art. 176)
L'articolo 176 prevede che i lavoratori esposti ai rischi identificati nel Titolo VII siano sottoposti a sorveglianza sanitaria, con particolare attenzione ai rischi per la vista e l'apparato muscoloscheletrico. La frequenza delle visite di controllo varia in base all'età del lavoratore e alla presenza di eventuali limitazioni.
Informazione e Formazione (Art. 177)
L'articolo 177 impone al datore di lavoro di fornire informazioni e formazione ai lavoratori sui rischi legati all'uso dei videoterminali, sulle misure di prevenzione adottate e sulla protezione della vista.
Sanzioni (Capo III - Art. 178-179)
Gli articoli 178 e 179 specificano le sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano le disposizioni del Titolo VII, garantendo così l'attuazione effettiva delle norme di sicurezza.