Art. 196 - Sorveglianza sanitaria

27 Agosto 2024

Art. 196. Sorveglianza sanitaria

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

L'articolo 196 del Decreto Legislativo 81/2008 regola l'obbligo del datore di lavoro di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria quando la loro esposizione al rumore supera determinati valori di azione. La sorveglianza sanitaria è una misura preventiva fondamentale per monitorare lo stato di salute dei lavoratori e prevenire malattie professionali legate all'esposizione al rumore.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli Specifici:

Obbligo di Sorveglianza Sanitaria:

Lavoratori Coinvolti: La sorveglianza sanitaria deve essere applicata ai lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (definiti nell'articolo 189). Questa misura serve a monitorare lo stato di salute dei lavoratori esposti a rischi significativi.
Periodicità delle Visite Mediche: In generale, la sorveglianza deve essere effettuata almeno una volta l'anno. Tuttavia, il medico competente può stabilire una diversa periodicità, basata su una valutazione del rischio specifico, che deve essere documentata nel documento di valutazione dei rischi e comunicata ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Intervento dell'Organo di Vigilanza: L'organo di vigilanza può modificare i contenuti e la periodicità della sorveglianza sanitaria stabilita dal medico competente, se lo ritiene necessario, attraverso un provvedimento motivato.

Estensione della Sorveglianza Sanitaria:

Su Richiesta dei Lavoratori: I lavoratori esposti a livelli di rumore superiori ai valori inferiori di azione possono richiedere di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. In questo caso, il medico competente valuta se è opportuno estendere la sorveglianza sanitaria a questi lavoratori.

Sintesi:

L'articolo 196 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro deve garantire la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a livelli di rumore superiori ai valori superiori di azione. Questa sorveglianza deve essere periodica e può essere modificata dal medico competente o dall'organo di vigilanza in base alle esigenze specifiche. Inoltre, i lavoratori esposti a livelli di rumore superiori ai valori inferiori di azione possono richiedere la sorveglianza sanitaria, che verrà attivata se considerata opportuna dal medico competente.

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