Art. 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1- bis. ABROGATO
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.
2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione
deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 dell'ex decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le condizioni e i requisiti in base ai quali il datore di lavoro può assumere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), nonché quelli relativi al primo soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione, invece di delegarli a soggetti interni o esterni all'azienda.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
1. Condizioni per l'assunzione diretta dei compiti di SPP
Eccezione ai casi previsti dall'art. 31, comma 6: Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del SPP, ad eccezione dei casi specifici in cui ciò è obbligatoriamente delegato ad un servizio interno, come previsto dall'articolo 31, comma 6. Questo avviene principalmente in aziende con particolari complessità o rischi elevati.
Obbligo di informazione preventiva: Il datore di lavoro deve informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della sua intenzione di svolgere direttamente questi compiti.
2. Formazione obbligatoria
Corsi di formazione: Per poter svolgere tali compiti, il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione specifici, la cui durata varia da un minimo di 16 ore a un massimo di 48 ore. I corsi devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte.
Validità della formazione preesistente: Fino alla pubblicazione dei nuovi accordi formativi, resta valida la formazione effettuata ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Formazione specifica per primo soccorso e prevenzione incendi
Corsi specifici: Il datore di lavoro che decide di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso e di prevenzione incendi e di evacuazione è obbligato a frequentare specifici corsi di formazione previsti rispettivamente dagli articoli 45 e 46 del decreto.
4. Aggiornamento obbligatorio
Corsi di aggiornamento: Il datore di lavoro è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento periodici in linea con quanto stabilito dall'accordo citato nel comma precedente. Questo obbligo si applica anche a coloro che hanno già frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 dell'ex D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Sintesi: L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al datore di lavoro di assumere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dei rischi, a condizione che frequenti specifici corsi di formazione e aggiornamento. Il datore di lavoro deve comunque informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e assicurarsi di avere le competenze necessarie per gestire in modo sicuro e adeguato i rischi aziendali.
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