Art. 207 - Definizioni

27 Agosto 2024

Art. 207. Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) «effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano a causa della sua presenza all’interno di un campo elettromagnetico, che comprendono:
1. effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti a causa dell’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nei tessuti medesimi;
2. effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali.
Tali effetti possono essere di detrimento per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre, la stimolazione degli organi sensoriali può comportare sintomi transitori quali vertigini e fosfeni. Inoltre, tali effetti possono generare disturbi temporanei e influenzare le capacità cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari
e possono, pertanto, influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in modo sicuro;
3. correnti negli arti;
c) «effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, che potrebbe essere causa di un pericolo per la salute e sicurezza, quali:
1. interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo;
2. rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di campi magnetici statici;
3. innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4. incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili a causa di scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
5. correnti di contatto;
d) «valori limite di esposizione (VLE)», valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare sulla base degli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e la stimolazione elettrica dei tessuti;
e) «VLE relativi agli effetti sanitari», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) «VLE relativi agli effetti sensoriali», VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali;
g) «valori di azione (VA)», livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel presente capo. Nell’allegato XXXVI, parte II:
1. per i campi elettrici, per «VA inferiori» e «VA superiori» s’intendono i livelli connessi alle specifiche misure di protezione o prevenzione stabilite nel presente capo;
2. per i campi magnetici, per «VA inferiori» s’intendono i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per «VA superiori» i valori connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.

L'articolo 207 del Decreto Legislativo definisce i termini e i concetti chiave necessari per l'applicazione delle norme relative alla protezione dei lavoratori dall'esposizione ai campi elettromagnetici. Queste definizioni stabiliscono i parametri per la valutazione dei rischi e la messa in atto di misure di protezione.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettaglio Normativo:

Campi Elettromagnetici (a):

Si riferisce ai campi elettrici e magnetici statici, così come ai campi variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz. Questa definizione comprende tutti i tipi di campi elettromagnetici a cui i lavoratori possono essere esposti.

Effetti Biofisici Diretti (b):

Effetti Termici: Riscaldamento dei tessuti corporei dovuto all'assorbimento di energia dai campi elettromagnetici.
Effetti Non Termici: Stimolazione di muscoli, nervi e organi sensoriali che possono causare sintomi transitori come vertigini, fosfeni (sensazione di vedere luci non presenti), e influire negativamente sulla capacità di un lavoratore di operare in sicurezza.
Correnti negli Arti: Correnti elettriche indotte negli arti a causa della presenza in un campo elettromagnetico.

Effetti Indiretti (c):

Interferenza con Dispositivi Medici: I campi elettromagnetici possono interferire con il funzionamento di dispositivi medici elettronici, inclusi stimolatori cardiaci.
Rischio Propulsivo: Oggetti ferromagnetici possono diventare pericolosi in presenza di campi magnetici statici.
Innesco di Dispositivi Elettro-esplosivi: I campi elettromagnetici possono innescare detonatori.
Rischio di Incendi ed Esplosioni: A causa di scintille prodotte da campi indotti o correnti di contatto.
Correnti di Contatto: Correnti che si manifestano quando una persona tocca un oggetto esposto a un campo elettromagnetico.

Valori Limite di Esposizione (VLE) (d):

Valori fissati basati su considerazioni biofisiche e biologiche, che tengono conto degli effetti acuti e a breve termine, come il riscaldamento dei tessuti e la stimolazione elettrica.

VLE Relativi agli Effetti Sanitari (e):

Limiti sopra i quali i lavoratori possono subire effetti nocivi, come il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare.

VLE Relativi agli Effetti Sensoriali (f):

Limiti sopra i quali possono verificarsi disturbi transitori delle percezioni sensoriali o lievi modifiche delle funzioni cerebrali.

Valori di Azione (VA) (g):

Livelli operativi definiti per semplificare la dimostrazione della conformità ai VLE e determinare quando è necessario prendere misure di protezione o prevenzione. Per i campi elettrici, si distinguono VA inferiori e superiori a seconda delle misure necessarie, mentre per i campi magnetici i VA inferiori si riferiscono agli effetti sensoriali e i VA superiori agli effetti sanitari.

Sintesi: L'articolo 207 fornisce una serie di definizioni essenziali per la regolamentazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Queste definizioni includono una chiara distinzione tra effetti biofisici diretti (termici e non termici) e indiretti, nonché la definizione dei valori limite di esposizione (VLE) e dei valori di azione (VA), che sono critici per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Le disposizioni aiutano a identificare le situazioni di rischio e a stabilire i limiti oltre i quali devono essere adottate misure di protezione.

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