Titolo IV Cantieri Temporanei O Mobili 

Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)

Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione

Art. 89 - Definizioni

Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori

Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Art. 95 - Misure generali di tutela

Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Art. 99 - Notifica preliminare

Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 101 - Obblighi di trasmissione

Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili

Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I Campo di applicazione

Art. 105 - Attività soggette

Art. 106 - Attività escluse

Art. 107 - Definizioni

Sezione II Disposizioni di carattere generale

Art. 108 - Viabilità nei cantieri

Art. 109 - Recinzione del cantiere

Art. 110 - Luoghi di transito

Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali

Art. 113 - Scale

Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro

Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

Art. 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive

Sezione III Scavi e fondazioni

Art. 118 - Splateamento e sbancamento

Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

Art. 121 - Presenza di gas negli scavi

Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali

Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

Art. 125 - Disposizione dei montanti

Art. 126 - Parapetti

Art. 127 - Ponti a sbalzo

Art. 128 - Sottoponti

Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

Art. 130 - Andatoie e passerelle

Sezione V Ponteggi fissi

Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

Art. 132 - Relazione tecnica

Art. 133 - Progetto

Art. 134 - Documentazione

Art. 135 - Marchio del fabbricante

Art. 136 - Montaggio e smontaggio

Art. 137 - Manutenzione e revisione

Art. 138 - Norme particolari

Sezione VI Ponteggi movibili

Art. 139 - Ponti su cavalletti

Art. 140 - Ponti su ruote a torre

Sezione VII Costruzioni edilizie

Art. 141 - Strutture speciali

Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

Art. 143 - Posa delle armature e delle centine

Art. 144 - Resistenza delle armature

Art. 145 - Disarmo delle armature

Art. 146 - Difesa delle aperture

Art. 147 - Scale in muratura

Art. 148 - Lavori speciali

Art. 149 - Paratoie e cassoni

Sezione VIII Demolizioni

Art. 150 - Rafforzamento delle strutture

Art. 151 - Ordine delle demolizioni

Art. 152 - Misure di sicurezza

Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione

Art. 155 - Demolizione per rovesciamento

Art. 156 - Verifiche

Capo III Sanzioni

Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori

Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti

Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 regola la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, definendo le misure preventive, gli obblighi e le sanzioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti in queste attività. Questo titolo è suddiviso in tre capi principali, ognuno dei quali si concentra su aspetti specifici della gestione della sicurezza nei cantieri.

Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88 - Campo di applicazione: Definisce l’ambito di applicazione delle norme relative ai cantieri temporanei o mobili, escludendo specifiche attività che non presentano rischi significativi.

Art. 89 - Definizioni: Fornisce le definizioni essenziali per comprendere i termini usati nel contesto della sicurezza nei cantieri, come "cantiere temporaneo o mobile," "committente," "responsabile dei lavori," "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" (CSP), e "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" (CSE).

Art. 90-93 - Obblighi e responsabilità: Dettaglia gli obblighi dei committenti, dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE). Il committente e il responsabile dei lavori devono garantire l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza. I coordinatori sono responsabili della redazione del PSC e della supervisione della sua attuazione durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 94-101 - Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici: Specifica le responsabilità dei lavoratori autonomi, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria, inclusa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il POS deve contenere le misure specifiche per le attività svolte nel cantiere.

Art. 102-104 bis - Modalità attuative e semplificazioni: Regola le modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, la previsione dei livelli di emissione sonora e introduce misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.

Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I - Campo di applicazione: Specifica le attività soggette ed escluse dalle disposizioni di sicurezza (Art. 105-107).

Sezione II - Disposizioni generali: Definisce le misure generali per la sicurezza nei cantieri, incluse le norme sulla viabilità, la recinzione dei cantieri, la protezione dei posti di lavoro e l’uso di attrezzature per lavori in quota (Art. 108-117).

Sezione III - Scavi e fondazioni: Regola le misure di sicurezza relative a scavi, fondazioni e la gestione dei materiali nei cantieri (Art. 118-121).

Sezione IV e V - Ponteggi e altre opere provvisionali: Stabilisce le norme per l’uso, il montaggio, la manutenzione e la revisione dei ponteggi in legname, metallici e fissi, nonché delle altre opere provvisionali (Art. 122-140).

Sezione VI e VII - Costruzioni edilizie e demolizioni: Definisce le misure di sicurezza per le costruzioni speciali, la posa delle armature, la protezione delle aperture e le operazioni di demolizione, inclusi il rafforzamento delle strutture e il convogliamento dei materiali (Art. 141-155).

Art. 156 - Verifiche: Stabilisce l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, definendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.

Capo III: Sanzioni

Art. 157-160 - Sanzioni: Prevede sanzioni per i committenti, i responsabili dei lavori, i coordinatori, i datori di lavoro, i dirigenti e i lavoratori autonomi in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza. Le sanzioni possono variare dall'arresto a multe, in funzione della gravità delle violazioni.

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