Titolo IV Cantieri Temporanei O Mobili
Indice Titolo IV Cantieri temporanei o mobili (Art. 88-160)
Capo I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione
Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Art. 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
Art. 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Art. 93 - Responsabilita' dei committenti e dei responsabili dei lavori
Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi
Art. 95 - Misure generali di tutela
Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria
Art. 99 - Notifica preliminare
Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 101 - Obblighi di trasmissione
Art. 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora
Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
Art. 104 bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I Campo di applicazione
Sezione II Disposizioni di carattere generale
Art. 108 - Viabilità nei cantieri
Art. 109 - Recinzione del cantiere
Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota
Art. 112 - Idoneità delle opere provvisionali
Art. 114 - Protezione dei posti di lavoro
Art. 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto
Art. 117 - Lavori in prossimità di parti attive
Sezione III Scavi e fondazioni
Art. 118 - Splateamento e sbancamento
Art. 119 - Pozzi, scavi e cunicoli
Art. 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
Art. 121 - Presenza di gas negli scavi
Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali
Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
Art. 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
Art. 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
Art. 125 - Disposizione dei montanti
Art. 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
Art. 130 - Andatoie e passerelle
Sezione V Ponteggi fissi
Art. 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego
Art. 135 - Marchio del fabbricante
Art. 136 - Montaggio e smontaggio
Art. 137 - Manutenzione e revisione
Sezione VI Ponteggi movibili
Art. 139 - Ponti su cavalletti
Art. 140 - Ponti su ruote a torre
Sezione VII Costruzioni edilizie
Art. 142 - Costruzioni di archi, volte e simili
Art. 143 - Posa delle armature e delle centine
Art. 144 - Resistenza delle armature
Art. 145 - Disarmo delle armature
Art. 146 - Difesa delle aperture
Sezione VIII Demolizioni
Art. 150 - Rafforzamento delle strutture
Art. 151 - Ordine delle demolizioni
Art. 152 - Misure di sicurezza
Art. 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Art. 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Art. 155 - Demolizione per rovesciamento
Capo III Sanzioni
Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori
Art. 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
Il Titolo IV del Decreto Legislativo 81/2008 regola la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, definendo le misure preventive, gli obblighi e le sanzioni per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti in queste attività. Questo titolo è suddiviso in tre capi principali, ognuno dei quali si concentra su aspetti specifici della gestione della sicurezza nei cantieri.
Capo I: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Art. 88 - Campo di applicazione: Definisce l’ambito di applicazione delle norme relative ai cantieri temporanei o mobili, escludendo specifiche attività che non presentano rischi significativi.
Art. 89 - Definizioni: Fornisce le definizioni essenziali per comprendere i termini usati nel contesto della sicurezza nei cantieri, come "cantiere temporaneo o mobile," "committente," "responsabile dei lavori," "coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione" (CSP), e "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" (CSE).
Art. 90-93 - Obblighi e responsabilità: Dettaglia gli obblighi dei committenti, dei responsabili dei lavori e dei coordinatori per la sicurezza, sia in fase di progettazione (CSP) che in fase di esecuzione (CSE). Il committente e il responsabile dei lavori devono garantire l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza. I coordinatori sono responsabili della redazione del PSC e della supervisione della sua attuazione durante l'esecuzione dei lavori.
Art. 94-101 - Obblighi dei lavoratori autonomi e delle imprese esecutrici: Specifica le responsabilità dei lavoratori autonomi, delle imprese esecutrici e dell’impresa affidataria, inclusa la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS). Il POS deve contenere le misure specifiche per le attività svolte nel cantiere.
Art. 102-104 bis - Modalità attuative e semplificazioni: Regola le modalità di consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, la previsione dei livelli di emissione sonora e introduce misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili.
Capo II: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota
Sezione I - Campo di applicazione: Specifica le attività soggette ed escluse dalle disposizioni di sicurezza (Art. 105-107).
Sezione II - Disposizioni generali: Definisce le misure generali per la sicurezza nei cantieri, incluse le norme sulla viabilità, la recinzione dei cantieri, la protezione dei posti di lavoro e l’uso di attrezzature per lavori in quota (Art. 108-117).
Sezione III - Scavi e fondazioni: Regola le misure di sicurezza relative a scavi, fondazioni e la gestione dei materiali nei cantieri (Art. 118-121).
Sezione IV e V - Ponteggi e altre opere provvisionali: Stabilisce le norme per l’uso, il montaggio, la manutenzione e la revisione dei ponteggi in legname, metallici e fissi, nonché delle altre opere provvisionali (Art. 122-140).
Sezione VI e VII - Costruzioni edilizie e demolizioni: Definisce le misure di sicurezza per le costruzioni speciali, la posa delle armature, la protezione delle aperture e le operazioni di demolizione, inclusi il rafforzamento delle strutture e il convogliamento dei materiali (Art. 141-155).
Art. 156 - Verifiche: Stabilisce l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, definendo le modalità e l’organo tecnico incaricato.
Capo III: Sanzioni
Art. 157-160 - Sanzioni: Prevede sanzioni per i committenti, i responsabili dei lavori, i coordinatori, i datori di lavoro, i dirigenti e i lavoratori autonomi in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza. Le sanzioni possono variare dall'arresto a multe, in funzione della gravità delle violazioni.