Art. 213 - Campo di applicazione
Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

27 Agosto 2024

Art. 213. Campo di applicazione

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

L'Art. 213 del Decreto Legislativo stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante l'attività lavorativa. Questo articolo si inserisce nel contesto più ampio della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quanto concerne l'esposizione a radiazioni che possono avere effetti nocivi sugli occhi e sulla pelle dei lavoratori.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

L'articolo mira a definire le misure preventive e protettive minime che il datore di lavoro deve adottare per garantire che l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali non superi livelli di sicurezza stabiliti. Le radiazioni ottiche artificiali comprendono tutte quelle radiazioni emesse da sorgenti luminose create dall'uomo, come laser, lampade UV, e altre sorgenti di luce intensa, che possono rappresentare un pericolo per la salute.

Dettaglio Tecnico-Giuridico

Obblighi del Datore di Lavoro:

Il datore di lavoro deve garantire che l'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche artificiali non superi i limiti di esposizione stabiliti dalla normativa, attraverso una serie di misure tecniche e organizzative.
Deve essere effettuata una valutazione del rischio per identificare le sorgenti di radiazioni ottiche e valutare l'entità dell'esposizione dei lavoratori.
Devono essere adottate misure preventive, come l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), l'adozione di schermi protettivi, o la limitazione della durata dell'esposizione.

Misure di Prevenzione:

In caso di superamento dei limiti di esposizione, il datore di lavoro è obbligato ad adottare immediatamente misure correttive per riportare i livelli di esposizione entro i limiti di sicurezza.
Sono previsti programmi di formazione e informazione per i lavoratori, in modo che siano consapevoli dei rischi associati all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e delle misure da adottare per la loro protezione.

Sorveglianza Sanitaria:

I lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, particolarmente per monitorare eventuali effetti nocivi sugli occhi e sulla pelle.
Il medico competente valuta i rischi e monitora lo stato di salute dei lavoratori esposti, con possibilità di intervenire qualora siano riscontrati problemi di salute correlati all'esposizione.

Sintesi

L'articolo 213 del Decreto Legislativo stabilisce un quadro normativo per la protezione dei lavoratori dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi, adottare misure preventive e correttive, fornire formazione adeguata ai lavoratori e garantire la sorveglianza sanitaria per prevenire effetti nocivi su occhi e pelle derivanti da tali esposizioni.

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