Art. 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali
Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche
L'articolo 193 del Decreto Legislativo 81/2008 disciplina l'obbligo del datore di lavoro di fornire e garantire l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per l'udito nei casi in cui i rischi derivanti dall'esposizione al rumore non possano essere completamente evitati tramite misure di prevenzione e protezione collettive. Questa norma si applica in conformità alle disposizioni generali del decreto, in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera c), e ai requisiti specifici previsti dal Titolo III, Capo II.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:
Dettagli Specifici:
Obbligo di Fornitura dei DPI:
Disponibilità di DPI: Se l'esposizione al rumore supera i valori inferiori di azione stabiliti (LEX = 80 dB(A), ppeak = 112 Pa), il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione dell'udito.
Obbligo di Utilizzo dei DPI: Se l'esposizione al rumore raggiunge o supera i valori superiori di azione (LEX = 85 dB(A), ppeak = 140 Pa), il datore di lavoro è obbligato a esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori.
Scelta e Efficacia dei DPI:
Scelta dei DPI: I DPI per l'udito devono essere scelti in modo da eliminare o ridurre al minimo il rischio per l'udito, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, garantendo che i dispositivi siano conformi alle normative tecniche.
Verifica dell'Efficacia: Il datore di lavoro deve verificare l'efficacia dei DPI per l'udito, assicurandosi che questi riducano adeguatamente l'esposizione al rumore.
Considerazione dell'Atenuazione:
Valutazione dell'Atenuazione: Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione del rumore prodotta dai DPI solo ai fini di verificare la loro efficacia e per assicurarsi che il valore limite di esposizione (LEX = 87 dB(A)) non venga superato. I DPI per l'udito sono considerati adeguati se, quando usati correttamente, rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.
Sintesi:
L'articolo 193 obbliga il datore di lavoro a fornire DPI per l'udito e a garantirne l'uso corretto in situazioni dove il rumore non può essere sufficientemente ridotto tramite altre misure. La scelta dei DPI deve essere fatta in consultazione con i lavoratori, assicurando la loro efficacia nella protezione dell'udito. L'attenuazione offerta dai DPI è considerata ai fini della conformità ai valori limite di esposizione, garantendo che tali dispositivi siano adeguati e rispettino le normative tecniche.
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