Art. 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione

27 Agosto 2024

Art. 201. Valori limite di esposizione e valori d'azione

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.


a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:


1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2.

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:


1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2;
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2.

2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

L'articolo 201 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i valori limite di esposizione e i valori d'azione per le vibrazioni meccaniche, suddivisi in due categorie: vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e vibrazioni trasmesse al corpo intero. Questi valori sono cruciali per la protezione dei lavoratori dai rischi associati all'esposizione prolungata alle vibrazioni.
Di Seguito Un Riassunto Tecnico-Giuridico Dettagliato:

Dettagli Tecnico-Giuridici:
Valori limite di esposizione e valori d'azione

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

Valore limite di esposizione giornaliero: Normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s². Per esposizioni brevi, il valore limite è fissato a 20 m/s².
Valore d'azione giornaliero: Anch'esso normalizzato su 8 ore, questo valore, che determina l'obbligo di intervenire con misure di prevenzione, è fissato a 2,5 m/s².

Vibrazioni trasmesse al corpo intero:

Valore limite di esposizione giornaliero: Normalizzato a 8 ore, è fissato a 1,0 m/s², mentre per esposizioni brevi il valore limite è pari a 1,5 m/s².
Valore d'azione giornaliero: Questo valore, fissato a 0,5 m/s², è il livello di vibrazioni che, se superato, richiede l'adozione di misure di prevenzione.

Gestione delle esposizioni variabili

In situazioni dove il livello di esposizione giornaliero alle vibrazioni varia significativamente, deve essere considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. Questo significa che, in caso di variabilità, il datore di lavoro deve valutare l'esposizione più alta che si verifica frequentemente, garantendo così che le misure di prevenzione e protezione siano adeguate.

Sintesi

L'articolo 201 definisce i valori limite e d'azione per le vibrazioni meccaniche, essenziali per tutelare la salute dei lavoratori. Per le vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo intero, stabilisce valori specifici che, se superati, richiedono l'adozione di misure di prevenzione. In caso di esposizione variabile, deve essere considerato il livello massimo ricorrente. Queste disposizioni mirano a prevenire effetti negativi sulla salute dei lavoratori, specialmente per quanto riguarda disturbi muscolo-scheletrici e altre patologie correlate.

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