OSCILLAZIONE DEL TASSO - OT/24 - ANNO 2018
I modelli da utilizzare per oscillazione del tasso OT/24 anno 2018.
MODULO DI DOMANDA per la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (d.m. 12/12/2000 e s.m.i.) dopo il primo biennio di attività ANNO 2018
L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe emanate con d.m. 12.12.2000, come modificato, da ultimo, dal d.m. del 3.3.2015, prevede l’applicazione da parte dell’Inail di una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’Inail predefinisce gli interventi che sono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale e, per ciascun intervento, individua la documentazione probante l’attuazione degli stessi. Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presentare un’apposita istanza (Modulo OT24), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 28 febbraio 2018, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
TIPO: TG = Trasversale Generale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi e produce effetti su tutte le PAT della ditta) T = Trasversale (può essere realizzato su tutti i settori produttivi ma non necessariamente attuato in tutte le PAT della ditta) SG = Settoriale Generale (può essere realizzato solo in alcuni settori e produce effetti su tutte le PAT) S = Settoriale (il punteggio varia in funzione dei settori e può essere attuato non necessariamente in tutte le PAT)
INTERVENTI MIGLIORATIVI
L’azienda deve indicare sul modulo di domanda (Modulo OT24) gli interventi per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha
attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2017),
in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Nel Modello OT24 gli interventi si presentano articolati nelle seguenti quattro
sezioni:
A Interventi di carattere generale
B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
C Interventi trasversali
D Interventi settoriali generali
E Interventi settoriali.
All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro
applicabilità all’intera azienda oppure a singole Pat.
In particolare, gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali
generali (SG), presenti nelle sezioni A e B e D, si riflettono sull’azienda nel suo
complesso e devono essere realizzati su tutte le Pat del cliente.
Altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su
singole Pat dell’azienda.
In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad
eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che
possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori
produttivi.
Nel caso di accentramento delle posizioni assicurative, gli interventi devono essere
realizzati su tutte le sedi di lavoro che confluiscono nella Pat accentrante.
PUNTEGGIO
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del
tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei
loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore
produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con
cui è assicurata l’attività aziendale.
Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano
riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato
automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più
elevato.
In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia
interventi relativi a diverse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in
caso di attuazione di interventi ispirati alla responsabilità sociale.
Con riferimento a tali interventi, esclusivamente previsti nella sezione “B” del
modello OT24 2018, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende
devono selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione.
Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall’azienda
implicano l’adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena
realizzazione.
Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in
relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese).
Inoltre, è previsto un differente un numero di condizioni/attività da attuare, sicchè
ad una azienda “piccola” è richiesta la realizzazione di un numero di attività
inferiore rispetto ad una “grande” azienda.
Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno
pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.
Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni
assicurative (sezioni C ed E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per
ogni Pat è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi
sia pari almeno a 100.
La domanda deve essere compilata e inoltrata, esclusivamente in modalità
telematica, attraverso l’applicazione “Modello OT24 20182
”, disponibile nei Servizi
online presente sul sito www.inail.it entro il termine del 28 febbraio 2018, a pena
di inammissibilità della stessa.
DOCUMENTAZIONE PROBANTE
L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante
l’attuazione dell’intervento dichiarato.
A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2018, la documentazione probante
deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita
funzionalità disponibile nei Servizi online.
All’interno del modulo, nel campo “Note”, sono riportati alcuni chiarimenti e
definizioni per una migliore interpretazione degli interventi proposti. Vengono,
altresì, elencate le evidenze documentali (campo “Descrizione documentazione
probante”) che dovranno essere allegate all’istanza contestualmente all’inoltro della
stessa, a pena di inammissibilità.
Il riferimento temporale per l’attuazione degli interventi è stato definito come
“anno di riferimento” o direttamente come anno 2017.
In generale si evidenzia che alcuni interventi possono avere valenza pluriennale;
essi, infatti, mantengono la loro validità negli anni sin quando l’azienda continua a
mantenere ed attuare quanto previsto dall’intervento (procedure, modalità
operative, codici di pratica, adozione di un sistema di gestione, ecc.). È però
necessario che l’azienda ripresenti annualmente l’istanza e dimostri, anno per
anno, tale continuità di attuazione mediante la documentazione probante indicata.
La documentazione prodotta dall’azienda che evidenzia l’effettuazione
dell’intervento migliorativo selezionato nell’anno di riferimento deve riportare:
• data;
• firma (in genere del Datore di Lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche
di altri soggetti idonei ad attestare un’emissione formale da parte
dell’azienda).
In particolare, con riferimento agli interventi riguardanti l’implementazione e/o
l’adozione di “procedure”, si precisa che per “procedura” si intende un insieme
sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione,
formalmente emessa dall’azienda, resa nota ai lavoratori e attuata.
La procedura deve essere caratterizzata, oltre che da data e firma, da:
• contenuti, che devono essere congruenti con l’oggetto dell’intervento;
• evidenze documentali dell’attuazione nell’anno solare precedente quello di
presentazione della domanda.
È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione
atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.
PRESUPPOSTI APPLICATIVI
Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che la concessione
del beneficio è subordinata all’accertamento degli obblighi contributivi e
assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del
lavoro e all’ attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e
di igiene dei luoghi di lavoro.
a. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità
contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste
dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2
dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61
del 26 giugno 2015.
b. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE
INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO
Il requisito s’intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni
obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro con
riferimento alla situazione presente alla data del 31 Dicembre dell’anno precedente
quello di presentazione della domanda.
Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all’azienda nel suo complesso e non
alle sole Pat oggetto della domanda.
Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di
legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.
Sul sito web Inail – www.inail.it – è presente un questionario di autovalutazione
per verificare il livello di conformità alle principali norme inerenti alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di riduzione è accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei
presupposti indicati nel precedente § 4, oggetto di specifiche dichiarazioni
contenute nel modulo di domanda.
È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o
successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
La riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei
lavoratori anno del periodo
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente
motivato, è comunicato al Datore di lavoro con Posta Elettronica Certificata entro
120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla
data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio
assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il
riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione
stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione
delle vigenti sanzioni.
In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale
Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le
Pat dell’azienda.
In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione
della domanda esplica effetti solo sulla Pat o sulle Pat interessata/e dagli interventi
migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
I modelli da utilizzare per oscillazione del tasso OT/24 anno 2018.
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