Linee guida 2022 Trasporti eccezionali
Le Linee guida illustrano le procedure per garantire il servizio nella massima sicurezza per le persone e le infrastrutture
Le Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 50/2022, convertito con legge 91/2022 n. 91, descrivono in modo sistemico la normativa e illustrano le procedure per garantire il servizio nella massima sicurezza per le persone e le infrastrutture.
In particolare, le Linee guida definiscono, tra l’altro, le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. Illustrano le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto per massa fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa.
Oltre ad offrire una sintesi del quadro normativo dei trasporti in condizioni di eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le Linee guida descrivono i compiti attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione. Inoltre, propongono un protocollo di verifica per massa che prevede, tra l’altro, la conoscenza, il monitoraggio e il controllo della sovrastruttura stradale per valutare la compatibilità del trasporto eccezionale, la valutazione delle pavimentazioni stradali al passaggio dei carichi, le modalità di verifica della compatibilità con la stabilità dei manufatti e delle opere d’arte.
Il trasporto di tali cose può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, in particolare, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a:
• 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi;
• 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi;
• 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi;
• 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi.
Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, è prevista l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro il 30 aprile 2022, con il quale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione e sono definite le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto.
In particolare, le linee guida definiscono:
a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti);
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al c. 2, lett. b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente proprietario o concessionario (per le autostrade e le strade statali) e le regioni (per la rimanente rete viaria), sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.
Il citato art. 7-bis, al c. 2, ha previsto la possibilità di rilascio dell’autorizzazione per trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108t effettuati mediante complessi di veicoli a otto assi secondo la disciplina vigente al 9 novembre 2021, precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 146/2021, fino al 30 aprile 2022; oltre tale termine il suddetto rilascio è possibile solo ove le linee guida fossero adottate.
Fonte:MIT