Modifica Allegati XLIV, XLVI e XLVII del D.lgs 81/2008
Sono modificati gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Decreto legislativo n. 81/2008 a seguito del Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021
Il Decreto interministeriale del 27 dicembre 2021 sostituisce completamente gli allegati XLIV, XLVI e XLVII del Testo Unico di Sicurezza perché corrispondono agli Allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici.
Allegato XLIV: Elenco esemplificativo delle attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici;
Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati;
Allegato XLVII: Indicazioni su misure e livelli di contenimento
ALLEGATO XLIV
Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 271 del presente decreto riveli un'esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.
1. Attività in industrie alimentari
2. Attività nell'agricoltura
3. Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
5. Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
6. Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
7. Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.
Allegato XLVI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
1. Nella classificazione sono inclusi soltanto gli agenti di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. Se del caso, sono aggiunti indicatori del potenziale rischio tossico e allergenico di tali agenti. Sono esclusi gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetti sull'uomo.
Nella compilazione del presente elenco di agenti biologici classificati non sono stati presi in considerazione i microrganismi geneticamente modificati.
2... La classificazione degli agenti biologici è basata sull'effetto esercitato da tali agenti su lavoratori sani.
Essa non tiene conto degli effetti particolari sui lavoratori sensibili per uno o più motivi, ad esempio per precedenti malattie, assunzione di medicinali, immunodeficienza, gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
La valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche il rischio supplementare al quale sono esposti tali lavoratori. In taluni processi lavorativi, per alcune attività di laboratorio e/o a contatto con animali che comportano, o possono comportare, un'esposizione ad agenti biologici dei gruppi 3 o 4, qualsiasi precauzione tecnica adottata deve rispettare i dettami previsti agli articoli 275 e 276.
3. Gli agenti biologici che non sono stati classificati nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente classificati nel gruppo 1. Per i generi comprendenti più di una specie notoriamente patogena per l'uomo, l'elenco include le specie più frequentemente responsabili delle malattie e un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute.
Se nella classificazione degli agenti biologici viene menzionato un intero genere, è implicito che sono esclusi specie e ceppi notoriamente non patogeni.
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, non deve necessariamente essere applicato il contenimento del suo ceppo parentale richiesto dalla classificazione, purché sia valutato adeguatamente il rischio sul luogo di lavoro. Ciò avviene ad esempio quando tale ceppo deve essere utilizzato come prodotto o componente di un prodotto per scopi profilattici o terapeutici.
5. La nomenclatura degli agenti classificati utilizzata per il presente elenco riflette ed è conforme agli accordi internazionali più recenti sulla tassonomia e sulla nomenclatura degli agenti in vigore al momento della sua elaborazione.
6. Alcuni agenti biologici classificati nel gruppo 3 e indicati con un doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono presentare un rischio d'infezione limitato per i lavoratori dato che normalmente l'infezione non è trasmessa per via aerea.
Nel valutare le misure di contenimento da applicare a tali agenti si deve tener conto della natura delle specifiche attività in questione e della quantità dell'agente biologico interessato, per determinare se, in particolari circostanze, è possibile fare a meno di alcune di queste misure.
7. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente Allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che non sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.
8. L'elenco di agenti biologici classificati riflette lo stato delle conoscenze al momento in cui è stato concepito. Sarà aggiornato non appena non rifletterà più lo stato delle conoscenze.
9. Le prescrizioni in materia di contenimento derivanti dalla classificazione dei parassiti si. applicano unicamente agli stadi del ciclo vitale del parassita in cui questo può essere infettivo per l'uomo sul luogo di lavoro.
10. Il presente elenco contiene anche indicazioni separate per i casi in cui gli agenti biologici possono causare reazioni allergiche o tossiche, i casi in cui è disponibile un vaccino efficace o i casi in cui è opportuno conservare per più di dieci anni un elenco dei lavoratori esposti.
Tali indicazioni sono sistematizzate in note così formulate:
A: Possibili effetti allergici.
D: L'elenco dei lavoratori esposti a questo agente biologico deve essere conservato per più di dieci anni dalla fine dell'ultima esposizione nota.
T: Produzione di tossine.
V: Vaccino efficace disponibile e registrato nella UE.
Le vaccinazioni preventive devono essere effettuate tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2 79 del presente decreto.
SEGUONO LE TABELLE AGGIORNATE
ALLEGATO XLVII
INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO
Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione.
Nella tabella, l'espressione «raccomandato» significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario.
SEGUONO LE TABELLE AGGIORNATE
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