Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore
Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM08/1 J/2019.
Con riferimento ai quesiti pervenuti con le note a margine indicate e relativi alla valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione di calore alimentati da combustibili gassosi e ricadenti quindi nel campo di applicazione del decreto 8 novembre 2019 si forniscono le seguenti indicazioni.
Si premette che la procedura di valutazione di cui al titolo XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,non si applica all'uso di "apparecchi" a gas di cui al D.P.R. 15/11/1996, n. 661 così come modificato dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121 che ne ha riferito il campo di applicazione a quello previsto dall'art. l del Reg. (UE) n. 2016/426.
Il decreto 8 novembre 2019 stabilisce invece, puntualmente, le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2. 2.1 e 2. 2. 2, secondo le indicazione del punto 8.1. 6).
Pertanto, si concorda con il parere di codesta Direzione regionale che, indipendentemente dal luogo di installazione, gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 ma unicamente dalle previsioni normative dello stesso D.M.
08/11/2019.
Pertanto ai finì del procedimento di prevenzione incendi per le attività 74 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, la relazione tecnica di cui all'allegato I al D.M. 07/08/2012, dovrà a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche riportate nel D.M. 08/11/2019.
OGGETTO : Valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive per impianti di produzione del calore ricadenti nel campo di applicazione del DM 08/11/2019. Quesiti.
Si trasmette il quesito proposto dal Comando VVF di Sondrio relativo all’argomento in oggetto. Per l’espressione del parere richiesto si ritiene opportuno richiamare l’art. 2 del DM 08/11/2019: “Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all’articolo precedente devono essere realizzati in modo da evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi...” .
Ciò consente, a parere di questa Direzione, di poter affermare che gli impianti realizzati nel pieno rispetto delle suddette disposizioni - dove per impianto deve intendersi il complesso dell’impianto interno, degli apparecchi e degli eventuali accessori destinati alla produzione di calore - non comportino in caso di rilascio accidentale di gas la formazione di atmosfere comprese nel campo di infiammabilità.
Nell’ambito dello stesso decreto sono stabilite le situazioni in cui è necessario effettuare la valutazione del rischio di formazione di atmosfere potenzialmente esplosive (punto 2.2.1 e 2.2.2, secondo le indicazione del punto 8.1.6).
Pertanto, indipendentemente dal luogo di installazione, si ritiene che gli obblighi relativi alla valutazione delle miscele esplosive non derivino dall’applicazione del D.Lgs. 81/08 ma dalle previsioni normative dello stesso DM 08/11/2019.
Nei recenti aggiornamenti del d. lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 è stato introdotto tra le competenze e attività del
C.N.V.V.F anche lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle esplosioni, peculiarità ripresa anche dal DM
08 novembre 2019, che espone nel proprio “Allegato 2” un elenco non esaustivo delle specifiche tecniche adottate dagli enti di normazione (UNI, CEI EN), caratterizzanti le configurazioni più usuali e significative, costituenti
regola dell’arte.
In particolare nel DM 08/11/2019, la valutazione della formazione di atmosfere potenzialmente esplosive è limitata ai <<generatori di aria calda, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti “(par. 2.2.1)>>, alle <<condotte aerotermiche” (par. 2.3.1)>> ed infine agli <<apparecchi di riscaldamento di tipo A realizzati con diffusori radianti ad incandescenza” (par. 8.1.6)>> solo nel caso in cui detti impianti attraversino locali in cui le lavorazioni o le concentrazioni dei materiali in deposito negli ambienti da riscaldare comportino la formazione di gas, vapori e/o polveri suscettibili di dare luogo ad incendi e/o esplosioni, intendendo pertanto tali impianti come potenziali fonti di “ignizione” e non come “sorgenti di emissione” di un atmosfera esplosiva.
Premesso quanto sopra e in virtù del complesso impianto normativo afferente alla prevenzione della formazione delle esplosioni, si pongono i seguenti quesiti tecnici:
1. nei “luoghi di lavoro” (art. 62 del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.), la procedura di valutazione di cui al titolo XI del decreto richiamato, non si applica all’uso di “apparecchi” a gas di cui al D.P.R. 15/11/1996, n. 661 (abrogato dal D.P.R. 06/08/2019, n. 121): in particolare la specifica definizione di “apparecchio” viene fornita all’art. 2 del Regolamento (UE) 2016/426. Stante a quanto sopra rappresentato si chiede di conoscere se la procedura di cui al titolo XI del d.lgs. 81/2008 deve essere applicata all’ “impianto interno” (come definito dal DM 08/11/2019) a prescindere dall’ubicazione dello stesso (all’aperto o al chiuso);
2. i locali o le aree destinati ad accogliere esclusivamente impianti per la produzione di calore, come definiti nella sezione 1 del D.M. 08/11/2019 (ad esempio locali centrali termiche installati in ambiti commerciali, industriali, ospedalieri, attività ricettive, ecc.), il cui accesso è limitato ad un ristretto numero di figure esterne (manutentori, controllori, responsabili impianto, installatori, ecc.) possono essere definiti “luoghi di lavoro”? per tali locali o aree devono essere attivate le procedure di cui al titolo XI in argomento?
3. i locali o le aree destinati ad accogliere esclusivamente a impianti per la produzione di calore, come definiti nella sezione 1 del D.M. 08/11/2019, installati in ambito civile (ad esempio locale centrale termica a servizio di un edificio a destinazione civile) sono definibili quali “luoghi di lavoro”? per tali locali o aree devono essere attivate le procedure di cui al titolo XI in argomento? In caso affermativo quale figura ricopre il ruolo di responsabilità apicale in caso di omissioni?
4. qualora occorra procedere alla ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive di cui all’allegato XLIX del d.lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. il legislatore rimanda alle rispettive norme tecniche armonizzate tra le quali la CEI EN 60079-10-1:2016 (al pari di quanto riportato nell’allegato II del D.M. 08/11/2019). Di contro i contenuti della stessa norma CEI non si applicano (secondo il paragrafo 1 lettera e.) alle applicazioni impiantistiche installate in ambiti “commerciali” e “industriali” dove il gas
combustibile è utilizzato solo a “bassa pressione”.
Nel caso necessiti di una ripartizione delle aree in argomento (ad esempio per ambiti diversi da commerciali e industriali), quali sono le norme tecniche
armonizzate di riferimento?
5. ai fini della prevenzione della formazione di atmosfere esplosive, i tecnici incaricati all’espletamento delle attività di prevenzione incendi per le attività nr. 74 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011, nel redigere la relazione tecnica di cui all’allegato I al D.M. 07/08/2012, devono limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche del DM 08/11/2019, oppure devono disaminare anche preventivamente le prescrizioni derivate dalle norme di legge (titolo XI del d.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. se trattasi di luogo di lavoro) e dalle norme tecniche applicabili?
dipvvf.DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.U.0014766.05-11-2020
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