Prevenzione incendi alberghi: prorogata la SCIA se l’attività è sospesa o è al di sotto di 25 posti letto
Ministero interno – nota n. 16419/2018
Le strutture ricettive il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che esercitino con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi possono adeguarsi al sistema di prevenzione incendi anche se non hanno ancora presentato la SCIA parziale (Ministero interno – nota n. 16419/2018).
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Le strutture ricettive il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che esercitino con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi possono adeguarsi al sistema di prevenzione incendi anche se non hanno ancora presentato la SCIA parziale. In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si deve allegare anche una dichiarazione da cui risulti che l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
PROT. n. 0016419
Roma, 28 novembre 2018
OGGETTO: Richiesta chiarimenti su art. 1, comma 1122 lett.i) della Legge 27/12/2017 n. 205 - Proroga alberghi - Termine per la presentazione della SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018.
Con riferimento all’oggetto, essendo pervenute varie richieste relativamente alla corretta interpretazione delle modalità di mantenimento del regime di proroga per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, oltre la prima scadenza fissata al 1° dicembre 2018, si forniscono i seguenti chiarimenti. In particolare, è stato chiesto di conoscere se, ai fini di poter beneficiare della proroga al 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, le attività ricettive turistico alberghiere il cui esercizio sia temporaneamente sospeso ovvero che eserciscano con capacità ricettiva temporaneamente sotto le soglie di assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi, debbano comunque presentare la SCIA parziale entro il 1° dicembre 2018, così come previsto in generale dal provvedimento di proroga. Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari di questo Dipartimento, in linea con analoghe indicazioni a suo tempo fornite in occasione dell’avvio e delle successive proroghe del Piano Straordinario di adeguamento approvato con D.M. 16 marzo 2012 e s.m.i., si ritiene che le attività ricettive turistico-alberghiere ricadenti nelle casistiche sopra prospettate possano comunque beneficiare dal regime di proroga disposto dal Legislatore, presentando la SCIA parziale anche oltre il termine del 1° dicembre p. v. In tal caso, fermo restando il termine del 30 giugno 2019 per il completo adeguamento alla normativa antincendio, alla SCIA si dovrà allegare anche una dichiarazione da cui risulti che, medio tempore, l’attività sia stata sospesa, eventualmente anche per chiusura stagionale, ovvero mantenuta in esercizio parziale con numero di posti letto inferiore alle soglie di assoggettamento alle procedure di prevenzione incendi.
TESTO COORDINATO E COMMENTATO – ALBERGHI
ng. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Alberghi v5.3 - testo coordinato
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