Nuove sostanze soggette ad autorizzazione per il REACH
REACH: aggiornamento elenco in excel delle sostanze soggette ad autorizzazione
La Commissione Europea ha pubblicato l'aggiornamento dell'Allegato XIV del regolamento REACH contenente la lista delle sostanze soggette ad autorizzazione.
E' dovere del datore di lavoro effettuare la valutazione del rischio e assicurare che i lavoratori siano protetti nonché fornire informazioni, orientamento e formazione sull’uso sicuro delle sostanze chimiche sul luogo di lavoro, sulla base delle informazioni contenute nelle etichette e nella scheda dei dati di sicurezza. Il datore di lavoro ha inoltre il diritto di richiedere informazioni dal fornitore.
REACH raccoglie continuamente dati sui rischi alla sicurezza e alla salute derivanti dall’uso delle sostanze chimiche. Il dichiarante (il fabbricante o l’importatore), tenuto a trasmettere questi dati all’ECHA, è tenuto altresì a comunicare tali informazioni anche all’utilizzatore a valle, fornendo una scheda di dati di sicurezza completa contenente scenari di esposizione con le condizioni operative e misure di gestione del rischio per l’uso sicuro, volte a facilitare la formazione dei lavoratori e la procedura di valutazione del rischio. Allo stesso tempo, il dichiarante ha il diritto di essere informato dagli utilizzatori a valle circa la rilevanza delle misure di gestione del rischio proposte, in particolare se non sono adeguate.
Ai sensi di REACH le sostanze pericolose possono essere vietate nell’eventualità in cui i rischi ad esse connesse diventino ingestibili. Inoltre si può decidere di limitare l’uso o renderlo soggetto ad una previa autorizzazione.
Uno Stato membro, o l’ECHA (su richiesta della Commissione europea), può proporre determinate restrizioni. Due commissioni scientifiche valutano e l’ECHA trasmette le loro opinioni alla Commissione europea che propone una nuova restrizione o una revisione della restrizione esistente da adottarsi.
Uno Stato membro, o l’ECHA (su richiesta della Commissione), può proporre una sostanza da identificarsi come una sostanza estremamente problematica (SVHC) , che può divenire soggetta ad autorizzazione. Nel caso in cui una SVHC venga inserita nell’Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione, le aziende possono inviare una richiesta all’ECHA richiedendone l’autorizzazione per usi specifici, ma non per altri usi. Sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione e mutagene, nonché sensibilizzanti delle vie respiratorie si qualificano quali SVHC, sebbene altre sostanze possano essere proposte.
Nel lungo termine, le sostanze più pericolose devono essere sostituite con altre meno pericolose. La sostituzione e l’eliminazione è inoltre la prima misura da applicare per la protezione dei lavoratori. È necessario verificare la legislazione nazionale relativa alle misure specifiche da intraprendere, nonché ai divieti e alle restrizioni d’uso.
La procedura di autorizzazione mira a garantire che le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano sostituite progressivamente da sostanze o tecnologie meno pericolose, qualora siano disponibili alternative possibili dal punto di vista tecnico ed economico.
L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC.
Le sostanze con le seguenti proprietà pericolose possono essere identificate come SVHC:
sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento CLP;
sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità con REACH (allegato XIII);
sostanze individuate caso per caso, che destano un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.
Il processo di identificazione delle sostanze come SVHC include una consultazione pubblica di 45 giorni. Quando è stata identificata come SVHC, una sostanza viene inclusa nell’elenco di sostanze candidate. L’inclusione nell’elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali ad esempio:
fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso;
rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;
informare l’ECHA se l’articolo che producono contiene una SVHC in quantità superiore a una tonnellata per produttore/importatore all’anno e se la sostanza è presente in tali articoli al di sopra di una concentrazione dello 0,1 % (peso/peso).
REACH consente alle aziende di richiedere l’autorizzazione per continuare o iniziare a usare e immettere sul mercato le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH).
Salvo specifiche esenzioni, le sostanze incluse nella “Lista delle sostanze soggette ad autorizzazione” potranno continuare ad essere utilizzate solo dopo il benestare della Commissione Europea, previa presentazione di una “domanda di autorizzazione” da parte delle aziende interessate. La domanda, potrà essere presentata singolarmente o in gruppo, per uno o più usi, della sostanza, a partire dalla “Sunset Date“ .
Gli utilizzatori a valle possono utilizzare una sostanza inclusa nell’allegato XIV purchè l’uso sia conforme alle condizioni previste da un’autorizzazione rilasciata per tale uso ad un attore situato a monte della catena d’approvvigionamento
SCARICA GRATUITAMENTE LA TABELLA IN EXCEL DELLE SOSTANZE
Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate)
La Banca dati delle sostanze vietate (in restrizione o autorizzate) raggruppa, in modo omogeneo e sintetico, le informazioni di base sui divieti, le restrizioni e gli obblighi di autorizzazione stabiliti a livello europeo per le sostanze caratterizzate dalle seguenti indicazioni di pericolo:
sostanze classificate Cancerogene, Mutagene e tossiche per la Riproduzione (CMR),
sostanze Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche (PBT),
sostanze molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB),
inquinanti organici persistenti (POP) e
sostanze lesive per lo strato di ozono.
Non fanno parte di questa banca dati le sostanze classificate unicamente come infiammabili, facilmente infiammabili ed altamente infiammabili.
Le informazioni contenute nella banca dati riguardano le restrizioni, le autorizzazioni e i divieti adottati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), del Regolamento (CE) n. 850/2004 sugli inquinanti organici persistenti (“POP”) e del Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell’ozono.
La banca dati è concepita come strumento per agevolare la consultazione e il reperimento delle informazioni relative a più di 1.300 sostanze soggette a divieti, restrizioni e obblighi di autorizzazione e viene aggiornata in base ai successivi adeguamenti degli allegati ai citati regolamenti.
Le informazioni riportate, estrapolate dalla normativa specifica e/o di riferimento, riguardano in particolare:
nome della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela
numero CAS: numero di registro attribuito dal Chemical Abstract Service (CAS), che assegna un numero identificativo univoco ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura;
numero Indice: è il codice di identificazione assegnato alla sostanza
numero CE: è il numero identificativo delle sostanze contenute nell’inventario CE
tipo di pericolo: indica la proprietà pericolosa per cui la sostanza è soggetta a limitazione, divieto, restrizione o obbligo di autorizzazione: Cancerogena, Mutagena, tossica per la Riproduzione (CMR), lesiva per lo strato di ozono, inquinante organico persistente (POP), Persistente, Bioaccumulabile e Tossica (PBT), molto Persistente e molto Bioaccumulabile (vPvB)
specifiche sulla sostanza: indicano o il gruppo di appartenenza (ad es. fibre di amianto) o il potenziale di riduzione dell’ozono (la capacità di quanto può ridurre lo strato dell’ozono stratosferico);
normativa di riferimento: la norma generale che ha determinato la limitazione, il divieto, la restrizione o l’obbligo di autorizzazione della sostanza;
normativa specifica: la norma di attuazione che ha modificato o introdotto per la prima volta una limitazione, un divieto, una restrizione o un obbligo di autorizzazione;
note: sono le note riportate nell’Allegato XVII, Appendici da 1 a 6, del regolamento REACH
scheda pdf di riepilogo delle informazioni relative ad una sostanza.
Nella scheda pdf sono inoltre riportate le Decisioni di autorizzazione (in lingua inglese) all’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’Allegato XIV e soggette all’obbligo di autorizzazione, nonchè le relative Sintesi in lingua italiana.
I file concernenti le decisioni e le sintesi possono essere consultati attraverso il menu di sinistra alla voce “Normative” – Allegato XIV
Come consultare la banca dati
Le sostanze contenute nella banca dati sono ordinate alfabeticamente per nome, e la ricerca, attraverso la casella in alto a sinistra “Inserire una parola da ricercare”, può essere effettuata per singola sostanza, per nome della sostanza, numero di CAS, numero CE, oppure per gruppi: tipo di pericolo, specifiche della sostanza, e ancora per numero di allegato alla normativa, normativa di riferimento o normativa specifica, divieto e/o restrizione.
I risultati della ricerca o l’insieme dei dati contenuti in banca dati, possono essere esportati in un file formato excel.
E’ possibile inoltre aprire, salvare e stampare in formato .pdf la scheda completa della sostanza oggetto della ricerca.
Dal menu di sinistra è possibile accedere alla normativa completa, suddivisa in normativa di riferimento (REACH, Ozono e POP) e normativa specifica suddivisa in base ai regolamenti di riferimento e ai relativi allegati.
Dalla voce “Normativa” del menu di sinistra è inoltre possibile consultare, salvare e/o stampare i file pdf relativi ai testi ufficiali delle decisioni di autorizzazione (in lingua inglese) e delle sintesi delle decisioni (in lingua italiana) con riferimento al nome della sostanza autorizzata, al numero di CAS, o alla voce di autorizzazione indicata in Allegato XIV.
A cura della Divisione IV – “Valutazione e riduzione dei rischi derivanti da prodotti chimici e organismi geneticamente modificati” della Direzione Generale per le Autorizzazioni e le Valutazioni Ambientali
MESSAGGIO INFORMATIVO SUL NOSTRO SERVIZIO DI NEWSLETTER PROFESSIONAL: Gli iscritti alla nostra Newsletter Professional hanno accesso all'area condivisione gratuita dove trovare oltre 7000 file gratuiti utili sulle tematiche prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e cantieri temporanei e mobili.
Abbonarsi alla nostra newsletter è conveniente e permette di
ricevere via mail notizie, approfondimenti,software freeware,documenti
in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro...e non solo.
L'iscrizione alla Newsletter Professional non ha scadenze o rinnovi annuali da sostenersi. |