Modello Unico di Dichiarazione Ambientale MUD 2020
Invio della dichiarazione ambientale entro il 30 Aprile 2020
Il modello di dichiarazione ambientale, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale – serie generale – n. 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
l Decreto del Presidente del Consiglio del 24 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2019 da comunicare entro il 30 aprile 2020.
Il DPCM 24 dicembre 2018, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019.
Rimangono immutate le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
Sono confermate le novità in termini di adempimenti introdotte già con il DPCM 28 dicembre 2017, quali:
1) Tutti i soggetti in possesso di autorizzazione allo svolgimento di attività di recupero o smaltimento rifiuti dovranno comunicare, tramite la scheda SA-AUT, una serie di informazioni relative alle autorizzazioni.
2) La Comunicazione Rifiuti Semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l’applicazione disponibile sul sito Comunicazioni Rifiuti Semplificata e non potrà essere compilata manualmente e spedita a mezzo posta.
3) Il Conai dovrà comunicare, per via telematica, alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti i dati sull'utilizzo annuale di borse di plastica di materiale leggero, acquisiti dai produttori e dai distributori di borse di plastica, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 220-bis del decreto legislativo n. 152/2006, recante “Obbligo di relazione sull'utilizzo delle borse di plastica”.
Le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:
Comunicazione Rifiuti
Comunicazione Veicoli fuori uso
Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Comunicazione Imballaggi, sezione Consorzi
Comunicazione Imballaggi, sezione gestori rifiuti da imballaggio
La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito MUD Telematico.
Le modalità da seguire per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) e i tracciati record utili alla presentazione con modalità informatica sono presenti nell’allegato 4 .
Gli obblighi di comunicazione possono essere assolti tramite la Scheda Rifiuti semplificata (Allegato 2 al DPCM) dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra i ndicate (p.es. producono fuori dall’unità locale)
Nuovi produttori (ovvero soggetti che effettuano operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
Il decreto “Cura Italia” rinvia alcune scadenze di adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
Segnaliamo che il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, più noto come “Decreto Cura Italia”, ha prorogato la scadenza per la presentazione del MUD e per il versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.
Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2020.
Sono prorogati alla medesima data anche la presentazione delle comunicazioni annuali relative alle pile e accumulatori ai sensi del D.Lgs. 188/2008 e la presentazione al Centro di Coordinamento RAEE della comunicazione della quantità di RAEE recuperate da parte degli impianti di trattamento (ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. 49/2014).
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg
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adempimenti ambientali prorogati del COVID-19
Il decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, è ststo convertito in legge con la Legge 24 aprile 2020 numero 27, con modificazioni, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. La nuova Legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 110 del 29 aprile 2020 – SO n° 16) che è entrato in vigore: 30 Aprile 2020.
L’articolo 113 rinvia le scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti al 30 giugno 2020 per la:
• presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
• presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188,
• trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
• presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49: si tratta dell’elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE (mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri), ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate;
• versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
L’articolo 113 bis proroga e sospende i termini per adempimenti in materia ambientale
Il nuovo articolo 113-bis che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio a quello attuale previsto dall’art 183 – lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, ovvero fino a 60 mc di cui al massimo 20 mc di rifiuti pericolosi mentre il limite temporale massimo vede la sua estensione fino ad un massimo di 18 mesi.
L’articolo 72-bis sospende i pagamenti delle utenze del ciclo rifiuti
L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, conriferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
L’articolo 103 sospende i termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Si dispone all’art. 103 che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del DPR n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò vale anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Si legga a riguardo le proroghe disposte in materia ambientale per trasporto rifiuti, certificati gas fluorurati, Controlli e comunicazioni F-GAS .