Quando si può sbarcare in quota dalla Ple?

POSITION PAPER 03/2019 

'utilizzo delle piattaforme mobili elevabili è molto diffuso per l'esecuzione dei più vari lavori.
Tuttavia non è semplice sapere quale sia la piattaforma più adatta al lavoro che si intende svolgere, soprattutto in relazione alla necessità di effettuare sbarchi in quota dalla piattaforma stessa.
Le istruzioni per l'uso della macchina devono essere in grado di informare l'utilizzatore sul modo migliore di usare questa macchina.
Aisem ha pubblicato un opuscolo per offrire indicazioni utili all'uso delle piattaforme.


Conformità delle PLE
Sul luogo di lavoro devono essere utilizzate solo attrezzature conformi alle norme vigenti, di fonte UE,oppure nazionali, dove non siano state ancora emanate norme UE.
Le PLE devono essere conformi alla Direttiva Macchine, così come recepita nell’ordinamento nazionale.
Per la fabbricazione di PLE è stata emanata la norma armonizzata UNI EN 280 dal CEN, su mandato della Commissione Europea. 

La norma affronta e risolve i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine. Quindi le PLE fabbricate in conformità alla norma UNI EN 280 acquisiscono la presunzione legale di conformità per l’utilizzo sul luogo di lavoro.
La norma UNI EN 280 non tratta i rischi connessi all’utilizzo della PLE per lo sbarco di persone dalla piattaforma, mentre la medesima ha già raggiunto una determinata altezza dal suolo (c.d. “sbarco in quota”).
Quindi con le PLE costruite esclusivamente in conformità alla norma UNI EN 280, lo sbarco in quota non è consentito in quanto la macchina non può essere considerata conforme alle norme in vigore per un uso che preveda lo sbarco in quota.


Come conoscere le informazioni relative alle caratteristiche della PLE


La Direttiva Macchine prevede espressamente per il fabbricante l’obbligo di informare l’utilizzatore sulle caratteristiche della macchina che sono essenziali per comprendere quale uso sia previsto e quali siano le disposizioni per la manutenzione; non solo, è prescritto anche che il fabbricante descriva l’uso previsto della macchina e tenga conto anche dell’uso scorretto che si può ragionevolmente prevedere.
Per esempio, se una PLE non è idonea allo sbarco in quota, trattandosi di un uso scorretto ragionevolmente prevedibile, lo stesso deve essere previsto dal fabbricante nelle istruzioni come uso scorretto. 

Le informazioni elencate nell’allegato della Direttiva sono cogenti, e possono essere integrate con altre: le istruzioni si possono considerare un efficace strumento di comunicazione tra fabbricante e utilizzatore.
Non è imposta una particolare forma con la quale il fabbricante deve provvedere alla redazione delle informazioni, tuttavia è nell’interesse del fabbricante che le informazioni siano:
-  facilmente comprensibili, ovvero siano scritte con una forma di linguaggio comprensibile per il soggetto a cui sono destinate;
-  si trovino in un solo documento;
-  siano il più complete possibili.
Ricordiamo, infatti, che una lacuna delle istruzioni può essere considerata un difetto della macchina, nel caso sia la causa di danni a cose o persone.
Le istruzioni devono consentire all’utilizzatore di comprendere se si tratta di una macchina idonea all’utilizzo che prevede di farne.



Quale macchina è idonea ad affrontare il rischio dello sbarco in quota
Se uno degli utilizzi previsti dall’utilizzatore della macchina è lo sbarco in quota, il primo accorgimento che l’utilizzatore deve rispettare è quello di scegliere una macchina che sia fabbricata per consentire tale uso. 

Infatti, è possibile che il fabbricante preveda la possibilità che la propria macchina sia idonea ad affrontare questo rischio, nel pieno rispetto della Direttiva Macchine.
L’utilizzatore può comprendere se la macchina sia stata oppure no immessa sul mercato con l’idoneità ad operare lo sbarco in quota, leggendo le istruzioni dove parlano dell’uso previsto della macchina e dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Un altro documento che può essere utile per comprendere se la macchina sia oppure no idonea allo sbarco in quota potrebbe essere la Dichiarazione di Conformità. 

Infatti, la Direttiva prevede che la Dichiarazione di Conformità contenga “all’occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate” nonché i riferimenti dell’organismo notificato che abbia effettuato l’esame CE di tipo.
La PLE idonea allo sbarco in quota deve essere conforme ad ulteriori requisiti di sicurezza, non previsti dalla norma UNI EN 280, identificati e applicati dal fabbricante. 

La Direttiva, nell’ambito della redazione della Dichiarazione di Conformità, prevede espressamente che, nel caso il fabbricante abbia applicato ulteriori specifiche tecniche, queste siano rese note all’utilizzatore tramite la Dichiarazione di Conformità che può ben essere considerata complementare rispetto alle istruzioni per l’uso


Il luogo di lavoro e le procedure di sicurezza
L’individuazione della PLE idonea al lavoro da eseguire è la premessa necessaria per il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza del luogo di lavoro. Le istruzioni che devono accompagnare la macchina hanno contenuti idonei ad offrire le informazioni necessarie all’utilizzatore, ma è evidente che è fondamentale la chiarezza del dialogo tra fabbricante e utilizzatore, per evitare la scelta di attrezzature non adatte, per le più diverse ragioni.
Per contribuire alla scelta corretta, viene proposto un elenco esemplificativo delle informazioni che devono essere conosciute.
Una volta che la scelta della PLE è stata fatta e dopo che è stata trasferita sul luogo in cui dovrà operare, sarà onere dell’utilizzatore prevedere ogni misura di sicurezza, sul luogo di lavoro, che possa evitare pericoli per le persone e le cose, ivi incluse le altre attrezzature, presenti sul luogo di lavoro.


Elenco esemplificativo informazioni PLE per sbarco in quota

Nelle informazioni per l’uso di una PLE il fabbricante deve prevedere almeno le seguenti indicazioni relative alla possibilità di effettuare uno sbarco in quota:
a)  se lo sbarco in quota sia consentito oppure no;
b)  in caso lo sbarco sia consentito:
 1.  deve essere prevista la modalità di utilizzo del punto di accesso alla piattaforma per consentire di effettuare l’operazione di sbarco/reimbarco senza esporre il lavoratore a rischi di caduta;
 2.  prevedere eventuali punti di ancoraggio idonei per il collegamento di un sistema anticaduta, laddove presenti sulla PLE;
 3.  prescrizioni relative a carichi aggiuntivi o modifica dei carichi imposti alla PLE per i quali non è stata 
progettata, che potrebbero compromettere la stabilità o il sovraccarico della macchina;
 4.  avvertenze sulla possibile oscillazione della piattaforma durante lo sbarco/reimbarco e/o lo scarico improvviso di materiali.

Elenco esemplificativo valutazioni datore di lavoro

Il datore di lavoro, se prevede la necessità di sbarcare in quota dalla PLE, dovrà procedere all’analisi e valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alla definizione delle procedure operative, prima dello sbarco in quota.
Di seguito alcuni esempi (non esaustivi) delle valutazioni che sono onere del datore di lavoro:
a)  valutazione dell’area di sbarco (resistenza, dimensioni, portata e predisposizioni varie);
b)  appropriata scelta di dispositivi di protezione individuale anticaduta e il loro utilizzo;
c)  modalità di trasferimento del lavoratore dalla piattaforma delle PLE alla zona di lavoro (operazioni di uscita, sgancio, riaggancio ecc.);
d)  verifica che la massima capacità di carico della PLE, come indicata dal costruttore, sia idonea all’utilizzo previsto durante lo sbarco in quota;
e)  movimento improvviso delle PLE e possibili interferenze con altri mezzi di sollevamento e/o strutture adiacenti alla zona di sbarco;
f)  gestione dell’emergenza.

scarica il position paper 3/2019 aisem

fonte: anima


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