Privacy Fascicolo sanitario elettronico

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l Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento attraverso il quale il cittadino può tracciare e consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un servizio più efficace ed efficiente. Per attivare il proprio Fascicolo bisogna consultare le modalità adottate dalle singole regioni/province autonome, maggiori informazioni si trovano nella pagina dedicata ai Fascicoli regionali.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), per come descritto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015, n. 178, Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico, contiene la storia clinica del paziente rappresentata da un insieme di dati e documenti. Tra questi alcuni sono - per legge - obbligatori e fanno parte del cosiddetto “nucleo minimo”, altri sono, invece, documenti di tipo integrativo e servono ad arricchire il FSE, ma rimangono comunque facoltativi e dipendono dalle scelte compiute dalle istituzioni regionali e dal livello di maturazione del processo di digitalizzazione dei singoli documenti prodotti dalle aziende ospedaliere.

Il nucleo minimo del Fascicolo Sanitario Elettronico

Il nucleo minimo dei dati e documenti del Fascicolo è costituito da:

dati identificativi e amministrativi dell'assistito;
referti;
verbali pronto soccorso;
lettere di dimissione;
profilo sanitario sintetico;
dossier farmaceutico;
consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti.

 

Il Profilo Sanitario Sintetico (PSS)

Particolare importanza riveste il Profilo Sanitario Sintetico (PSS) anche detto “Patient Summary”, che si può considerare come la “carta d’identità sanitaria” dell’assistito. Il documento viene redatto e aggiornato dal Medico di Medicina Generale (MMG) o dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) e garantisce una continuità assistenziale e una migliore qualità di cura soprattutto in situazioni di emergenza o in mobilità. Al suo interno sono contenuti, oltre ai dati identificativi del paziente e del suo medico curante, tutte le informazioni cliniche che descrivono lo stato dell’assistito come, ad esempio, la lista dei problemi rilevanti, le diagnosi, le allergie, le terapie farmacologiche per eventuali patologie croniche e tutte le indicazioni essenziali per garantire la cura del paziente. In caso di variazione del MMG/PLS che ha in cura il paziente, il nuovo medico manterrà il PSS precedentemente creato o ne redigerà uno nuovo.

I dati e documenti facoltativi nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

I dati e documenti di tipo integrativo del Fascicolo, e quindi non obbligatori, invece sono:

prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);
prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
cartelle cliniche;
bilanci di salute;
assistenza domiciliare: scheda, programma e cartella clinico‐assistenziale;
piani diagnostico‐terapeutici;
assistenza residenziale e semiresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione;
erogazione farmaci;
vaccinazioni;
prestazioni di assistenza specialistica;
prestazioni di emergenza urgenza (118 e pronto soccorso);
prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
certificati medici;
taccuino personale dell'assistito;
relazioni relative alle prestazioni erogate dal servizio di continuità assistenziale;
autocertificazioni;
partecipazione a sperimentazioni cliniche;
esenzioni;
prestazioni di assistenza protesica;
dati a supporto delle attività di telemonitoraggio;
dati a supporto delle attività di gestione integrata dei percorsi diagnostico‐terapeutici;
altri documenti rilevanti per i percorsi di cura dell’assistito;

Il taccuino personale dell’assistito

Tra questi il taccuino personale dell’assistito è una sezione riservata all’interno del FSE nella quale l’assistito può, in completa autonomia e secondo le modalità di accesso definite a livello regionale,  aggiungere tutti i dati e i documenti che ritiene più opportuni, riguardanti il proprio percorso di cura anche fuori del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Queste informazioni sono, ovviamente, distinte dalle altre in quanto non certificate dagli operatori del SSN e l’assistito può scegliere se e a chi renderle visibili.

 

Tutti questi elementi, costituiscono il Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino e consentono di avere un quadro chiaro ed esaustivo della storia clinica del paziente, facilitando sia la cura ordinaria (tutti i dati sono associati al FSE, raggiungibili in ogni momento ed in ogni luogo, evitando di dover portare  con se la documentazione cartacea) che quella in emergenza (consentendo, ad esempio, ad un medico di pronto soccorso di avere le informazioni necessarie per un corretto intervento in situazioni di emergenza).

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1) Che cos'è il fascicolo sanitario elettronico?

Il fascicolo sanitario elettronico (di seguito, "FSE") è "l'insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l'assistito" (art. 12, comma 1, d.l. n. 179/2012), generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche anche da quelle private.

2) Da cosa è regolato il FSE?

Il FSE è stato previsto dall´art. 12, del d.l. n. 179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n. 178/2015 e dall' art. 11 d.l. 19.05.2020 n. 34. Molte utili informazioni sullo stato di realizzazione del FSE nelle diverse regioni italiane sono disponibili sul portale www.fascicolosanitario.gov.it.

3) Quali sono le finalità del FSE?

Il FSE persegue tre finalità:

1) finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione);

2) finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico);

3) finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria).



4) Cosa deve indicare l'informativa del FSE?

L'informativa deve essere formulata con linguaggio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall'art. 13 del Regolamento (titolare, finalità del trattamento, etc.), che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute attuale ed eventualmente pregresso dell'interessato. L'informativa deve, inoltre, indicare il diritto di conoscere quali accessi sono stati effettuati al proprio FSE.

5) L'interessato deve esprimere il suo consenso?

Una volta che l'assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo, che deve essere reso una tantum e può essere sempre revocato, il personale sanitario che lo ha in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso di mancato consenso.

Con i recenti interventi di semplificazione, il FSE viene automaticamente alimentato in modo che lo stesso assistito possa facilmente consultare i propri documenti socio-sanitari, anche se generati da strutture sanitarie situate al di fuori della Regione di appartenenza, grazie all'interoperabilità assicurata dal Sistema Tessera Sanitaria.

A prescindere dal consenso dell'assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le relative funzioni istituzionali (es. programmazione delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).

6) Il personale amministrativo operante nella struttura sanitaria può accedere al fascicolo?

Il personale amministrativo può, in qualità di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio, il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa).

7) Può il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS) dell'interessato accedere al FSE?

Sì. Il fascicolo può essere consultato da tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l'interessato. Il MMG/PLS ha poi il compito specifico di redigere il profilo sanitario sintetico (il cosiddetto patient summary).

8) Che cosa è il patient summary?

Il patient summary, o profilo sanitario sintetico, è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia clinica dell'interessato, al fine di facilitare la continuità di cura mediante il rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto con il servizio sanitario nazionale (SSN).

9) Quali sono i soggetti che possono accedere al FSE?

L'assistito, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come le ricette o i certificati di malattia.

Con il consenso dell'assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che intervengono nel processo di cura dell'assistito, compreso il medico di base, cui compete anche il compito di redigere il patient summary (profilo sanitario sintetico).

Le Regioni e il Ministero della salute per finalità di governo e di ricerca (senza i dati identificativi diretti dell'assistito e nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza).

10) Quali sono i soggetti che non possono accedere al FSE?

I periti, le compagnie di assicurazione, i datori di lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi amministrativi pur se operanti in ambito sanitario, e comunque i terzi non autorizzati non possono accedere al FSE.

11) L'interessato può decidere di non rendere accessibili alcuni dati nel FSE?

Sì. L'interessato ha il diritto di richiedere l'oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell'alimentazione del FSE sia successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall'interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti. L'oscuramento deve avvenire con modalità tali da garantire che gli altri soggetti abilitati all'accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito ha effettuato tale scelta e che esistano dati "oscurati". L'assistito può decidere di revocare in ogni momento l'oscuramento.

12) L'interessato può inserire dati ulteriori nel FSE?

Sì. L'interessato può inserire informazioni personali e documenti relativi ai propri percorsi di cura nel "taccuino personale dell'assistito", che è una sezione riservata del FSE.

13) L'interessato può accedere al proprio FSE?

Sì. L'interessato può accedere al proprio FSE in forma protetta e riservata e può anche consultare l'elenco degli accessi che sono stati eseguiti sul proprio fascicolo.


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