L’infortunio in itinere
Al lavoro andata e ritorno
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), l’infortunio in itinere è coperto laddove siano verifi cate le fi nalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.
Se l’infortunio in itinere si verifi ca a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre necessitato. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non assicurativamente protetto.
L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessitato solo qualora sia verifi cata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
• la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, l’infortunio in itinere può verifi carsi:
• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
• durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.
Interruzioni e deviazioni del percorso.
Quando rientrano nell’assicurazione?
Le interruzioni e deviazioni dal normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa, a meno che non ricorrano specifi che condizioni di necessità.
Le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa sono:
• quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
• quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
• quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fi siologiche);
• quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale); • quelle effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i fi gli a scuola);
• le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.
Il consumo di alcool, droga e di psicofarmaci Non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.
fonte Inail