GUIDA ADR 2019

IL TRASPORTO SU STRADA DELLE MERCI PERICOLOSE ADR 2019

ADR 2019

L’A.D.R., acronimo di Agreement for transport of Dangerous goods by Road, è l’Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada.

Dopo un periodo transitorio di 6 mesi (primo semestre 2019), di applicazione volontaria, dal 1° luglio 2019 il periodico adeguamento della disciplina per il trasporto su strada delle merci pericolose, l’ADR 2019, entrerà a pieno regime. 

L’ADR è l’accordo internazionale che regola il trasporto su strada delle merci pericolose, applicato anche per i viaggi in ambito nazionale. 

In corrispondenza della sua revisione biennale, all’ADR edizione 2019 sono state apportate limitate variazioni che tengono anche conto dell’adeguamento al progresso tecnico in tema di trasporti, Tra le diverse novità si segnalano:

viene eliminata l’esenzione per le case di spedizione che organizzano la spedizione di merci pericolose (senza peraltro occuparsi di imballaggio, carico, spedizione), di nominare l’apposito consulente alla sicurezza, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022; il trasporto di macchinari contenenti merci pericolose (nei loro circuiti di funzionamento), se non già appositamente regolamentate dall’ADR, non potrà più avvenire in esenzione e pertanto vengono introdotte apposite disposizioni per il loro trasporto, tra cui l’apposizione delle frecce di orientamento qualora la macchina contenga sostanze pericolose in forma liquida; in tutte le definizioni dell’ADR, il termine rischio è stato ora sostituito dal termine pericolo. 


Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2019. 

Nel corso degli anni, il trasporto delle merci classificate pericolose ha assunto una rilevanza sempre maggiore, tale da richiedere ai conducenti dei veicoli destinati al loro trasporto ed agli operatori comunque coinvolti in tali operazioni, una più elevata professionalità e responsabilità, al fine di ridurre il rischio di incidenti che si possono verificare durante il carico, il trasporto e lo scarico dei prodotti.
Per materie pericolose si intendono quelle sostanze che per la loro particolare natura sono in grado di produrre danni alle persone e all'ambiente.
La natura di queste materie ha fatto sì che i relativi trasporti siano sempre più sotto osservazione,
specialmente da parte dei mass-media, che spesso agiscono come "cassa di risonanza" nei confronti dell'opinione pubblica quando si verificano incidenti di una certa rilevanza.
Si assiste, quindi, a resoconti talvolta superficiali o distorti, facendo credere alla pubblica opinione
che nel campo delle merci pericolose siano diffuse l'impreparazione o l'improvvisazione.
In realtà, le problematiche sul trasporto delle merci pericolose, nelle diverse modalità di vezione, sono oggetto di grande attenzione da parte delle Autorità tecniche ed amministrative.
Le strutture dell'ONU preposte all'emissione delle norme, provvedono al loro continuo aggiornamento che nasce dal confronto tra le esperienze che emergono a livello internazionale,
successivamente recepite nell’Unione europea con apposite direttive e quindi negli Stati membri. Questa sintetica guida operativa, che non può comunque avere la pretesa di essere esaustiva
dell'argomento, è finalizzata a fornire agli interessati le informazioni di carattere generale sul trasporto delle merci pericolose, in particolare per quanto riguarda il settore stradale; eventuali approfondimenti dovranno essere sviluppati in altra sede per il necessario contenuto specialistico che si dovrà dare alla relativa trattazione.
 
La presente guida è stata redatta da Confindustria Udine-Trasporti, dogane e commercio internazionale, che provvede anche ai successivi aggiornamenti ogni qualvolta si renda necessario.


Indice della Guida ADR 2019

INDICE DELLA GUIDA

- 1 Introduzione
- 2 La classificazione ADR
- 3 La normativa attualmente vigente
- 4 Le norme internazionali
- 5 Le norme nazionali 
- 6 L’art. 168 del nuovo Codice della Strada
- 7 La formazione professionale dei conducenti
- 8 La formazione professionale degli addetti al carico/scarico
- 9 Obblighi del destinatario e nuova figura dello scaricatore
- 10 Il consulente per la sicurezza
- 11 Il recepimento della normativa ADR in Italia 
- 12 La documentazione di trasporto
- 13 La responsabilità del conducente e degli altri soggetti coinvolti 
- 14 Le istruzioni di sicurezza o istruzioni scritte
- 15 Le attrezzature dei veicoli
- 16 I pannelli e le etichette di pericolo
- 17 Le misure di sicurezza contro furti ed attentati
- 18 Il trasporto di merci pericolose in esenzione per quantità dagli obblighi ADR (capitolo 1.1.3.6)
- 19 Recepimento dell’ADR in campo nazionale
- 20 Circolazione nelle gallerie stradali
- 21 Esenzioni
- Appendice: etichette di pericolo, esempio documento di trasporto, tabella quantità limitate, istruzioni scritte.


Scarica la Guida

Fonte:Confindustria Udine-Trasporti

In attesa della versione ADR 2019 tradotta in italiano potete scaricare la versione in Inglese: ADR2019-EN

Schede CEFIC per emergenze nel trasporto di prodotti chimici (Schede ERIC)
Le schede CEFIC per emergenze nel trasporto di prodotti chimici (Schede ERIC) forniscono una guida sulle prime procedure di intervento che le squadre dei Vigili del Fuoco devono attuare quando arrivano sul luogo di un incidente nel trasporto di prodotti chimici, in assenza di informazioni appropriate o sufficienti sul prodotto coinvolto, per la gestione dell'emergenza.
Le schede ERIC sono state realizzate per squadre di intervento addestrate a gestire emergenze di tipo chimico e contengono informazioni e procedure che possono richiedere equipaggiamento specialistico.
Le schede ERIC sono state preparate per assistere gli operatori di queste squadre negli interventi per incidenti nel trasporto terrestre (strada e ferrovia), in cui siano coinvolte quantità significative di prodotti chimici. Le schede possono perciò non risultare appropriate se applicate a situazioni incidentali diverse da quelle del trasporto su strada e per ferrovia.
Le schede ERIC sono state concepite come schede di gruppo, relativamente alle materie a cui sono applicabili; esse, quindi, non potranno mai sostituirsi alla competenza di un esperto specialista del prodotto, o a informazioni mirate ottenibili da una appropriata scheda di sicurezza (SDS) o dall'interrogazione di banche dati. L'uso di tali schede deve comunque essere sottoposto a approvazione tenendo in considerazione le circostanze particolare di ciascun incidente.
Chiave di accesso per selezionare la scheda ERIC pertinente è il numero ONU di identificazione della materia o il nome come riportato nella Tabella A dell'ADR: Lista delle merci pericolose.
E possibile scaricare il software completo per applicazioni off-line. Questa versione (contenente tutte le lingue) ha una serie di opzioni che non sono disponibili nella versione on-line.

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Commento alle modifiche dell ’ ADR 201 9

1. Sintesi
Le proposte di modifica all’ADR si estendono su 116 pagine (cfr. documento 1.1 «Modifiche ADR 2019») e in sostanza riguardano le tematiche fondamentali indicate di seguito.
• Termini tecnici e definizioni: sono state apportate varie modifiche e alcune definizioni introdotte ex novo. I principali termini modificati riguardano l’utilizzo coerente dei concetti di rischio e pericolo.
• Macchinari e dispositivi:
- finora, ai sensi del punto 1.1.3.1 b) in combinato disposto con n. ONU 3363, macchinari e dispositivi non meglio specificati ma contenenti merci pericolose erano totalmente esclusi dall’ADR. Tale esen- zione viene ora abrogata: il n. ONU 3363 viene integrato da norme per il trasporto applicabili a mac- chinari e dispositivi contenenti merci pericolose in quantità limitata (LQ). Gli oggetti contenenti quanti- tativi maggiori di merci pericolose attribuibili a una classe ottengono nuovi numeri ONU (da 3537 a
3548). Per questi sono previste istruzioni di imballaggio (P006 e LP03) e norme di etichettatura (5.2.2.1.12) specifiche, oltre a varie disposizioni speciali. Per gli oggetti contenenti sostanze esplosive o radioattive (classi 1 e 7) si applicano le normative di trasporto ordinarie;
- la DS 363 si applica a motori e macchine trasportati, funzionanti con combustibili classificati come merci pericolose (n. ONU da 3528 a 3530): se contengono quantità elevate di combustibile, sono soggetti a identificazione con pannelli di colore arancione e a restrizioni in galleria.
• Batterie al litio:
- la DS 636 resterà valida solo per lo smaltimento di pile e batterie al litio; se queste sono contenute in vecchi dispositivi elettrici o elettronici, dovrà invece applicarsi la nuova DS 670;
- per le batterie al litio inserite in unità di trasporto che hanno esclusivamente il compito di fornire ener- gia al di fuori di tali unità, viene introdotto un nuovo numero ONU (3536) con relativa disposizione speciale (DS 389);
- per lo smaltimento di batterie al litio particolarmente pericolose, guaste e danneggiate, vengono intro- dotte istruzioni di imballaggio standardizzate (P911 e LP906), affinché le autorità competenti possano limitare le singole autorizzazioni a pochi casi di trasporto.
• Bombole sovrastampate: viene approvato il trasporto di gas liquido tramite bombole costituite da un fusto interno in acciaio, sovrastampato da un involucro protettivo non amovibile in espanso. La definizio- ne viene inserita nel disposto. Per le bombole sovrastampate vengono introdotti nella DS 674 metodi al- ternativi per le prove ricorrenti.
• Esenzioni: al punto 1.1.3.6.3 si precisa che il computo della massa complessiva degli oggetti non tiene conto degli imballaggi.
• Obblighi degli operatori (trasportatori, riempitori, caricatori e scaricatori), esami per i consulenti per la sicurezza (addetti alla sicurezza):
- ora l’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza (1.6.1.44, 1.6.1.45 e 1.8.3.1) sarà esteso agli speditori di merci pericolose anche a livello internazionale;
- ora il trasportatore può fare riferimento ai dati presenti nel certificato di carico del contenitore o del veicolo, di cui alla sezione 5.4.2, e non è più tenuto a effettuare alcun controllo visivo ai sensi del pun- to 1.4.2.2.1 c).
• Classificazione: per la classe 8 (materie corrosive) saranno introdotte nuove disposizioni di classifica- zione.
• Nuove rubriche ONU:
- prodotti solidi tossici, infiammabili, inorganici, n.a.s., (ONU 3535), p. es. polvere metallica con pericolo principale di classe 6.1 e pericolo accessorio di classe 4.1;
- batterie al litio inserite in unità di trasporto (ONU 3536);
- oggetti che contengono sostanze di classi specifiche (ONU da 3537 a 3548);
- i fertilizzanti al nitrato di ammonio (ONU 2071) saranno soggetti a nuove norme di controllo per la classificazione.
• Marcatura ed etichettatura:
- il capitolo 5.3 si applica ora anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa;
- viene chiarito che la placcatura (5.3.1.1.1) e il marchio per le materie trasportate a caldo (5.3.3) devo-
no essere resistenti agli agenti atmosferici e garantire un’etichettatura in grado di durare nel tempo.
• Disposizioni concernenti costruzione e controlli:




- ora possono essere utilizzati anche i recipienti a pressione con fondo bombato verso l’interno e ven- gono sancite le norme di controllo e costruzione applicabili (6.2.2.1.8);
- ora le cisterne possono essere realizzate con acciai inossidabili austeno-ferritici (6.8.5.1.2 e 6.8.5.2.1).
• Disposizioni concernenti carico, scarico e movimentazione:
- vengono introdotte norme speciali per la movimentazione di materiali a temperatura controllata (7.1.7);
- ora sono tutti i componenti dell’equipaggio del veicolo, e non solo il conducente, a dover soddisfare le
disposizioni regolamentari in sede di carico e scarico (7.5.1.1 e 7.5.1.2).
• Costruzione e approvazione dei veicoli:
- occorre inserire una nuova annotazione al punto 11 del certificato di approvazione ADR per i veicoli
EX/III, qualora essi soddisfino le prescrizioni di sicurezza supplementari di cui al punto 9.7.9 (9.1.3.3);
- vengono precisate le prescrizioni di cui al capitolo 6.8 in materia di mezzi di fissaggio delle cisterne sui veicoli (9.7.3).


2. Commenti
I seguenti commenti si limitano agli aspetti principali delle presenti proposte di modifica. Terminologia
Introduzione di modifiche puramente terminologiche in tutto il regolamento: la principale riguarda l’utilizzo
coerente dei concetti di «pericolo» e «rischio». Inoltre la «categoria di pericolo» sostituisce il precedente
«ambito di pericolosità». Definizioni (1.2.1)
Vengono introdotte le definizioni di «diametro del serbatoio di una cisterna», «rivestimento di protezione» e
«bombola sovrastampata», mentre altre vengono modificate, come quelle di «cisterna chiusa ermeticamen- te» e «materiale animale».
Esenzioni (1.1.3.6)
• Viene abrogata l’esenzione totale per macchinari e dispositivi di cui al punto 1.1.3.1 b) (periodo transitorio quadriennale, 1.6.1.46) e contestualmente si introducono regole per gli oggetti che contengono merci pe- ricolose.
• Gli oggetti riferiti ai nuovi numeri ONU da 3537 a 3548 saranno assegnati alla categoria di trasporto 4, in modo da poter beneficiare dell’esenzione di cui al punto 1.1.3.6 indipendentemente dalla quantità conte- nuta.
• Il punto 1.1.3.6.3 precisa che per il calcolo della quantità massima ammissibile di oggetti ci si basa sulla massa totale senza tenere conto degli imballaggi.
• Ai punti 1.1.3.6.3, 1.1.3.6.4 e nella Nota 1 al punto 5.4.1.1 ora viene creato un riferimento, oltre alla mas- sa totale, anche al valore calcolato delle merci pericolose.
Obblighi degli operatori (1.4.2)
Il trasportatore può fare riferimento ai dati presenti nel certificato di carico del contenitore o del veicolo di cui al punto 5.4.2 e non è più tenuto a effettuare alcun controllo visivo ai sensi del punto 1.4.2.2.1 c).
Misure transitorie (1.6)
Varie misure transitorie sono scadute e possono essere depennate (1.6.1.25, 1.6.1.35, 1.6.1.39, 1.6.1.40,
1.6.1.42, 1.6.3.17, 1.6.3.42, 1.6.4.15, 1.6.4.38, 1.6.4.44 e 1.6.4.45).
Saranno adottate nuove disposizioni transitorie per l’emissione di certificati di formazione (1.6.1.45) e per il trasporto di macchinari e dispositivi di cui al punto 1.1.3.1 b) (1.6.1.46). Viene introdotto un termine transito- rio anche per gli speditori che non dispongono di un addetto alla sicurezza (1.6.1.44). Poiché in Svizzera questo obbligo era già vigente, la disposizione transitoria della SDR per i trasporti nazionali viene abrogata.
Nuove misure transitorie per le cisterne:
- disposizioni relative alla progettazione o alla protezione delle valvole di sicurezza (1.6.3.47 e
1.6.4.49)
- applicazione della disposizione speciale TU 42 ai serbatoi in lega di alluminio per il trasporto di sostanze con pH 8,0 (1.6.3.48 e 1.6.4.50)
- pressione nominale del disco di rottura di cui al punto 6.8.2.2.10 (1.6.3.49 e 1.6.4.51)
- dispositivi para-fiamma di cui al punto 6.8.2.2.3 (1.6.3.50 e 1.6.4.52)
- controllo dei cordoni di saldatura come da punto 6.8.2.1.23 (1.6.3.51)
- indicatore di livello di cui al punto 6.8.2.2.11 (1.6.3.52 e 1.6.4.54)
- sigla distintiva per veicoli a motore dello stato e numero di immatricolazione di cui al punto
6.8.2.3.1 nel caso delle approvazioni dei prototipi (1.6.3.53)




Nuove misure transitorie per i veicoli:
- certificato di approvazione per veicoli EX/III di cui al punto 9.1.3.3 (1.6.5.21)
- mezzo di fissaggio come da punto 9.7.3 (1.6.5.22) Consulente per la sicurezza (addetto alla sicurezza) (1.8.3)
• Addetto alla sicurezza: ora l’obbligo di nominare un consulente per la sicurezza (1.6.1.44, 1.6.1.45,
1.8.3.1, 1.8.3.3 e 1.8.3.18) sarà esteso agli speditori di merci pericolose anche a livello internazionale
Restrizioni in galleria (1.9.5)
Vengono ora aggiunti il numero ONU 3529 per la categoria di gallerie B e il numero ONU 3528 per la cate- goria D (1.9.5.2.2).
Classificazione (parte 2)
• Classificazione di oggetti contenenti merci pericolose: vengono recepiti nel complesso dodici nuovi numeri ONU per oggetti che contengono materiali pericolosi delle singole classi di pericolo (da ONU 3537 a 3548) e riportati nelle relative classi (2.2.2.3, 2.2.3.3., 2.2.41.3, 2.2.42.3, 2.2.43.3, 2.2.51.3, 2.2.52.3,
2.2.61.3, 2.2.8.3, 2.2.9.3). Sono esclusi gli oggetti delle classi 1, 6.2 e 7. Essendo attribuite al numero ONU 3363, finora le merci pericolose non meglio specificate presenti in macchinari o dispositivi non rien- travano nei dettami dell’ADR. Ora anche queste sono contemplate dalle disposizioni dell’Accordo
(2.2.9.3). Il numero ONU 3363 trova ancora applicazione esclusivamente per oggetti che contengono so- lo merci pericolose consentite in limitate quantità ai sensi del capitolo 3.4 e che non superano i tetti fissati nella colonna 7a, tabella A del capitolo 3.2 ADR.
• Classe 1: i criteri per la classificazione delle composizioni illuminanti vengono riepilogati alla Nota 2 del punto 2.2.1.1.7.5.
• Classe 5.1: per i fertilizzanti a base di nitrato di ammonio solido, l’attribuzione avviene secondo la nuova
procedura di prova di cui al Manuale delle prove e dei criteri, parte III, Sezione 39 (2.2.51.1.5, 2.2.51.1.7,
2.2.51.2.2).
• Classe 6.1: la polvere metallica con pericolo principale 6.1 e pericolo accessorio di classe 4.1 viene ora attribuita al numero ONU 3535, GI I e II (2.2.61.3).
• Al punto 7.1.7 vengono raggruppate le condizioni di trasporto delle materie stabilizzate mediante la rego- lazione della temperatura delle classi 4.1, 5.2 e di altre sostanze (come perossidi autoreattivi e organici).
• Nuove disposizioni di classificazione per la classe 8: viene effettuata una modifica al testo del «Si- stema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimichi» (GHS). Le nuove norme di classificazione includono in particolare metodi alternativi per attribuire le miscele ai gruppi di im- ballaggio. Viene eliminata la deroga di cui al punto 2.2.8.1.9 per la non appartenenza alla classe 8.
• Classe 9: le batterie al litio inserite in unità di trasporto che hanno esclusivamente il compito di fornire energia al di fuori di tali unità vengono assegnate ora al numero ONU 3536 (2.2.9.1.7, 2.2.9.3 e DS 389).
Tabella A – Lista delle merci pericolose (3.2.1)
• Se a una rubrica fanno riferimento diverse denominazioni, sul documento di trasporto o sul marchio dei colli è sufficiente indicare solo la denominazione ufficiale più adatta (3.1.2.2).
• Occorre aggiungere l’indicazione «TEMPERATURA CONTROLLATA» come parte della denominazione
ufficiale, salvo tale indicazione non figuri già nella denominazione di cui alla colonna (2) (3.1.2.6).
• Nella colonna (15) viene illustrato il significato della nuova indicazione «-» aggiunta per i numeri ONU
1043, 3166, 3171 e 3536.
La tabella A di cui al capitolo 3.2 è stata integrata e modificata in più punti. Sono stati introdotti ad esempio gli oggetti ONU da 3537 a 3548; i numeri ONU 2071 e 3363 vengono assoggettati alle norme ADR.
Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti (3.3.1) Vengono abrogate le disposizioni speciali 186, 240, 312 e 385. Varie disposizioni speciali sono state modificate:
• DS 240, 312 e 385 per i veicoli di cui ai numeri ONU 3166 e 3171 vengono riunite nella DS 388
• Per evitare il puro trasporto ai sensi della P005 senza tenere conto delle condizioni di cui alla DS 363, i numeri ONU da 3528 a 3530 assegnati a questa DS possono essere utilizzati soltanto se risultano soddi- sfatte le condizioni di cui alla DS 363; inoltre l’unità di trasporto deve essere contrassegnata e soggiace ora alle restrizioni in galleria, se il motore o la macchina, nel caso dei numeri ONU 3528 e 3530, contiene oltre 1000 litri di combustibili liquidi oppure se il serbatoio del combustibile, nel caso del numero ONU
3529, presenta una capacità superiore a 1000 litri




• DS 376 per pile e batterie pericolose al litio: sulla base delle condizioni di trasporto finora sancite dalle autorità competenti vengono introdotte istruzioni di imballaggio standardizzate (P911 ovvero LP906), per limitare il più possibile le singole autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti
• DS 636 per batterie al litio e 670 per batterie al litio all’interno di dispositivi: la DS 636 sarà applica- ta d’ora in poi solo allo smaltimento di pile e batterie al litio; per lo smaltimento delle batterie al litio pre- senti in vecchi dispositivi elettrici o elettronici, si applicherà invece la nuova DS 670; le pile e batterie per la sicurezza dei dati all’interno dei dispositivi non sono interessate dall’ADR; inoltre, accanto agli imbal- laggi di cui alla P909, sono consentiti anche recipienti di raccolta di configurazione particolare.
• DS 660: vengono esentati i trasporti di sistemi di confinamento dei gas di cui ai numeri ONU 1002, 1006,
1013, 1046, 1056, 1058, 1065, 1066, 1080, 1952, 1956, 2036, 3070, 3163, 3297, 3298 e 3299 qualora ot- temperino alle condizioni fissate nella DS 392
• DS 667: questa disposizione straordinaria ora vale anche per le pile e batterie presenti negli oggetti; fino- ra interessava solo pile o batterie presenti in veicoli, motori o macchine
Vengono introdotte le seguenti nuove disposizioni speciali:
• la DS 193 si applica ai fertilizzanti composti al nitrato di ammonio di cui al numero ONU 2071
• la DS 301 si applica ai macchinari e ai dispositivi di cui al numero ONU 3363
• la DS 387 prevede che le batterie al litio, che contengono tanto le pile primarie al litio metallico quanto quelle ricaricabili al litio ionico, debbano essere assegnate ai numeri ONU 3090 o 3091
• la DS 389 definisce le unità di trasporto merci di cui al numero ONU 3536
• la DS 392 stabilisce le condizioni alle quali i sistemi di accumulo di gas sono esentati
• la DS 670 stabilisce le condizioni di trasporto per lo smaltimento delle batterie al litio presenti in dispositivi di uso domestico
• la DS 671 definisce le categorie di trasporto per le confezioni di cui al numero ONU 3316
• la DS 672 stabilisce le condizioni di esenzione per macchinari e dispositivi trasportati ai sensi della DS
301; le condizioni di esenzione per tutte le parti contraenti vengono disciplinate in maniera unitaria
• la DS 674 descrive la procedura per la verifica delle bombole sovrastampate
Istruzioni di imballaggio (4.1.4.1)
• Vengono apportate le seguenti modifiche:
- ora sono ammessi recipienti in plastica in un fusto in plastica del GI I fino a 250 litri, in luogo dei pre- cedenti 120 litri (P001)
- la P520 accoglie le due nuove disposizioni speciali per l’imballaggio PP94 e PP95, che definiscono le
condizioni di trasporto di piccole quantità di campioni energetici dei numeri ONU 3223 e/o 3224
- viene abrogata la limitazione a 250 ml o 250 g, prevista nella disposizione supplementare della P901, per le confezioni di cui al numero ONU 3316 contenute negli imballaggi interni
- gli oggetti non imballati per dispositivi di sicurezza di cui al numero ONU 3268 possono ora essere trasportati anche al luogo di fabbricazione oppure fra luogo di fabbricazione e luogo di assemblaggio in base alla P902 ovvero LP902
- vengono aggiunte le seguenti nuove istruzioni di imballaggio:
o P 006 e LP 03 per oggetti dei numeri ONU da 3537 a 3548
o P 907 per macchinari o dispositivi del numero ONU 3363
o P 911 e LP 906 per pile e batterie danneggiate o guaste dei numeri ONU 3090, 3091, 3480
e 3481
o LP 905 per serie di produzione al massimo di 100 pile o batterie dei numeri ONU 3090,
3091, 3480 e 3481
- le polveri senza fumo di cui al numero ONU 0509 vengono riportate nella tabella MP 24 ed è possibile un parziale accorpamento con le merci della classe 1
Utilizzo di cisterne (da 4.2 a 4.4)
Una cisterna vuota non pulita può ora essere trasportata al successivo controllo, in base alla TP 10 (4.2.5.3) ovvero alla TU 43 (4.3.5), entro un massimo di tre mesi dopo la scadenza del termine per l’esame del rive- stimento.
Le disposizioni di cui al punto 4.3.4.1.3, lettere dalla a) alla i), vengono rappresentate in forma tabellare per maggiore chiarezza di esposizione.
Procedure di spedizione (Parte 5)
• La marcatura con frecce di orientamento per segnalare il corretto posizionamento del collo ora deve es- sere effettuata, come da punto 5.2.1.10.1, generalmente anche per macchinari e dispositivi.




• Gli oggetti trasportati con numero ONU da 3537 a 3548 sono sottoposti a particolari norme di etichettatu- ra (5.2.2.1.12).
• Decade il requisito della larghezza minima di 2 mm della linea all’interno del bordo dell’etichetta di perico-
lo (5.2.2.2.1.1.2 e 5.2.2.2.1.1.3).
• Modelli di etichette di pericolo: le etichette di pericolo vengono ora illustrate in forma tabellare al punto
5.2.2.2.2.
• Il capitolo 5.3 si applica ora anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa.
• Viene chiarito che la placcatura (5.3.1.1.1) e il marchio per le materie trasportate a caldo (5.3.3) devono
essere resistenti agli agenti atmosferici e garantire un’etichettatura in grado di durare nel tempo.
• Applicando il punto 1.1.3.6 ora occorre indicare la quantità totale delle merci pericolose per ogni categoria di trasporto (Nota 1 al punto 5.4.1.1.1 f)).
• Indicazione della denominazione ufficiale per il trasporto: nel caso dei numeri ONU che presentano diverse denominazioni ufficiali alla colonna (2) della tabella A del capitolo 3.2 (es. ONU 1210), nel docu- mento di trasporto o sul collo è possibile riportare solo la denominazione ufficiale più pertinente.
Prescrizioni relative alla costruzione di contenitori e alle prove cui devono sottostare (Parte 6)
• Recipienti a pressione con fondo bombato verso l’interno: in riferimento alla norma 150 21172-
1:2015, al punto 6.2.2.1.8 viene aggiunta una nota che abroga il divieto, contenuto nella stessa norma, di utilizzare recipienti a pressione con fondo bombato verso l’interno per il trasporto di materie corrosive.
• Nel processo-verbale di prova per imballaggi in plastica ovvero per determinati IBC (contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa) che sono soggetti a un controllo della pressione interna, occorre ora indicare la temperatura dell’acqua utilizzata (6.1.5.8.1, 6.5.6.14.1).
• Bombole sovrastampate: introduzione di nuovi metodi di prova alternativi per i controlli ricorrenti di bombole utilizzate per il trasporto di una quantità massima di 13 litri di gas liquido, costituite da una su- perficie interna in acciaio rivestita e saldata sovrastampata con fusto di protezione in espanso (6.2.3.5.3).
• Al punto 6.2.3.6.1 si dice che, in caso di recipienti a pressione non ricaricabili, l’esame di conformità delle valvole e degli altri accessori smontabili viene effettuato insieme al recipiente stesso.
• Viene ora introdotto anche per i recipienti a pressione l’anello consentito per le bombole di cui al punto
6.2.3.9.6 recante l’incisione dei dati per i controlli periodici.
• Viene chiarito che la norma EN 1626:2008 si applica anche alle valvole per i gas del numero ONU 1972 (Nota ai punti 6.2.4.1 e 6.8.2.6.1).
• Oltre alla marcatura prevista dalla norma 16509:2014, le cartucce di gas devono riportare anche la dicitu- ra «UN 2037/EN 16509» (6.2.6.4).
• In caso di controlli non distruttivi occorre verificare anche tutti i cordoni di saldatura nelle zone degli spigo- li sui fondi delle cisterne (6.8.2.1.23).
• I sistemi para-fiamma per i dispositivi di respirazione devono essere adatti per i vapori emessi dalle so- stanze trasportate, per la gamma di temperature e l’utilizzo, oltre a dover essere conformi alla norma EN ISO 16852:2016 (6.8.2.2.3).
• Vengono vietati gli indicatori di livello in vetro e altri materiali frangibili, se direttamente a contatto con il contenuto del serbatoio della cisterna (6.8.2.2.11).
• Nel caso di controlli ricorrenti e provvisori, i rivestimenti protettivi delle cisterne devono essere sottoposti anche a controllo visivo per individuare eventuali danni e, se opportuno, occorre valutare con adeguato esame lo stato del rivestimento stesso (6.8.2.4.2 e 6.8.2.4.3).
• Poiché, se vengono rispettati i requisiti dei materiali di cui ai punti 6.8.2, 6.8.3 e 6.8.5, non sussistono riserve in termini di tecnica di sicurezza, per la realizzazione dei serbatoi delle cisterne sono ora ammes- si, fino a una temperatura di -40° C, gli acciai inossidabili austeno-ferritici (6.8.5.1.2 a)).




Disposizioni concernenti le condizioni di trasporto, il carico, lo scarico e la movimentazione (Parte 7)
• Il punto 7.1.7 accorpa le disposizioni particolari per il trasporto di materie autoreattive della classe 4.1, perossidi organici della classe 5.2 e altre sostanze stabilizzate tramite controllo della temperatura. Se- condo la Nota in V8 del punto 7.2.4, le presenti disposizioni non si applicano alle materie di cui al punto
3.1.2.6, se stabilizzate per aggiunta di inibitori chimici in modo che la TDAA sia superiore a 50°C.
• Le sostanze contrassegnate dal codice VC 1 o VC 2 nella colonna (17) della Tabella A del capitolo 3.2 ora possono essere trasportate anche in contenitori per merci alla rinfusa BK1 o BK2, a patto che siano soddisfatte le norme di cui al punto 7.3.3.2 (Nota al punto 7.3.3.1).
• Membri dell’equipaggio del veicolo: ora tutti i componenti dell’equipaggio del veicolo, e non solo il conducente, devono ottemperare alle disposizioni regolamentari per carico e scarico (7.5.1.1 e 7.5.1.2).
• Sono stati estesi gli esempi delle istruzioni/regole procedurali per il fissaggio del carico di cui alla nota a piè di pagina del punto 7.5.7.1. Container-cisterna, cisterne mobili e CGEM senza blocchi di angolo strut- turali devono essere controllati per verificarne la compatibilità dei sistemi di aggancio ai veicoli (7.5.7.4).
Prescrizioni relative alla c o s tr u zio ne e a ll ’ap pro va zio n e de i veic o li ( Part e 9)
• Veicoli EX/III: al punto 9.7.9 sono riportate prescrizioni supplementari in materia di sicurezza relative ai veicoli EX/III. A fini di semplificazione dei controlli, ora per il trasporto di sostanze esplosive in cisterne occorre indicare al punto 11 del certificato di approvazione ADR l’annotazione «Il veicolo è conforme al paragrafo 9.7.9 per il trasporto di sostanze esplosive all’interno di cisterne» (9.1.3.3).
• Impianto elettrico: per quanto riguarda le prescrizioni per la protezione dalle esplosioni, ora possono essere impiegati su veicoli del tipo FL i dispositivi menzionati nella norma CEI 60079 parte 14, che devo- no essere in linea con le parti 26 o 28. Tale novità è sancita dal rinvio alle parti 26 e 28 al punto 9.2.2.9.1 (Circuiti alimentati in permanenza).
• Ai punti da 9.7.3.1 a 9.7.3.3 vengono precisate le prescrizioni per i mezzi di fissaggio. Le regole per l’assorbimento delle forze statiche, a cui si faceva riferimento finora al punto 6.8.2.1.2, vengono riportate separatamente al punto 9.7.3.2. I mezzi di fissaggio ora devono resistere a una sollecitazione pari da una a due volte la massa totale moltiplicata per l’accelerazione di gravità.

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