MANUALE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
garantire una guida corretta e sicura anche ai conducenti di veicoli agricoli
Classificazione delle macchine agricole
Le macchine agricole si distinguono in due principali categorie:
SEMOVENTI:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
d) Motoagricole a 2 assi
TRAINATE:
a) Macchine agricole operatrici portate
b) Macchine agricole operatrici semiportate
c) Rimorchi agricoli
Macchine agricole semoventi
Le macchine agricole semoventi sono azionate da un motore proprio e comprendono:
a) Trattrici agricole con 2 o più assi, con o senza piano di carico, con ruote o cingoli, destinate a trainare, spingere, trasportare o azionare strumenti, attrezzature portate o semiportate e rimorchi impiegati nell’attività agricola (es. trattore agricolo).
b) Macchine agricole operatrici ad 1 asse, guidate generalmente da un conducente a terra ed equipaggiabili con carrello separabile destinato al trasporto del solo conducente.
La massa complessiva deve essere inferiore a 700 kg, compreso il conducente (es. motocoltivatore e motofalciatrice).
c) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi, equipaggiate con motore proprio e destinate a particolari lavorazioni agricole: possono essere predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per lavorazioni agricole (es. mietitrebbia).
d) Motoagricole a 2 assi, dotate di motore proprio ed atte al carico ed in possesso del “certificato di idoneità tecnica di circolazione ”.
Le macchine agricole semoventi, se hanno almeno 2 assi possono trainare un rimorchio di qualsiasi peso, mentre quelle aventi 1 asse (motofalciatrice, motocoltivatori, ecc.) non possono trainare rimorchi.
Macchine agricole trainate
Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, (es. il motocoltivatore).
Possono essere di tipo:
a) portato (es. spargisementi, spandiconcime centrifugo) se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante;
b) semiportato (es. atomizzatore) se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell’attrezzatura stessa trainata;
c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. I rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola.
Documenti necessari per la circolazione stradale
Durante la marcia su strada è necessario avere con sé i seguenti documenti:
- patente di guida;
- carta di circolazione della trattrice;
- carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);
- certificato di idoneità tecnica del rimorchio (comprese le macchine operatrici trainate) se di massa complessiva inferiore a 1,5 t;
- i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.
Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli:
- attrezzature portate e semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono
montate);
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici.
La circolazione con una macchina agricola senza avere a seguito i documenti indicati in originale, comporta una sanzione amministrativa per ogni documento non esibito (art. 180 comma 1 e 7 del CdS), con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore sanzione amministrativa (art. 180
comma 8 del CdS).
Patenti di guida delle macchine agricole
La patente di categoria A , conseguibile a 16 anni, abilita alla guida di macchine agricole o loro complessi con le seguenti caratteristiche: lunghezza m 4,00, larghezza m 1,60, altezza m 2,50, velocità massima 40 km/h, massa complessiva a pieno carico fino a 2,5 t, nessun passeggero a bordo.
La patente di categoria B , conseguibile a 18 anni, abilita alla guida di tutte le macchine agricole comprese quelle eccezionali e, se previsto dalla carta di circolazione, anche se trasportano altre persone, oltre il conducente.
Non occorre la patente di guida per condurre un motocoltivatore avente peso inferiore a 5,00 q.li con il conducente a terra.
Chi è in possesso dell’autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento delle patenti A o B, “foglio rosa”, può esercitarsi alla guida non solo su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente ma anche sulle macchine agricole.
Sulla macchina agricola durante le esercitazioni di guida non esiste l’obbligo di applicare il contrassegno con la lettera alfabetica P (principiante).
Se la macchina agricola non può trasportare altre persone oltre il conducente, le esercitazioni possono compiersi con alla guida il solo aspirante, purché avvengano in luoghi poco frequentati.
Occorre sapere che :
chiunque circola su strada pubblica senza aver conseguito la patente di guida per poter condurre veicoli delle categorie per le quali è richiesta e necessaria, (compresi i mezzi agricoli), commette un illecito penale (reato) di competenza del Tribunale (art. 116 commi 13 e 18) e, oltre alla conseguente denuncia penale, come sanzione accessoria il veicolo viene sottoposto a fermo
amministrativo per 30 giorni.
Condurre un veicolo con patente di guida scaduta di validità (art. 126 comma 7 c.d.s.) comporta una sanzione amministrativa con la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.
In sintesi chi circola su strada con le macchine agricole deve essere munito di :
- patente di guida di categoria A1 per macchine agricole o complessi che non superano 1,60 m. di larghezza, 2,5 m. di altezza e 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico e non superano la velocità di 40 km/h. Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti;
- targa di riconoscimento contenente dati immatricolazione; l'ultimo elemento convoglio di macchine agricole deve avere stessa targa della macchina trainante.
Rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. muniti di targa speciale, contenente i dati di immatricolazione;
- contrassegno posteriore veicolo riportante velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate);
- dispositivi segnalazione visiva ed illuminazione prescritti. Veicoli e rimorchi adibiti al trasporto di cose di lunghezza superiore a 7,50 m. o con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
dotati lateralmente e posteriormente di dispositivi retro riflettenti e fluorescenti stabili, posti al limite estremo ingombro (se ingombro supera 40% dimensioni trattrice: pannelli anche sui lati);
- dispositivi di frenatura e di sterzo che garantiscono stabilità circolazione;
- pneumatici o cingoli (dotati di pattini);
- attrezzature dotate di ruote orientabili per favorire impostazione curve;
- dispositivi silenziatori per rumore e di scarico;
- dispositivi di segnalazione acustica;
- dispositivo retrovisore;
- dispositivi amovibili per protezione parti pericolose;
- idonei dispositivi di traino amovibili per rimorchi o macchine agricole trainate;
- superfici trasparenti e dispositivo tergivetro parabrezza che garantisca idoneo campo visivo;
- sistemi per trasporto passeggeri (non oltre 3), anche nel caso di rimorchi agricoli (sistemi non permanenti), che garantisca al sedile del conducente un facile accesso e comandi agibili;
- dispositivi previsti da norme su sicurezza (arco di protezione) ed igiene sul lavoro e contro inquinamento ambientale.
Targhe delle macchine agricole
I mezzi agricoli devono sempre essere muniti di:
- targa di immatricolazione della trattrice;
- targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;
- targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t;
Le macchine agricole semoventi, per circolare su strada, devono essere munite posteriormente di una targa di riconoscimento.
I rimorchi agricoli, escluso quelli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t, devono essere muniti in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, di una targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio riportante la scritta “RIM. AGR.”.
La targa ripetitrice per i rimorchi agricoli trainati (che deve essere posta posteriormente al rimorchio), riporta nell’ordine i caratteri della trattrice, ma al posto del marchio ufficiale della Repubblica italiana la lettera “R”.
La targa di prova per le macchine agricole riporta nell’ordine:
- 2 caratteri alfabetici
- il marchio ufficiale della Repubblica italiana
- la lettera “P”
- 3 caratteri numerici
- la scritta “MA” con le lettere disposte verticalmente
Immatricolazione delle macchine agricole
Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:
- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t
Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:
- le macchine operatrici semoventi con 1 asse
(si precisa comunque che per la circolare su strada, anche queste macchine devono essere sottoposte a copertura assicurativa)
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate
La carta di circolazione ed il certificato di idoneità tecnica sono rilasciati entrambi dalla Motorizzazione Civile competente per il territorio (M.C.T.C.) e riportano tutte le caratteristiche tecniche della macchina agricola. Solo sulla carta di circolazione sono inoltre riportati gli estremi identificativi della targa di riconoscimento del veicolo e le generalità del proprietario.
Revisione delle macchine agricole
Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. possono in qualsiasi momento ordinare la revisione parziale o totale di singole macchine agricole, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione (es. su segnalazione da parte delle forze di Polizia per propria iniziativa).
A titolo informativo il Ministero dei Trasporti può disporre, con periodicità non inferiore a 5 anni,
la revisione generale o parziale delle macchine agricole a partire dalla data di prima immatricolazione; un apposito regolamento ne stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di svolgimento della revisione.
Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
Le macchine agricole semoventi, devono essere equipaggiate con i seguenti dispositivi visivi e di
illuminazione:
Anteriormente:
- 2 luci di posizione di colore bianco
- 2 proiettori abbaglianti/anabbaglianti di colore bianco
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Posteriormente:
- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso, più intenso di quello delle luci di posizione
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi, di qualsiasi forma tranne che triangolare
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Lateralmente:
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
Se la macchina agricola semovente è di dimensioni eccezionali, dovranno essere montate le luci d’ingombro: anteriormente di colore giallo ambra e posteriormente di colore rosso.
Qualsiasi macchina agricola trainata che, durante la marcia, limiti la visibilità dei dispositivi visivi della macchina trainante, deve essere equipaggiata con:
Anteriormente:
- 2 luci di posizione di colore bianco, se il rimorchio è più largo di 1,60 m
- 2 catadiottri bianchi non triangolari
Posteriormente:
- 2 luci di posizione di colore rosso
- 2 luci di arresto di colore rosso
- 2 indicatori di direzione lampeggianti, di colore giallo ambra
- 1 luce targa di colore bianco
- 2 catadiottri rossi triangolari
Lateralmente:
- 2 catadiottri non triangolari di colore arancione o giallo ambra
- 2 luci di posizione di colore ambra, se la lunghezza è superiore a m 6
Sagoma e massa limite delle macchine agricole
Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art.61 del CdS rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi.
Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare :
- metri 2.55 in larghezza
- metri 4.00 in altezza
- metri 12.00 in lunghezza
- metri 16.50 se complessi - macchina agricola semovente e trainata (art.105 comma 1 del CdS)
denominati “convoglio”.
La massa complessiva a pieno carico delle
macchine agricole su ruote non può eccedere:
- 5 tonn. se ad un asse
- 8 tonn. se a due assi
- 10 tonn. se a tre o più assi
La massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole semoventi o trainate
munite di pneumatici
tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra
due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, non può eccedere:
- 6 tonn. se ad un asse
- 14 tonn. se a due assi
- 20 tonn. se a tre o più assi
La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 metri, 14 t.
Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
La massa complessiva delle macchine agricole cingolate , non può eccedere le 16 tonnellate.
Macchine agricole eccezionali
Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle sopraindicate, sono considerate "eccezionali", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida un anno e rinnovabile (rilasciata dall'ente proprietario della strada); in tale autorizzazione sono indicate le prescrizioni alle quali attenersi da parte del conducente del veicolo
eccezionale. I titolari di autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, la percorribilità di tutto l'itinerario nonché l'esistenza di eventuali limitazioni anche temporanee presenti lungo il percorso prescelto.
Nel caso in cui sia prevista la scorta (larghezza oltre i 3,20 metri), la stessa dovrà precedere il veicolo ad una distanza non inferiore a 75 metri e non superiore a 150 metri .
Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari giorni segnalati dalla Prefettura stessa; il permesso dura 3 mesi.
Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate
Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice (pertanto sono eccezionali), devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50×0,50 metri (vedi figura) a strisce alterne bianche e rosse, di materiale retroriflettente o fluorescente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con
decreto del Ministero dei Ttrasporti - Direzione Generale della M.C.T.C.
Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione.
I pannelli possono essere amovibili, purchè la loro l'installazione sia stabile e sicura.
I pannelli per la segnalazione anteriore e/o posteriore degli ingombri a sbalzo (vedi figura) devono essere applicati su un piano verticale perpendicolare all'asse della trattrice e in corrispondenza del limite esterno degli ingombri a sbalzo.
L'altezza massima dal suolo del bordo superiore dei pannelli di segnalazione non deve superare i 2.20 m. e non possono sporgere dalla sagoma del complesso trattrice-attrezzatura, ne costituire sporgenza pericolosa.
Se l'ingombro dell'attrezzo portato o semiportato ha una larghezza inferiore a 1.20 m è sufficiente un solo pannello di segnalazione quadrato. Si precisa che le parti a sbalzo se costituite da attrezzature che presentino superfici pericolose (taglienti o appuntite) devono essere protette con cuffie atte a diminuire la pericolosità.
Per la mancata apposizione dei pannelli non esiste una specifica violazione e pertanto si ritiene applicabile l'intimazione al conducente, ai sensi dell' art. 650 C.P., di fermare il veicolo agricolo e di non riprendere il viaggio se non dopo la corretta collocazione dei pannelli stessi.
Dispositivo supplementare a luce lampeggiante
Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104 commi 7 ed 8 del CdS (trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato e macchine agricole eccezionali), debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione.
Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.
La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, sebbene indicato nella carta di circolazione, comporta una sanzione amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria (art. 112 comma 4 del CdS);
Dispositivi di protezione e norme di prevenzione
Ricordando che molti degli incidenti gravi e mortali in agricoltura sono correlati all’uso di trattori, riportiamo alcune indicazioni di prevenzione per questa macchina:
- ribaltamento: per ridurre i pericoli causati dai ribaltamenti per il lavoratori, “deve essere presente telaio o cabina o arco di sicurezza omologati per trattori a ruote”; attualmente sono escluse le macchine agricole a cingoli. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, sebbene indicato nella carta di circolazione, comporta una sanzione
amministrativa con il ritiro della carta di circolazione come sanzione accessoria (art. 112 comma 4 del CdS);
- dispositivo amovibile: deve garantire la protezione delle parti pericolose nelle macchine agricole semoventi costituite da trattrici e macchine agricole operatrici a due o più assi. La circolazione in strada pubblica con macchina agricola priva del dispositivo di protezione, sebbene indicato nella carta di circolazione, comporta una sanzione amministrativa (art. 112 comma 4 del CdS) e la
sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione stessa;
- sedile: deve garantire al conducente “una comoda posizione di guida e di manovra della trattrice ed attenuare efficacemente le vibrazioni. Deve essere installato un sistema di ritenzione (cintura di sicurezza)” in conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro n.44 del 22.12.2010;
- mezzi di accesso: l’accesso al posto di guida deve essere assicurato mediante una scala di accesso in grado di evitare pericoli di scivolamento e caduta dell’operatore; devono essere presenti maniglie
e/ o corrimano o dispositivi simili, al fine di garantire sempre tre punti di contatto;
- presa di forza: deve essere presente una cuffia o schermo fissato alla trattrice, contornante il terminale dell’albero scanalato, di forma e dimensione idonea a proteggere la forcella esterna del cardano e che si sovrapponga di almeno 5 cm. alla protezione dello stesso;
- ventilatore e cinghie di trasmissione: la ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della stessa e della dinamo devono essere protette contro il contatto accidentale;
- contatto ed ustioni con le superfici calde: le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate devono essere protette con adeguati ripari posti a debita distanza in modo che non si surriscaldino.
FONTE: Polizia Locale Basso Adige
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