Prevenzione e Protezione CEM

prevenzione e protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: Indicazioni operative

Il Decreto Legislativo n.159/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2016, ha modificato il Capo IV del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008 in attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulla protezione dei lavoratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM), ha introdotto importanti novità e richiede  un  necessario adeguamento sotto il profilo organizzativo e culturale da parte di tutti gli attori della sicurezza aziendale. 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire una  serie di indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una adeguata e corretta applicazione del  provvedimento legislativo. 

A seguito dei positivi riscontri sulle indicazioni operative del Coordinamento Tecnico delle Regioni e Province Autonome - INAIL - ISS per l’applicazione del Titolo VIII Agenti Fisici del D.lgs 81/08 (ultima revisione 2014), si è ritenuto opportuno aggiornarne i contenuti e risolvere i più comuni quesiti che vengono proposti ai tecnici del settore, in relazione all’entrata in vigore del Titolo VIII Capo IV così come modificato dal Decreto Legislativo n.159/2016. Pertanto, il presente documento sostituisce integralmente il capitolo dedicato al Titolo VIII Capo IV, contenuto nelle Indicazioni Operative approvate dal Coordinamento Tecnico Interregionale per la Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di Lavoro  nel 2014.

Il Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome ringrazia INAIL e l’Istituto Superiore di Sanità per la proficua collaborazione istituzionale e ciascuno degli Autori del presente documento per il motivato e qualificato impegno profuso. 

Auspichiamo che le indicazioni qui di seguito esposte siano favorevolmente accolte nel mondo della prevenzione con apprezzabili ricadute in termini di uniformità di comportamenti e di gestione dei rischi. Avvertenze: Queste Indicazioni Operative si basano su  normative, linee guida, standard tecnici le cui successive modifiche  determineranno nel tempo un progressivo “invecchiamento” dei riferimenti. 

Ciò si verificherà anche per altre informazioni, per loro natura estremamente “volatili”, quali i riferimenti a siti web. I promotori e gli autori si impegnano  a provvedere a periodiche correzioni e integrazioni, ma l’intendimento operativo del testo richiede un confronto con ciò che è il quadro dei riferimenti attuali e rimanda al lettore l’esigenza di correggere le letture proposte con gli aggiornamenti che progressivamente interverranno. 

I promotori e gli autori propongono queste Indicazioni Operative anche con l’obiettivo di semplificare le modalità operative per la valutazione e il controllo dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro  derivanti da esposizione a CEM. 

Resta inteso che gli  utilizzatori che faranno un uso professionale delle metodologie e delle indicazioni  qui presentate devono essere persone qualificate e sono quindi tenuti a conoscere in maniera approfondita  la legislazione e le norme tecniche applicabili nei differenti scenari espositivi  ed a farne un uso appropriato. 

Al fine di agevolare la consultazione del documento le indicazioni sono state raccolte in cinque differenti sessioni, che riflettono l’effettiva  articolazione dei lavori  che hanno portato alla stesura del documento. 

Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome 
Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo IV e s.m.i. sulla prevenzione e protezione dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici: Indicazioni operative.
In collaborazione con INAIL e ISTITUTO SUPERIORE  di SANITA' - Documento approvato dall'Area Prevenzione e  Sanità Pubblica della Commissione Salute il 20/06/2019

FONTE: PAF

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A SEGUIRE ALCUNE FAQ CONTENUTE NEL DOCUMENTO:

Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio/esposti a rischi particolari (A.2)?

Alcuni gruppi di lavoratori sono da considerarsi particolarmente sensibili al rischio da esposizione ai campi elettromagnetici. Tali lavoratori potrebbero non essere protetti adeguatamente mediante il solo rispetto dei Valori Limite di Esposizione e dei Valori di Azione stabiliti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
I lavoratori particolarmente sensibili al rischio sono in genere tutelati adeguatamente mediante il rispetto dei requisiti di protezione specificati per la popolazione nella raccomandazione 1999/519/CE, salvo alcune eccezioni (vedi FAQ A.5;A.6).
Nella Tabella seguente (tratta da Guida non vincolante di buone prassi per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai Campi Elettromagnetici Volume 1) è riportato un elenco non esaustivo di tali soggetti.
In aggiunta andrebbero considerati come particolarmente sensibili al rischio, da valutarsi anche in relazione all’esistenza e alla messa in atto di trattamenti terapeutici specifici per la patologia coinvolta, i seguenti soggetti:
- soggetti affetti da patologie che possono alterare l’eccitabilità del sistema nervoso centrale;
- soggetti affetti da aritmie o da patologie del cuore, dell’emodinamica e di altri organi/apparati che possono favorire l’insorgenza di aritmie.

Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire (A.1)?

campi elettromagnetici possono causare due diversi tipi di effetti noti potenzialmente dannosi per la salute e la sicurezza: effetti biofisici diretti ed effetti indiretti.
Gli effetti biofisici diretti sono quelli derivanti da un’interazione dei campi con i tessuti del corpo e possono essere di natura termica o non termica. Si tratta di effetti a soglia in quanto si verificano solo al di sopra di determinati livelli di esposizione e sono prevenuti rispettando i Valori Limite di Esposizione (VLE) fissati dal D.lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV e s.m.i.
Gli effetti indiretti che la normativa intende prevenire sono i seguenti:
- interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici;
- interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantabili attivi, ad esempio stimolatori cardiaci e defibrillatori;
- interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe per l’infusione di farmaci;
- interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo;
- effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art;
- rischio di proiezione di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico;
- innesco involontario di detonatori;
- innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto che si verificano quando, in presenza di un campo elettromagnetico, il corpo umano entra in contatto con un oggetto a diverso potenziale elettrico
Alcuni degli effetti indiretti possono insorgere a livelli di esposizione inferiori a quelli in grado di indurre gli effetti biofisici diretti e possono avere conseguenze anche gravi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.
Le prescrizioni del D.lgs 81/08 e s.m.i. non si applicano alla protezione da eventuali effetti a lungo termine dei campi elettromagnetici

In quali casi sussiste l'obbligo di effettuare comunicazioni all'Organo di Vigilanza territorialmente competente in caso di superamento dei VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali (E.1)?

Ai sensi del comma 6 dell’Art. 208, la comunicazione va effettuata nei casi di superamento dei VA inferiori e dei VLE relativi agli effetti sensoriali previsti al comma 4 e al comma 5 dell’Art. 208.
Il comma 4 prevede la possibilità di un superamento dei VA inferiori per il campo elettrico alle frequenze 1-10 MHz, fissati per la prevenzione delle scariche elettriche nell’ambiente di lavoro[1], e dei VA inferiori per il campo magnetico fissati per garantire il rispetto dei VLE relativi agli effetti sensoriali alle frequenze comprese tra 1 e 400 Hz[2].
Il comma 5 prevede la possibilità di un superamento dei VLE per gli effetti sensoriali fissati per il campo magnetico statico (0-1 Hz), per il campo elettrico interno indotto nella testa da esposizione a campi elettrici o magnetici esterni (1-400 Hz) e per i campi elettromagnetici a frequenze comprese tra 0,3 e 6 GHz.
Tali superamenti sono permessi solo se giustificati dalla pratica o dal processo produttivo, e, nel caso dei VA inferiori per il campo magnetico (direttamente connessi agli effetti sensoriali, a differenza dei VA inferiori per il campo elettrico) e dei VLE per gli effetti sensoriali, devono essere solamente temporanei in relazione al processo produttivo. La temporaneità dei superamenti è connessa alla necessità di ridurre comunque il rischio per i lavoratori di sperimentare effetti sensoriali.
Nel caso dei VA inferiori per il campo elettrico, per il quale non è prevista la temporaneità dei superamenti, sono invece previste misure specifiche di protezione (di cui all’Art. 210, comma 5) finalizzate alla prevenzione di eccessive scariche elettriche e correnti di contatto.
Si sottolinea che i commi 4 e 5 dell’Art. 208 non si riferiscono a superamenti accidentali dei limiti[3], ma a superamenti previsti e programmabili necessari ai fini della pratica o del processo produttivo.
Nel caso di esposizioni a campi magnetici a frequenze comprese tra 1 Hz e 400 Hz, si applica il comma 4 nelle situazioni in cui il datore di lavoro può documentare il superamento dei VA inferiori, ma non il rispetto dei VLE sensoriali in quanto non ha informazioni al riguardo o non ha intrapreso lavalutazione dosimetrica. Si applica invece il comma 5 nelle situazioni in cui il datore di lavoro può documentare il superamento dei VLE sensoriali in quanto ha informazioni al riguardo o ha intrapreso la valutazione dosimetrica.
In tutti i casi previsti dai commi 4 e 5, oltre a varie altre condizioni enunciate nella norma, deve essere dimostrata e documentata la conformità ai VLE sanitari, valutazione che può essere condotta anche attraverso la verifica di conformità ai VA superiori.
Tenuto conto del comma 3 dell’Art. 208, la comunicazione di cui al comma 6 non va effettuata in tutti i casi in cui il datore di lavoro possa documentare la conformità ai VLE sensoriali e, in base alle caratteristiche della sorgente e dell’ambiente di lavoro, non debba mettere in atto le misure di protezione specifiche ex articolo 210 finalizzate a prevenire rischi per la sicurezza, anche in condizioni di superamento dei VA inferiori.
Si effettua infine una precisazione in merito alla lettera a) del comma 6 dell’Art. 208, dove si specifica che nella relazione tecnico-protezionistica con cui si comunicano i superamenti all’organo di vigilanza, devono essere contenute le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneodei VA inferiori o dei VLE relativi agli effetti sensoriali. Per quanto precedentemente esposto, la temporaneità dei superamenti non è infatti prevista per il superamento dei VA inferiori per il campo elettrico, che non implica di per sé (a meno che non siano superati anche i VA superiori, ma ciò non è permesso dal comma 4) la possibilità che il lavoratore sperimenti effetti sensoriali.

E’ possibile verificare la sussistenza di controindicazioni specifiche all’esposizione da parte del RSPP/Datore Lavoro senza ricorrere al Medico Competente (A.4)?

L’individuazione di controindicazioni specifiche all’esposizione presuppone l’acquisizione/comunicazione di informazioni sullo stato di salute del lavoratore.
L’unica figura professionale abilitata allo scopo è quella del medico, segnatamente del Medico Competente. Il principio è lo stesso sia che il lavoratore risulti inquadrato in un programma di sorveglianza sanitaria esistente sia nel caso in cui il lavoratore, reso edotto da adeguata informazione/formazione, comunichi informazioni riguardanti il proprio stato di salute a suo avviso rilevanti ai fini del rischio per la salute e la sicurezza in relazione alla mansione svolta e al contesto lavorativo o, a maggior ragione, chieda la visita medica ai sensi degli artt. 41 e 211 del D.lgs 81/08.
A titolo di esempio, un lavoratore a cui sia stato impiantato un dispositivo medico impiantabile attivo successivamente all’effettuazione della valutazione del rischio, esposto a campi elettromagnetici in ragione della mansione svolta e/o della presenza/permanenza in una determinata realtà lavorativa, se adeguatamente informato e formato ai sensi dell’art. 210-bis del D.lgs. 81/08 potrebbe comunicare, nell’eventuale assenza della figura del Medico Competente, al datore di lavoro o al responsabile RSPP il proprio stato ai fini di una rimozione dalla situazione di rischio. Tuttavia, fatti salvi i non frequenti casi di manifesta incompatibilità tra specifica tipologia di esposizione e stato di portatore, non è possibile procedere ad una valutazione del rischio individuale in assenza del Medico Competente, essendo il rischio dipendente non solo dalla configurazione di campo cui il lavoratore è esposto, ma anche dalla tipologia del dispositivo, dalle condizioni patologiche di base che hanno richiesto l’impianto del dispositivo, dalle modalità di funzionamento di quest’ultimo, dalle conseguenze cliniche prevedibili in caso di malfunzionamento, da patologie concomitanti etc.
Peraltro, tra le funzioni in capo alla figura del Medico Competente è esplicitamente menzionata la collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, così come riportato nell’art. 25 del D.lgs 81/08, disposizione che suggerisce fortemente o addirittura implica l’intervento di questa figura professionale nello svolgimento degli adempimenti legati alla valutazione dei rischi, pertanto a monte rispetto all’individuazione e alla concretizzazione di misure di tutela dei lavoratori e a prescindere, almeno in questa fase, dalla messa in atto di qualunque programma di sorveglianza sanitaria.

In quali casi attivare la sorveglianza sanitaria (A.9)?

Si richiamano in premessa le disposizioni dell’art. 41 del D.lgs 81/2008, per il quale la sorveglianza sanitaria è: “l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, Il medesimo articolo 41 prevede inoltre che la sorveglianza sanitaria “... è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art.6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.”
L’art. 211 del D.lgs 81/08 e s.m.i., inoltre, stabilisce che: “La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente, con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’art. 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro”. Lo stesso articolo prevede anche (comma 2) che: “Nel caso in cui un lavoratoresegnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute, ivi compresi effetti sensoriali, il datore di lavoro garantisce, in conformità all’art. 41, che siano forniti al lavoratore o ai lavoratori interessati uncontrollo medico e, se necessario, unasorveglianza sanitaria appropriati. Il controllo di cui al presente comma è garantito anche nei casi in cui sia stata rilevata un’esposizionesuperiore ai VLE per gli effetti sensoriali oppure un’esposizione superiore ai VLE per gli effetti sanitari”.

Pertanto, la sorveglianza sanitaria, o almeno un controllo medico (atto teoricamente isolato, peraltro non agevole da porre in atto in modo avulso da un programma di sorveglianza sanitaria già operativo in una determinata realtà lavorativa o, a maggior ragione, in assenza di una sorveglianza sanitaria programmata), deve essere attuata quando il lavoratore riferisce effetti indesiderati o inattesi sulla salute, compresi effetti di natura sensoriale, e quando risultino superati i VLE per effetti sensoriali o per effetti sanitari.
Si evidenzia che la possibilità offerta dal D.lgs. 81/08 di superare sistematicamente (e non solo accidentalmente, caso in cui è previsto solo un controllo medico) i VA/VLE per gli effetti sensoriali (“flessibilità”) e i VLE per gli effetti sanitari (“deroghe”), implica la necessità in questi casi di attivare un opportuno programma di sorveglianza sanitaria
Considerata l’esistenza di lavoratori particolarmente sensibili al rischio e, nell’ambito di questi ultimi, la presenza di lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi, che possono essere oggetto di interferenza elettromagnetica potenzialmente pericolosa per i risvolti sul piano clinico in corrispondenza di livelli di esposizione superiori ai limiti previsti per la popolazione e a volte anche per esposizioni inferiori a tali limiti (si pensi al caso dei campi magnetici statici), è tuttavia opportuno, al superamento dei livelli di riferimento per la popolazione generale così come stabiliti dalla Raccomandazione 1999/519/CE, individuare eventuali lavoratori da sorvegliare in quanto potenzialmente più sensibili al rischio. In ambienti di lavoro con presenza di sorgenti il cui utilizzo possa comportare un rischio di interferenza con il funzionamento dei DMIA (tipologie di sorgenti evincibili ad esempio dalla lista delle sorgenti/situazioni espositive riportate nella tabella 3.2 della guida non vincolante della Commissione Europea) è in ogni caso consigliabile effettuare, a prescindere da considerazioni sui livelli espositivi, una ricognizione finalizzata ad accertare la presenza di lavoratori portatori di DMIA, che saranno destinatari di un’attività di informazione e formazione specifica.
Tale ricognizione può essere condotta ad esempio attraverso somministrazione di questionario ad hoc gestito dal Medico Competente

Quali sono i contenuti della informazione / formazione (D.3.2)?

I contenuti dell’attività di informazione e formazione che il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti sono espressi, per tutti gli agenti fisici, nell’Articolo 184 del Capo I-Titolo VIII del D.lgs. 81/08.
Aspetti specifici riguardanti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicati nell’articolo 210-bis del Capo IV del Titolo VIII, con particolare riguardo agli effetti indiretti e alla possibilità di sperimentare “sensazioni e sintomi e transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico” e “alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio”.
Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste saranno documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere.
Pertanto il contenuto della formazione riguarderà necessariamente le procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nelle restrizioni di accesso derivanti dal processo di zonizzazione delle sorgenti stesse, e dovrà necessariamente includere:
- la descrizione di tutte le aree oggetto di restrizioni particolari all’accesso o allo svolgimento di una determinata attività;
- informazioni dettagliate relative alle condizioni di accesso ad un’area o per lo svolgimento di una determinata attività;
- la formazione richiesta per superare temporaneamente il LA VA inferiore;
- i nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree ad accesso regolamentato;
- i nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;
- l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi dalle aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio (vedi art. 210 bis);
- i particolari relativi alle disposizioni di emergenza, se del caso;
Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione.
Il livello di informazione e formazione fornito deve essere proporzionale ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici nel luogo di lavoro. Laddove la valutazione iniziale abbia dimostrato che i livelli dei campi sono così bassi da non richiedere alcuna azione specifica, dovrebbe essere sufficiente dare garanzie a riguardo. Tuttavia, anche in questa situazione, sarà importante avvertire i lavoratori o i loro rappresentanti che alcuni lavoratori potrebbero essere particolarmente a rischio. Qualsiasi lavoratore che rientri in uno dei gruppi «a rischio» riconosciuti sarà così consapevole della necessità di comunicarlo ai dirigenti, per attivare - se necessario - un processo di valutazione “specifica” del rischio.
Tale informazione è indispensabile anche per rendere consapevoli tutti i lavoratori che, qualora nel corso degli anni intervenga un possibile cambiamento nella situazione individuale che li faccia rientrare nella categoria di “soggetto particolarmente sensibile al rischio CEM” (ad esempio gravidanza; pacemaker; protesi etc.) devono darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro che provvederà alla effettuazione di una valutazione specifica di concerto con il Medico Competente.

Come si tiene conto della variabilità spaziale dell'intensità del campo? In quante e quali posizioni deve essere verificato il rispetto dei Valori di Azione (B.3)?

n generale, i LR (Livelli di Riferimento) per il campo elettrico e per il campo magnetico debbono essere intesi come valori non perturbati, mediati nel volume del corpo dell'individuo esposto.
I VA (Valori di Azione) corrispondono invece ai valori massimi nello spazio occupato dal corpo del lavoratore (o in sue parti specifiche), calcolati o misurati sul posto di lavoro in assenza del lavoratore stesso.
In fase di analisi preliminare di una postazione di lavoro, sarebbe importante determinare il modo in cui il campo è distribuito rispetto alla posizione del lavoratore e come varia nello spazio circostante. La valutazione dovrebbe permettere di identificare l’area in cui si registra la massima intensità di campo rispetto alla posizione del lavoratore.
Idealmente, i punti di misura o calcolo dovrebbero essere in numero e posizione tali da rappresentare adeguatamente la variabilità spaziale del campo nella regione di spazio occupata dalle diverse parti del corpo del lavoratore esposto, tenendo conto della reale postura assunta durante l’attività lavorativa. L’individuazione del valore di picco spaziale comporta una semplificazione operativa a cui corrisponde una valutazione prudenziale dell’esposizione: alla conformità con i VA/LR di detti valori massimi consegue infatti automaticamente la conformità con i VLE/LB in tutte le condizioni di esposizione. In specifiche situazioni di campo fortemente non uniforme, la valutazione della media spaziale potrebbe risultare più adeguata. In attesa dello sviluppo degli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio previsti dall’articolo 28, comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 e citati dal D.lgs. 159/2016, per il criterio di media spaziale ci si può riferire a quanto indicato nel Volume 1 della Guida Non Vincolante di Buone Prassi consultabile al link:
http://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/cem/ElectromagneticFields_ita_2.pdf?lg=IT
Quando si ha a che fare con una sorgente distante pochi centimetri dal corpo, la valutazione dell’esposizione a CEM finalizzata al rispetto dei VA non può essere effettuata con misurazioni dirette. Nei casi in cui non sia possibile estrapolare i valori di campo dalle misure eseguite a distanze maggiori, oppure da tale operazione si deduca un superamento dei VA, sarà necessario ricorrere alla valutazione dosimetrica finalizzata alla verifica del rispetto dei VLE.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione di ogni singola misura puntuale, è opportuno tenere presente quanto segue.
- In molte situazioni, l’intensità del campo si riduce rapidamente con l’aumentare della distanza dalla sorgente. Se, in particolare, essa varia considerevolmente su distanze paragonabili alle dimensioni della sonda, questa fornirà un risultato medio che potrebbe risultare inadeguato. Ad esempio per misurare le emissioni dal manipolo di una saldatrice ad arco, una sonda da 100 cm2 non dovrebbe essere posizionata ad una distanza dal cavo inferiore a 20 cm - 25 cm per contenere la componente dell’incertezza dovuta alla variabilità spaziale entro il 10%.
- Il rispetto del VA per la densità di potenza deve essere garantito in termini di valore medio per ogni superficie esposta di 20 cm2, con la condizione aggiuntiva che il picco spaziale (massima densità di potenza nello spazio, mediata su 1 cm2) non superi più di 20 volte il VA stesso.
A seconda degli effetti e del target considerati, si applicano i seguenti criteri specifici:
Campo magnetico statico per i lavoratori – frequenza fino a 1 Hz
I VLE relativi all’esposizione occupazionale al campo magnetico statico devono essere operativamente considerati come valori di picco spaziale nelle zone occupate dalla testa e dal tronco del soggetto esposto, o degli arti nel caso di esposizioni limitate a questi ultimi.
Effetti di stimolazione dei tessuti eccitabili per i lavoratori – frequenza da 1 Hz a 10 MHz
I VA (inferiori e superiori) sono intesi come valori massimi imperturbati calcolati o misurati nello spazio occupato dal corpo del soggetto esposto (nella sua effettiva postura lavorativa), ma in assenza di questo.
In particolare, nel caso del campo magnetico, i VA inferiori sono relativi agli effetti sensoriali che riguardano la sola testa; pertanto, per accertare l’osservanza di questi limiti, è sufficiente individuare il valore massimo del campo nella regione della testa. Analogamente, per la verifica del rispetto dei VA per l’esposizione degli arti a campo magnetico localizzato per frequenze fino a 10 MHz, la misura deve essere effettuata in corrispondenza di ciascun arto.
Nel caso del campo elettrico, i VA inferiori sono definiti anche al fine di prevenire la generazione di scariche elettriche nell’ambiente di lavoro, particolarmente rilevanti in presenza di atmosfere esplosive (cfr. C.10).
In entrambi i casi, deve essere accertato il rispetto dei VA superiori in tutto il volume occupato dal corpo del lavoratore.
Effetti termici – frequenze oltre 100 kHz
I VA e i LR relativi agli effetti termici sono finalizzati a prevenire l’eccessivo riscaldamento sistemico o localizzato in ogni parte del corpo. Per la relativa verifica sono quindi opportune almeno sei misure in corrispondenza delle regioni occupate dalla testa, dal tronco e da ciascuno degli arti superiori e inferiori.
Nell’intervallo di frequenze tra 10 e 110 MHz, specie in prossimità di una sorgente o comunque in condizioni di esposizione ad un campo elettrico fortemente disomogeneo, è indispensabile anche la misura della corrente indotta attraverso gli arti, da confrontarsi con il relativo VA.
Le misurazioni per il rispetto dei VA e degli LR andrebbero sempreeffettuate nello spazio occupato dal soggetto esposto, in assenza di questo, tuttavia, nei casi in cui ciò non sia praticabile, è importante notare quanto segue.
Il campo elettrico è influenzato in maniera notevole dalla presenza dell’operatore. Tuttavia, se la sonda viene posizionata fra l’operatore e la sorgente, il campo misurato sarà in genere maggiore di quello che si sarebbe misurato in assenza dell’operatore; al contrario, ponendo la sonda dietro l’operatore, questi funge da schermo ed il campo misurato sarà in genere minore di quello che si avrebbe in sua assenza. Si può quindi effettuare una misura conservativa del campo elettrico posizionando la sonda nei pressi dell’operatore, fra quest’ultimo e la sorgente. Ad esempio, nel caso della misurazione delle emissioni di un apparecchio a radiofrequenza per uso estetico, una stima delle emissioni si può effettuare durante un trattamento tipico, posizionando la sonda davanti al viso dell’operatrice che utilizza il macchinario.

Con quali valori è necessario confrontarsi ai fini della valutazione del rischio?(PAF)

La normativa intende prevenire sia gli effetti di tipo DIRETTO che gli effetti di tipo INDIRETTO
Il confronto con i Valori di Azione e con i Valori Limite di Esposizione fissati dal D.lgvo 81/08 così come modificato dal D.lgvo 159/2016 è da effettuarsi al fine di prevenire l'insorgenza degli EFFETTI BIOFISICI DIRETTI sui soggetti che non abbiano controindicazioni specifiche all'esposizione a CEM e/o altri effetti indiretti nell'ambiente di lavoro (innesco incendi/esplosioni, correnti di contatto etc.)
Gli EFFETTI INDIRETTI insorgono tipicamente a livelli espositivi molto inferiori ai Valori di Azione per gli effetti DIRETTI fissati dal D.lgvo 81/08 Titolo VIII Capo IV e smi, e possono avere gravi ricadute sulla salute (cfr. soggetti particolarmente sensibili) e sulla sicurezza (cfr. proiezione di oggetti ferromagnetici nel caso di campo magnetico statico).
Il primo degli effetti indiretti da prevenire, in quanto ha la soglia di insorgenza più bassa di tutti, è il malfunzionamento di Dispositivi Elettronici Impiantati Attivi (ad esempio defibrillatori impiantati o pacemaker): poiché tali attrezzature possono avere una funzione vitale, le conseguenze delle interferenze possono essere anche gravissime o letali.
È importante ricordare in ogni caso che la valutazione del rischio deve in primo luogo individuare le aree in cui vengono superati i limiti di esposizione (anche mediante la verifica del rispetto dei corrispondenti livelli di riferimento) per la POPOLAZIONE GENERALE, di cui alla raccomandazione 1999/519/CE. Tali aree andranno delimitate per prevenire l'accesso ai soggetti non professionalmente esposti, equiparabili ai soggetti della popolazione generale. L’individuazione di tali aree può essere efficace anche ai fini della tutela di alcune categorie di soggetti particolarmente sensibili, quali le donne in gravidanza, mentre può non esserlo nel caso di altre categorie, quali i portatori di dispositivi medici impiantabili attivi. Per questi ultimi, la valutazione del rischio richiede approfondimenti specifici da effettuare in stretta collaborazione col medico competente.

Come comportarsi all’esito della valutazione (D.5)?

Se all'esito della valutazione dei rischi risulta che:
- i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati,
- non è possibile escludere il superamento dei pertinenti valori limite di esposizione né i rischi relativi alla sicurezza,
il datore di lavoro deve ricorrere a misure tecniche ed organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici. Tali misure devono essere documentate all'interno del documento di Valutazione dei Rischi nell'ambito del programma di azione di cui all'art.210.
Le misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici devono includere procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nell’accesso alle aree ove sono impiegati tali apparati, ed in particolare:
- la descrizione di tutte le aree oggetto di restrizioni particolari all’accesso o allo svolgimento di una determinata attività;
- informazioni dettagliate relative alle condizioni di accesso ad un’area o per lo svolgimento di una determinata attività;
- i requisiti specifici di formazione per i lavoratori (per esempio la formazione richiesta per superare temporaneamente il VA inferiore);
- i nominativi di coloro che sono autorizzati ad accedere alle aree, e che dovranno pertanto essere considerati professionalmente esposti a CEM;
- i nominativi dei membri del personale responsabili della supervisione del lavoro o dell’attuazione delle restrizioni di accesso;
- l’identificazione dei gruppi specificamente esclusi dalle aree, per esempio i lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM (vedi art. 210 bis);
- i particolari relativi alle disposizioni di emergenza, se del caso.
Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione.
Le misure tecniche per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici sono quelle indicate all'art. 210 del D.lgs.81/08, cioè:
· scelta di attrezzature che emettono campi elettromagnetici di intensità inferiore,
· schermature e dispositivi di sicurezza per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici,
· manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro,
· adeguati dispositivi di protezione individuale,
· mezzi tecnici per gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto.

Nel caso delle saldatrici ad arco la presenza di rischio da esposizione a CEM va sempre segnalato, anche in assenza di soggetti particolarmente sensibili? (PAF)

Le saldatrici ad arco rientrano tra le tipologie di apparati che richiedono una valutazione specifica di CEM, in quanto il rischio espositivo ad esse associato è sempre da valutare e controllare.
La Tab. 3.2 della "Guida non vincolante di buone prassi per l'attuazione della Direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici” indica che qualora l’apparato sia conforme alle normativa di prodotto attuale:
· CEI EN 50444 - Norma di base per la valutazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature per la saldatura ad arco e processi affini
· CEI EN 50445 - Norma per famiglia di prodotti per dimostrare la conformità delle apparecchiature per la saldatura a resistenza, saldatura ad arco e processi affini ai limiti di base relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0 Hz – 300 GHz)
in vigore dal 2008, questa sarà in grado di rispettare i VLE per i lavoratori, se usata conformemente a quanto specificato nel manuale di istruzioni ed uso. Inoltre nel manuale di istruzioni ed uso saranno indicate le azioni specifiche da adottare in azienda per tutelare i soggetti non professionalmente esposti, ed in particolare i soggetti sensibili.
Pertanto in questo caso la valutazione del rischio potrà limitarsi a recepire l'insieme delle informazioni contenute nel manuale di istruzione ed uso dell'apparato ed ad individuare le distanze di rispetto per la definizione delle zone di accesso popolazione/lavoratori (zonizzazione).
PER TUTTE LE ALTRE SALDATRICI, NON CONFORMI ALLE SOPRACITATE NORME DI PRODOTTO le distanze di rispetto potrebbero essere maggiori; inoltre il manuale di istruzioni ed uso potrebbe non contenere informazioni complete ai fini della valutazione del rischio. La consultazione della banca dati CEM del PAF alla voce "saldatrice" consente di individuare le tipiche esposizioni e le misure di tutela che vanno messe in atto per le saldatrici ad arco più diffuse, anche di vecchia generazione.
http://www.portaleagentifisici.it/fo_campi_elettromagnetici_list_macchinari_avanzata.php?lg=IT&cc=All&mo=&ti=374&ta=All&mi=All&advancedSearch=
In ogni caso, come si evince dalla banca dati CEM del PAF, per qualsiasi saldatrice dovrà essere sempre predisposta una zonizzazione in maniera di segnalare il rischio con cartelli di pericolo e di delimitare l’area di saldatura con segnale di divieto di accesso ai portatori di pacemaker e dispositivi elettronici impiantati e ai soggetti sensibili, anche se in azienda al momento non sono presenti tali soggetti. L'area di rispetto da individuare è in genere a circa 2-3 metri di distanza dalla saldatrice.
Considerato che la valutazione del rischio deve essere ripetuta con periodicità quadriennale, se nell’arco dei quattro anni a un lavoratore che sia addetto o non addetto alla saldatura, viene impiantato un dispositivo elettronico, questi dovrà essere in grado di individuare in quali aree dell’azienda sono presenti livelli di CEM potenzialmente interferenti con il suo dispositivo. Lo stesso vale per qualsiasi mutamento nella situazione di suscettibilità individuale che intercorra nell'arco dei quattro anni, quale ad esempio il caso di una lavoratrice che entri in stato di gravidanza, anche se non direttamente addetta alla saldatura; anche il Medico Competente dovrà essere al corrente dell’entità dell’estensione dell'area interdetta ai soggetti sensibili ("Zona 1") per individuare le appropriate misure di tutela.
Viceversa, in assenza di zonizzazione e di segnaletica idonea, un qualsiasi soggetto sensibile potrebbe accidentalmente avvicinarsi ad un’area a rischio di esposizione a CEM. Le stesse considerazioni si applicano per i lavoratori terzi che accedono in azienda, o in caso di saldature conto terzi.
Inoltre la delimitazione dell’area di saldatura è indispensabile anche ai fini di fornire una corretta formazione agli addetti in relazione alla presenza di un’area a rischio cem e roa intorno all’apparato, con particolare riguardo alle corrette procedure di lavoro e comportamento da assumere al fine di garantire il rispetto dei VLE e di prevenire eventuali effetti indiretti.

Quando e come valutare il rischio da correnti di contatto (B.7)?

Le correnti di contatto costituiscono uno dei meccanismi di accoppiamento indiretto tra CEM e soggetti esposti.
Una corrente di contatto può manifestarsi quando una persona entra in contatto con un oggetto conduttore, come per esempio una struttura metallica, che – pur non essendo direttamente sotto tensione – si trova a potenziale elettrico diverso da quello del proprio corpo. Questo può succedere in vari modi, quando il corpo oppure l’oggetto sono esposti ad un campo elettrico esterno; la situazione più pericolosa si ha quando una persona non ben isolata da terra tocca un oggetto conduttore di grandi dimensioni, elettricamente non ben connesso a terra ed esposto ad un intenso campo elettrico. L’intensità della corrente di contatto è proporzionale all’intensità del campo e alla frequenza e può dipendere dalle dimensioni dell’oggetto conduttore, dalla taglia della persona, dall’area di contatto e dalle modalità con cui entrambi sono collegati o accoppiati a terra.
Non esistono ad oggi procedure standard per la valutazione del rispetto dei VA per le correnti di contatto. Sono disponibili in commercio specifici strumenti di misura, ma il loro utilizzo è ancora poco diffuso e non completamente validato. Informazioni generiche sono fornite nella norma tecnica CEI EN 50413, che raccomanda di effettuare le misure nelle posizioni di esposizione usuali o comunque accessibili al lavoratore. In attesa della definizione di pertinenti buone prassi o norme tecniche, si potrà ragionevolmente escludere il manifestarsi di correnti di contatto di rilievo protezionistico attraverso l'adozione di semplici misure organizzative, quali la rimozione di oggetti conduttori inutili (soprattutto quelli di grandi dimensioni) in prossimità della sorgente e nell’area ove si riscontrano elevati livelli di campo elettrico.
Al fine di prevenire il rischio da correnti di contatto, è pertanto indispensabile formare il personale su questo aspetto specifico e sulla necessità di evitare l’introduzione di oggetti metallici in prossimità della sorgente CEM, ovvero – in primo luogo – nell’area ad accesso regolamentato, dove non si può escludere il superamento dei VA inferiori. Si ricorda, per altro, che la conformità ai VA inferiori non garantisce che dette correnti siano inferiori ai rispettivi limiti.
Qualora non possa essere escluso il rischio da correnti di contatto, è opportuno indicare – nell'ambito della valutazione – le misure specifiche da adottare, quali la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti stessi nonché, se del caso, l’utilizzo di scarpe, guanti isolanti e indumenti protettivi per i lavoratori la cui mansione comporti il possibile contatto con oggetti conduttori (non in tensione) esposti al campo elettrico. Sarà inoltre opportuno verificare le corrette condizioni di installazione delle macchine sotto il profilo della sicurezza elettrica.

Con quali valori di azione confrontarsi nel caso di esposizione localizzata agli arti?(PAF)

Nel caso di esposizione al campo magnetico estremamente localizzata ai soli arti, i VA da applicare sono più elevati rispetto ai VA prescritti per la protezione dagli effetti sensoriali e sanitari (rispettivamente VA inferiori e superiori).
Per esposizioni localizzate agli arti si fa riferimento unicamente alla “terza colonna” della Tabella B2 dell’Allegato XXXVI del D.lgvo 81/08 (VA per esposizione localizzata degli arti).
Per quanto riguarda l'esposizione localizzata agli arti non è previsto alcun valore di azione inferiore in quanto questo è previsto esclusivamente per la prevenzione degli effetti sensoriali per esposizioni del SNC.
Il valore di azione da applicare per esposizione localizzata agli arti è più elevato di quello corrispondente a tronco e cranio, nonostante la soglia di stimolazione dei nervi sia la stessa, perché l’accoppiamento fra campo magnetico esterno e lo specifico settore del corpo è più debole, quindi nel caso degli arti il campo elettrico indotto interno risulta essere inferiore a quello indotto nel tronco/cranio a parità di esposizione esterna.

Quali misure di tutela specifiche possono essere applicate per la donna in gravidanza esposta per motivi professionali e per altri soggetti particolarmente sensibili, esclusi i portatori di dispositivi medici (A.5) ?

Si riportano nel seguito alcuni elementi di cui il medico competente e l’RSPP possono tenere conto in relazione all’esposizione a CEM, nell’ambito dell’applicazione della normativa di riferimento per la tutela del lavoro femminile (D.lgs. 26.03.2001 n. 151 e smi "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000") che prevede, nelle aziende in cui sono impiegate donne in età fertile, che il datore di lavoro con la collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, informi le lavoratrici e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sui rischi per la gravidanza, puerperio e allattamento presenti nell’ambiente di lavoro e individui le mansioni non pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro, modificando se possibile condizioni e orario di lavoro. In tale contesto è da considerare che la donna in gravidanza rientra tra i soggetti che, per loro particolari condizioni fisiologiche e per la presenza del feto/embrione, possono essere particolarmente sensibili ai rischi connessi agli effetti diretti dei campi elettromagnetici. Per questa categoria di soggetti, il rispetto dei VLE previsti dal D.lgs. 81/08 può non essere sufficiente a prevenire i rischi per la salute connessi alle esposizioni ai campi elettromagnetici. Facendo riferimento alle linee guida dell’ICNIRP, alla base delle vigenti restrizioni sulle esposizioni dei lavoratori, si sottolinea che esse prevedono un sistema di protezione a due livelli, uno per le esposizioni occupazionali, l’altro per le esposizioni della popolazione generale, sulla base del fatto che nella popolazione generale sono compresi individui per i quali le soglie di esposizione in relazione a possibili effetti avversi per la salute (effetti sul feto nel caso delle donne in gravidanza), o anche effetti di tipo sensoriale, possono essere particolarmente basse. Di conseguenza, la tutela particolare della donna in gravidanza, ma anche di altri soggetti particolarmente suscettibili agli effetti diretti dei campi elettromagnetici, può essere attuata tenendo conto dei limiti di esposizione per la popolazione fissati dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE o, in alternativa, dei valori limite di esposizione fissati da ICNIRP 2009 per il campo magnetico statico e da ICNIRP 2010 per gli effetti non termici dei campi elettrici e magnetici variabili nel tempo, che rappresentano il riferimento scientifico più aggiornato. Ove, in particolari situazioni lavorative, non sia possibile mantenere l’esposizione al di sotto dei limiti di esposizione per la popolazione, il cui rispetto non deriva comunque da alcun obbligo normativo, e fermo restando il pieno rispetto dei limiti per i lavoratori previsti dall’art. 208, l’idoneità della lavoratrice in stato di gravidanza e degli altri soggetti particolarmente sensibili, e le eventuali specifiche misure di protezione, dovrebbero essere valutate su base individuale (art. 210, comma 3) caso per caso dal medico competente e dall’RSPP. In tale ambito gli elementi specifici inerenti l’esposizione a CEM di cui il medico competente e l’RSPP possono tenere conto ai fini del giudizio di idoneità e di una valutazione individuale del rischio espositivo, inclusa la definizione delle misure di prevenzione e protezione, sono la tipologia, intensità, durata, e localizzazione sul corpo o parti di esso dell’esposizione a CEM.

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