Verifica periodica Idroestrattori, carrelli semoventi a braccio telescopico, piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere

verifiche Inail

Attrezzatura                Intervento/Periodicità
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro
del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro
del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)
Verifica triennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico  Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne                                                   Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmenteVerifica annuale


Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ha introdotto delle nuove attrezzature nel novero di quelle soggette a verifica periodica.
 
La tabella sotto riportata elenca queste nuove attrezzature di lavoro e ne specifica la periodicità di verifica:
 
  
Una precisazione meritano gli idroestrattori: queste attrezzature di lavoro erano già sottoposte  a regime di verifica periodica, ma il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni introduce nuovi parametri; originariamen te, infatti, la verifica periodica era effettuata esclusivamente sugli idroestrattori con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm.
 
Si riporta di seguito una disamina della procedura da adottare per le diverse tipo- logie di attrezzature di lavoro riportate sopra.

Una precisazione meritano gli idroestrattori: queste attrezzature di lavoro erano
già sottoposte  a regime di verifica periodica, ma il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni introduce nuovi parametri; originariamen-
te, infatti, la verifica periodica era effettuata esclusivamente sugli idroestrattori
con diametro esterno del paniere superiore a 500 mm.
 
Si riporta di seguito una disamina della procedura da adottare per le diverse tipo- logie di attrezzature di lavoro riportate sopra.
 
Idroestrattori a forza centrifuga con diametro inferiore a 500 mm, ma dia- metro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.).
 
Per questi idroestrattori il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il da- tore di lavoro inoltri:
1.  comunicazione  di messa  in servizio  all’Unità  operativa  territoriale  dell’Inail competente  all’atto della messa in servizio

2.  richiesta  di prima  verifica  periodica  all’Unità  operativa  territoriale  dell’Inail competente;
3.  richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.
 
Per gli idroestrattori privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.
 
Per gli idroestrattori già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Per i carrelli a braccio telescopico il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico privi di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.

Si precisa che per i carrelli il legislatore ha previsto anche la verifica di eventuali funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, per cui è necessario che il datore di lavoro all’atto della comunicazione di messa in servizio o della richiesta di prima verifica periodica specifichi le eventuali funzioni aggiunti- ve di cui l’attrezzatura è dotata.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne (Plac)

Per le Plac il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per le Plac prive di marcatura CE, il datore di lavoro dovrà esibire copia dell’autorizzazione ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Per le Plac già messe in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1), come evidente dalla modulistica disponibile sul portale dell’Inail.

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Per ascensori e montacarichi da cantiere il decreto ministeriale 11 aprile 2011 prescrive che il datore di lavoro inoltri:

1. comunicazione di messa in servizio all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente all’atto della messa in servizio;
2. richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente;
3. richiesta di verifica periodica successiva ad Azienda sanitaria nazionale (Asl) o Agenzia regionale protezione ambientale (Arpa) o soggetti pubblici o privati abilitati.

Per ascensori e montacarichi da cantiere privi di marcatura CE2, il datore di lavo- ro dovrà attestare la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e allegare copia di tale attestazione alla richiesta di prima verifica periodica.

Per ascensori e montacarichi da cantiere già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, la richiesta di prima verifica periodica (punto 2) costituisce adempimento anche per la comunicazione di messa in servizio (punto 1).

Per tutte le attrezzature sopra richiamate la comunicazione di messa in servizio può essere predisposta secondo la modulistica disponibile sul portale dell’Inail allegando la documentazione indicata in base alla ti- pologia di macchina.

Almeno 45 giorni prima della scadenza prescritta dal legislatore, il datore di la- voro deve provvedere alla richiesta di prima verifica periodica all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente, adottando la modulistica disponibile sul portale dell’Inail; tale richiesta deve in ogni caso riportare obbligatoriamente:

- indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro;
- dati fiscali del datore di lavoro (sede legale, codice fiscale, partita Iva) e i riferimenti telefonici;
- dati identificativi dell’attrezzatura di lavoro (tipologia dell’attrezzatura di lavoro, matricola Enpi/Ancc/Ispesl/Inail/Mlps);
- indicazione del soggetto abilitato iscritto nell’elenco di cui all’art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 11 aprile 2011;
- data della richiesta.

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa, può essere condotta da personale dell’Inail ovvero su incarico dell’Inail dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta; decorsi i 45 giorni dalla richiesta completa di prima verifica perio- dica3, il datore di lavoro può rivolgersi a uno dei soggetti abilitati nella regione in cui è in uso l’attrezzatura di lavoro.

La prima verifica periodica prevede un sopralluogo da parte di un tecnico con la redazione e la consegna di una scheda tecnica e di un verbale di verifica, ri- lasciato a valle di una serie di controlli e prove volti a valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.
 
Scheda tecnica e verbale devono accompagnare l’attrezzatura di lavoro fino alla dismissione.

Prima verifica periodica di taluni idroestrattori, di carrelli semoventi a braccio telescopico, di piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne e ascensori e montacarichi da cantiere

UTENTI DESTINATARI
Datori di lavoro, noleggiatori.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Esame della documentazione fornita a corredo dell’attrezzatura di lavoro per la redazione della relativa scheda tecnica, ed esame e prove dell’attrezzatura e dei relativi dispositivi di sicurezza per la stesura del verbale di verifica periodica.

FINALITÀ
Valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza dell’attrezzatura di lavoro.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata anticipatamente rispetto alle scadenze prescritte dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni per le specifiche attrezzature, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze.

Il modulo deve essere presentato da parte del datore di lavoro o suo delegato  all’Unità operativa territoriale (Uot) competente in base al luogo di utilizzo/instal- lazione dell’attrezzatura, tramite Pec (o attraverso i servizi online prossimamente disponibili sul portale dell’Inail).

La modulistica da adottare può essere reperita sul portale istituzionale al link https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/ ricerca-e-tecnologia.html, onde assicurare tutte le informazioni indispensabili alla richiesta.

Entro 45 giorni dalla richiesta completa, l’Inail inoltra al datore di lavoro comu- nicazione per l’effettuazione del pagamento della prestazione; l’importo dovuto all’Inail sarà pari al 100% di quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigen- ziale 23 novembre 2011 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni (se la prima verifica periodica viene condotta dal personale dell’I- nail) ovvero pari al 15% (se la prima verifica periodica viene eseguita dal soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta e delegato dall’ Inail).
 
Il pagamento può essere effettuato mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario, in entrambi i casi è necessario riportare il numero di cronologico esplicitato nella comunicazione inviata dall’Unità operativa territoriale dell’Inail.
 
Laddove trascorrano inutilmente i 45 giorni dalla richiesta completa, il datore di lavoro può richiedere l’intervento di un soggetto pubblico o privato abilitato nella regione di utilizzo/installazione dell’attrezzatura.
 
MODALITÀ PER LA VERIFICA
La prima verifica periodica prevede una prima fase di esame documentale (dichiarazione CE di conformità e istruzioni) per la redazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e una successiva di effettuazione di controlli e prove direttamente sull’attrezzatura, al fine di valutare lo stato di manutenzione e conservazione dell’attrezzatura e dei suoi dispositivi di sicurezza.
 
COSTI A CARICO DELL’UTENTE
L’erogazione del servizio prevede un costo a carico dell’utente secondo quanto previsto dal tariffario di cui al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 “Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e successive modificazioni


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