Linea Guida Apparecchi a pressione Tubazioni

Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011


L’articolo 71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Inail è l’ente preposto alla effettuazione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale. In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il comportamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica. Nello specifico il presente elaborato descrive le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica) delle tubazioni. Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazionale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la conduzione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di AsL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti all’utenza.


L’allegato II al d.m. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature a pressione individuate nell’allegato VII del d.lgs. 81/08. Ai sensi dell’art. 71, commi 11 e 12, del d.lgs. 81/08, l’Inail è titolare della prima delle verifiche periodiche1: a far data dal 23.05.2012 il datore di lavoro che esercisce attrezzature a pressione ricadenti tra quelle richiamate dall’allegato VII del d.lgs. 81/08 (e s.m.i.) deve richiedere all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio l’effettuazione della prima delle verifiche periodiche, con le scadenze indicate nell’allegato stesso. In generale, secondo il d.m. 11 aprile 2011, il datore di lavoro che esercisce un’attrezzatura o un insieme a pressione deve effettuare i seguenti adempimenti: 

• comunicare2 la messa in servizio dell’attrezzatura o dell’insieme a pressione all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio. se l’attrezzatura/insieme non è esclusa/o dal controllo di messa in servizio ai sensi dell’art. 5 del d.m. 329/04, prima di metterla/o in servizio il datore di lavoro dovrà richiedere che venga sottoposta/o alla verifica di messa in servizio ai sensi dell’art. 4 del d.m. 329/04; 

• richiedere la prima delle verifiche periodiche all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio; tale verifica è da effettuarsi secondo la periodicità di cui all’allegato VII del d.lgs. n. 81/08, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. La prima verifica periodica prevede, oltre ai controlli di sicurezza, la compilazione di una scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura o dell’insieme, al fine di consentirne l’iscrizione nella banca dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1 del d.m. 11 aprile 2011;


• comunicare all’Unità operativa territoriale dell’Inail competente per territorio la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in serviziodell’attrezzatura o dell’insieme), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata. Nel caso di attrezzature o di insiemi comprendenti attrezzature esercite in regime di scorrimento viscoso o fatica oligociclica, ulteriore obbligo del datore di lavoro è sottoporre tali attrezzature alle prescrizioni tecniche vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio vengono rilasciate dall’Inail sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro ai sensi della Circolare Ispesl n. 48/2003. 

Fonte: Inail 2019

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