Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati

Gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili

Documento realizzato nell’ambito delle attività della Rete dei referenti SNPA per la tematica della salute e sicurezza sul lavoro RR TEM III(3) e approvato dal Consiglio SNPA nella seduta del 21 dicembre us.
Il lavoro è stato svolto in particolare da un ristretto gruppo di agenzie costituito da ARPA Liguria, ARPA Emilia Romagna, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, AUSL Reggio Emilia, con la partecipazione della AUSL Toscana Sud-Est e dell’INAIL, con il coordinamento di ARPA Liguria e ISPRA.
Pubblicato nell’ambito della collana editoriale LINEE GUIDA SNPA, ha il fine di tutelare la salute e la sicurezza degli operatori del SNPA che durante le attività di controllo ambientale si trovino a dover accedere ad ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili, mediante l’individuazione di criteri e linee comportamentali di tutti i soggetti coinvolti nell’attività nel rispetto delle prescrizioni D.Lgs. 81/08. In particolare:
•individua i limiti d’intervento;
•esplicita i divieti;
•definisce le linee di indirizzo per le procedure operative /organizzative integrate e complete delle dotazioni strumentali e di DPI e DPC necessari;
•indica quando organizzare la gestione delle situazioni di emergenza;
•stabilisce le verifiche preliminari all’accesso eventuale a luoghi confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili.
•propone i possibili contenuti della formazione sui rischi specifici dedicata ai Lavoratori, Preposti, Dirigenti e ai componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione del SNPA.


Per quanto concerne gli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili i principali riferimenti sono:
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Testo Unico sulla Salute e
Sicurezza sul Lavoro” (di seguito D.Lgs. 81/08)
- DPR 14 settembre 2011, n. 177 “Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’art 6, comma 8, lettera g), D.Lgs. 81/08”.
- Interpello n. 23/2014 della Commissione per gli interpelli (rif.to art. 12, D.Lgs. 81/08) relativo alla corretta interpretazione dell'art. 3 comma 1 e 2 del D.P.R. 177/11.
L’art. 1 del DPR 177/11 “Finalità e ambito di applicazione”, definisce che:
(comma 1) “… il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati...”

(comma 2) “… Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo…”
Come già esplicitato nell’introduzione il personale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, in qualità di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, svolge attività di verifica, monitoraggio e controllo ambientale, pertanto non è “esecutore” di lavori in ambienti confinati o con sospetti d’inquinamento né può considerarsi dipendente da “imprese o lavoratori autonomi”.

È possibile tuttavia che le attività di verifica, monitoraggio e controllo ambientale possano necessitare di accesso ad ambienti confinati o con sospetti d’inquinamento o a loro assimilabili, in tal senso va pienamente applicato quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in termini di valutazione del rischio specifico (con particolare riferimento alle attività oggetto del presente manuale), ma non quanto disposto dal Decreto Presidente della Repubblica n° 177 del 14 settembre 2011.

DEFINIZIONE DI AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Non esiste in Italia una definizione normata di “ambiente confinato o con sospetto di inquinamento”. Una definizione di ambiente confinato è riportata nel Manuale INAIL 2012: “... uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti chimici pericolosi.” [Manuale INAIL 2012].

A ciò si affianca quanto riportato nel documento “Indicazioni operative in materia di sicurezza e igiene del lavoro per i lavori in ambienti confinati” prodotto dal Gruppo Regionale Ambienti Confinati della Regione Emilia Romagna, nel capitolo 2.1: “Per ambiente confinato si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, da una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc.) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, può verificarsi un infortunio grave o mortale”.

La normativa internazionale definisce invece chiaramente gli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento che sono definiti come:

“Luoghi totalmente o parzialmente chiusi, che non sono stati progettati e costruiti per essere occupati in permanenza da persone, né destinati ad esserlo, ma che all’occasione possono essere occupati temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia …” [Occupational Safety and Health Administration-OSHA-National Institute for Occupational Safety and Health - NIOSH]
“Luogo totalmente o parzialmente chiuso, che non è stato progettato e costruito per essere occupato in permanenza da persone, né destinato ad esserlo, ma che all’occasione, può essere occupato temporaneamente per l’esecuzione di interventi lavorativi come l’ispezione, la riparazione, manutenzione, pulizia … “ [Institut national de la recherche scientifique - INRS]

Le citate definizioni hanno tutte in comune le seguenti caratteristiche degli spazi:
- lo spazio è circoscritto
- gli accessi difficoltosi o limitati
- la ventilazione è sfavorevole
- è possibile la presenza di agenti chimici pericolosi
- i luoghi non sono stati progettati per la permanenza continua di persone.

La disamina del D.Lgs 81/08 porta ad una definizione di ambienti confinati o con sospetto di inquinamento per deduzione, in quanto ambienti soggetti a divieti e/o limitazioni e/o prescrizioni, piuttosto che per esplicita definizione, più precisamente:

“art. 66 D.Lgs 81/08 Lavori in ambienti sospetti di inquinamento: “È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.”

“art. 121 D.Lgs. 81/08 Presenza di gas negli scavi: “Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi...”

“allegato IV punto 3 al D.Lgs 81/08: “Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di ….”

La normativa italiana quindi non definisce in modo chiaro e generale gli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento ed il D.Lgs 81/08 elenca in modo specifico un numero limitato di luoghi che possono essere ambienti confinati o con sospetto di inquinamento.

Tutto ciò determina una certa incertezza che male si sposa con l’esigenza di prevenire e proteggere da danni la salute e la sicurezza dei lavoratori in un ambito, quello degli ambienti confinati o con sospetto d’inquinamento, in cui un incidente può determinare un infortunio anche mortale.

Per tale motivo, nel seguito, si parlerà di ambienti confinati o con sospetto d’inquinamento o a loro assimilabili quando i luoghi cui i lavoratori accedono rispondano alle tipologie di pericolo tipiche di tali ambienti indipendentemente che gli stessi siano o meno esplicitati nel D.Lgs. 81/08.

Infine, anche per quanto sopra riportato, nel testo sono da ritenersi sinonimi i termini: locali confinati, luoghi confinati, ambienti confinati, ambienti sospetti d’inquinamento. Infine, il termine “spazio confinato” è da ritenersi riservato ad una porzione di un ambiente più vasto.


Destinatari del documento sono i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, nonché i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti coinvolti a vario titolo nella gestione delle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo ambientale, nell’ambito delle rispettive posizioni giuridiche di garanzia e funzioni per la tutela della salute e sicurezza del personale impiegato.

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE
2. APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL SNPA 
3. DEFINIZIONE DI AMBIENTI CONFINATI E/O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 
3.1. Tipologie degli ambienti confinati o con sospetto di inquinamento
3.1.1. Percorso decisionale ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a questi assimilabili
3.1.2. Ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a loro assimilabili - esempi 
3.2. Siti presidiati e non presidiati 
3.2.1. Attività svolte in “luoghi presidiati”: .
3.2.2. Attività svolte in luoghi non presidiati: 
4. RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI CONFINATI O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO O A LORO ASSIMILABILI NELLE ATTIVITA’ DEL SNPA 
4.1. “Soluzioni alternative” – eliminazione del rischio alla fonte.
4.2. Situazioni Pericolose
4.2.1. Rischio di asfissia 
4.2.2. Rischio da atmosfere sovra-ossigenate
4.2.3. Rischio di avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico:
4.2.4. Rischio di incendio ed esplosione
4.2.5. Altri rischi 
4.2.6. Criticità legate al monitoraggio dell’atmosfera interna
4.3. ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SNPA 
4.3.1. Attività ambientali in luoghi presidiati 
4.3.2. Attività ambientali in luoghi non presidiati 
4.3.3. Divieti
4.3.4. Verifiche ed ispezioni impiantistiche.
4.3.5. Divieti
5. REQUISITI DEL PERSONALE 
6. PROCEDURA DI ACCESSO IN AMBIENTE CONFINATO O CON SOSPETTO DI INQUINAMENTO O AD ESSI ASSIMILABILI 
6.1. Premessa
6.2. I^ Fase conoscitiva
6.3. II^ Fase di preparazione
6.4. III^ Fase di lavoro
6.4.1. Compilazione lista di controllo 
6.4.2. Svolgimento dell’attività all’interno dell’ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento 
7. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI ALLARME 
8. PROCEDURE DI EMERGENZA E SALVATAGGIO
8.1. Piano di emergenza
8.2. Gestione dell’emergenza 
8.3. Mezzi e dispositivi di salvataggio 
9. PROGRAMMI FORMATIVI
9.1. Programma per Dirigenti 
9.2. Programma per i Preposti
9.3. Programma per lavoratori del SNPA
9.4. Programma per il personale del personale del Servizio Prevenzione e Protezione

Fonte: snpa Delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 21/12/2020. Doc. n. 90/20

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Percorso decisionale ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o a questi assimilabili

REQUISITI DEL PERSONALE OPERANTE IN AMBIENTE CONFINATO


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