Circolare DCPREV prot. n. 14804 recante “DM 01/09/2021 – Primi chiarimenti”
DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti
DM 1° settembre 2021 recante "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Primi chiarimenti
Il Decreto del Ministero dell’Interno entrerà in vigore il 25 settembre 2022, ma il Dipartimento dei Vigili del Fuoco si è già attivato per garantire la sua corretta applicazione.
La Circolare spiega che l’esame di valutazione varia a seconda delle esperienze pregresse e delle certificazioni possedute dall’aspirante tecnico manutentore qualificato.
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Circolare prot. n. 14804 del 06/10/2021
OGGETTO: DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 230, del 25 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al citato decreto.
GENERALITA’
Ai fini del corretto inquadramento delle attività trattate dalla nuova normativa si chiarisce che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37, sono esclusi dall’applicazione del DM 01/09/2021 gli interventi di manutenzione straordinaria relativi agli impianti indicati all’art. 1, comma 2 del predetto decreto 37/2008.
Per disciplinare in modo uniforme l’applicazione dei contenuti dell’allegato suddetto, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, in accordo con i principali rappresentanti di categoria, ha predisposto il presente documento e le tre appendici recanti:
I. Caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione
II. Programmi dei corsi di manutenzione sui presidi antincendio
III. Modello per la richiesta di ammissione all’esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di manutentore qualificato
Si intendono per presidi antincendio gli “impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio”.
Nell’Appendice I, incentrata sulle caratteristiche dei docenti e dei centri di formazione, sono trattati i seguenti argomenti:
• Requisiti dei docenti
• Aggiornamento dei docenti
• Abilitazione dei docenti
• Individuazione dei soggetti formatori
• Requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
• Formazione a distanza in modalità videoconferenza sincrona
• Elenco delle attrezzature necessarie per i soggetti formatori e le sedi di esame
• Individuazione dei requisiti delle sedi oggetto di esame di qualifica
• Riconoscimento dei requisiti per le sedi di esame
• Organizzazione degli esami
REQUISITI DEI DOCENTI
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, come previsto dal decreto, essi si differenziano in funzione del fatto che la docenza sia relativa alla sola parte teorica, alla sola parte pratica o ad entrambe, prevedendo una serie di requisiti diversi, oltre all’esperienza in merito alla manutenzione del presidio oggetto dello specifico corso. Si considera qualificato il docente che possa dimostrare di possedere i suddetti requisiti tramite apposita documentazione riferita alle attività svolte o tramite attestazione del datore di lavoro (ad esempio: curriculum vitae, attestati di partecipazione a corsi di formazione sullo specifico presidio per il quale si intende svolgere docenza e/o attestazioni dell’esperienza maturata sullo specifico presidio a cura del datore di lavoro, ecc.).
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI
I soggetti formatori dei corsi per tecnici manutentori qualificati dovranno essere individuati tra:
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore dell’antincendio di cui al decreto 1° settembre 2021, direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione;
• le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con esperienza documentata nel settore della formazione almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• i soggetti formatori accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori antincendio almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021;
• le istituzioni scolastiche nei confronti dei propri studenti.
Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». (24A04853) (GU Serie Generale n.219 del 18-09-2024)
Punti del Decreto 13 settembre 2024 relativo alle modifiche del decreto 1° settembre 2021 sulla manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza antincendio:
Modifica della scadenza per l'entrata in vigore delle disposizioni:
L'articolo 6 del decreto del 1° settembre 2021 è stato modificato, posticipando la scadenza dal 25 settembre 2024 al 25 settembre 2025.
Modifiche all'allegato II del decreto del 1° settembre 2021:
Esonero dalla frequenza del corso: I tecnici che svolgono attività di manutenzione o controllo periodico da almeno 3 anni, alla data di entrata in vigore del decreto, sono esonerati dalla frequenza del corso obbligatorio. Possono richiedere direttamente di essere sottoposti alla valutazione dei requisiti.
Valutazione semplificata dei requisiti: La valutazione dei requisiti per i tecnici esonerati dal corso sarà effettuata secondo modalità semplificate, tenendo conto delle qualificazioni già acquisite. La certificazione potrà essere rilasciata volontariamente o tramite una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Tariffe per la valutazione dei tecnici manutentori: Viene stabilito che la tariffa per la valutazione dei requisiti del tecnico manutentore sarà pari al doppio di quella prevista dall'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C.
Modifica delle tariffe: Le tariffe previste per la valutazione saranno aggiornate in base alle nuove disposizioni del comma 5-bis dell’allegato II.
Entrata in vigore:
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (ovvero il 19 settembre 2024).
Art. 1 Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025».
Art. 2 Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4,comma 4».
2. All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti e' svolta secondo modalita' semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto
attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14».
3. All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attivita' di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore e' determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012».
4. All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis».
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il decreto è entrato in vigore il 19 settembre 2024
Nuovo Piano Emergenza ed evacuazione editabile in word
PIANO DELLE EMERGENZE E REGISTRO CONTROLLI ANTINCENDIO PRECOMPILATO
Piano di emergenza ed evacuazione Redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE: Redatto ed editabile completamente in word, in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.
MANUALE E REGISTRO DEI CONTROLLI: Redatto ed editabile completamente in word, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.M. 02/09/2021.