allegato XXXVIII Agg.2024
quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione, l'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dall'elenco allegato al presente decreto, che riporta i nuovi valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici.
Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (24G00153)
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024.
Questo decreto attua la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, e apporta modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
L’obiettivo principale è la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Il Decreto Legislativo n. 135/2024 amplia le tutele per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione, introducendo nuove norme e aggiornamenti alle disposizioni esistenti riguardanti gli agenti cancerogeni e mutageni. Le modifiche includono l’aggiornamento dei valori limite di esposizione, l’obbligo di valutare i rischi legati a tali sostanze e di registrare i lavoratori esposti in specifici registri, con una gestione delle cartelle sanitarie a lungo termine.
Il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2024, attua la Direttiva (UE) 2022/431 e apporta numerose modifiche al Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
Il decreto ha l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione.
Art. 21 Modifiche agli allegati 3B, XXXVIII, XXXIX e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalita' previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
2. L'allegato XXXVIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo I», e' sostituito dall'allegato XXXVIII di cui all'allegato A al presente decreto.
3. L'allegato XXXIX al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e'abrogato.
4. L'allegato XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,recante «Valori limite di esposizione professionale di cui al titolo IX, capo II», e' sostituito dall'allegato XLIII di cui all'allegato B al presente decreto.
5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'allegato XLIII, e' inserito l'allegato XLIII-bis di cui all'allegato C al presente decreto.
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