Carrelli semoventi a braccio telescopico
indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della prima verifica periodica
L’articolo 71, comma 11, del d.lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al medesimo decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L’Inail è preposto alla gestione, diretta o avvalendosi di soggetti pubblici o privati abilitati, della prima di tali verifiche, attraverso le unità operative territoriali che operano sull’intero territorio nazionale.
In tale contesto, considerati il ruolo di titolare della prima verifica periodica che il d.m. 11 aprile 2011 ha riconosciuto all’Istituto e la volontà di uniformare il compor- tamento delle proprie unità operative territoriali, il Dipartimento innovazioni tec- nologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Inail ha elaborato dei documenti che descrivono le modalità tecnico-amministrative per la conduzione della prima verifica periodica.
Nello specifico il presente elaborato descrive in dettaglio i carrelli semoventi a braccio telescopico, illustrandone le principali caratteristiche costruttive, per poi trattare in modo approfondito le fasi di cui si compone l’attività tecnica di prima verifica periodica (compilazione della scheda tecnica dell’attrezzatura e redazione del verbale di verifica).
Le istruzioni elaborate non costituiscono ovviamente un riferimento vincolante, ma vogliono piuttosto proporsi come esempio di armonizzazione su scala nazio- nale dell’approccio alla prima verifica periodica, definendo modalità per la condu- zione dei controlli che possano essere di pratica utilità per tutti i soggetti coinvolti (soggetti abilitati e operatori di ASL/ARPA), anche al fine di garantire indicazioni e comportamenti coerenti.
Il d.m. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:
- dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale dell’Inail, competente per territorio, che procede all’assegnazione di una matricola;
- richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale dell’Inail competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i.
I carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in previgenti regimi di verifica periodica, per cui il legislatore ha previsto (punto 5.1.2 dell’allegato I al d.m.
11 aprile 2011) che, qualora tali attrezzature alla data del 23 maggio 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011) sostiuisca già messe in servizio, la richie- sta di prima verifica periodica costituisca per il datore di lavoro adempimento anche all’obbligo di comunicazione di messa in servizio.
Tuttavia in talune configurazioni i carrelli semoventi a braccio telescopico sono stati oggetto di verifiche periodiche ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 5 del d.m. 12 settembre 1959 e dell’articolo 194 del d.p.r. 547 del 1955. Laddove attrezzati con accessori e/o attrezzature intercambiabili che for- nivano loro funzioni di sollevamento cose e/o di sollevamento cose dette attrezza- ture, infatti, sono state verificate assimilandole ad autogru (nel caso presentassero la funzione sollevamento cose) oppure a ponti mobili sviluppabili su carro (nel caso presentassero la funzione sollevamento persone).
La circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 23 maggio
2013 ha chiarito che, laddove i carrelli semoventi siano già stati sottoposti a verifi- che periodiche (prima del 23 maggio 2012), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non è necessario richiedere la prima verifica perio- dica ad Inail.
In questi casi, come in tutti quelli nei quali i carrelli semoventi a braccio telescopico risultino destinatari di una o più matricole assegnate da Ispesl o Inail (per le diver- se funzioni presentate dall’attrezzatura), per accedere alle tariffe previste nel decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 novem- bre 2012 di cui all’art. 3 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011 e successivi aggiorna- menti per i carrelli semoventi dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, il datore di lavoro dovrà procedere con la comunicazione di messa in servizio del
carrello semovente a braccio telescopico, specificando le matricole precedente mente assegnate, che saranno riassorbite dall’unica attribuita all’attrezzatura che da quel momento sarà riportata nei verbali che accompagneranno la macchina. Una precisazione riguarda i carrelli semoventi immessi sul mercato privi di marca- tura CE: anche questi, infatti, fino all’entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, lad- dove attrezzati con accessori/attrezzature intercambiabili che conferivano la fun- zione di sollevamento cose o di sollevamento persone, erano soggetti al regime omologativo, di esclusiva competenza Ispesl-Inail, assimilati ad autogru o ponti mobili sviluppabili su carro.
Anche per questi valgono le indicazioni riportate nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 18 del 23 maggio 2013, per cui sarà necessario che il datore di lavoro provveda ad una nuova comunicazione di messa in servizio, rife- rita questa volta all’attrezzatura di lavoro carrello semovente a braccio telescopico, per poi procedere con le verifiche periodiche successive.
Non rientrando il carrello semovente a braccio telescopico nel previgente regime omologativo, in caso di attrezzature immesse sul mercato prive della marcatura CE il datore di lavoro non dovrà procedere con l’omologazione dell’attrezzatura (anche se dotata di accessori/attrezzatura che conferiscono funzioni di solleva- mento cose o sollevamento persone), bensì dovrà attuare le prescrizioni riportate nel d.m. 11 aprile 2011 ovvero comunicazione di messa in servizio e successiva richiesta di prima verifica periodica, alla quale dovrà essere allegata attestazione di conformità all’allegato V al d.lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata.
Il presente documento si riferisce al carrello elevatore a braccio telescopico attrez- zato con forche (generalmente di tipo flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura intercambiabile, compresi quelli che conferiscono la fun- zione di sollevamento cose (gancio o altri organi che consentano la libera oscilla- zione del carico - cfr. punto 3 della circolare 18 del Ministero del lavoro e delle poli- tiche sociali del 23/05/2013) e/o sollevamento persone.
È bene precisare che un carrello semovente a braccio telescopico rientra nel regi- me delle verifiche periodiche qualsiasi sia l’accessorio/attrezzatura intercambiabi- le con cui è allestito, anche se diverso dalle forche: tale attrezzatura, infatti, può essere prevista anche con altri accessori e poiché l’allegato VII non contempla alcun tipo di restrizione in merito, ma parla genericamente di carrello semovente a braccio telescopico, l’attrezzatura rientra comunque nel regime delle verifiche periodiche.
Il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un’attrezzatu- ra multifunzione, nella misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercam- biabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o solle- vamento persone. Ciò vuol dire che, a prescindere dal numero di dispositivi con il quale può essere attrezzato, deve trattarsi come una sola attrezzatura di lavoro e quindi essere sottoposto ad una sola verifica periodica. Il legislatore ha però pre- visto che, nel caso in cui i dispositivi con cui il carrello semovente a braccio telesco-
pico viene equipaggiato conferiscano funzione di sollevamento cose e/o solleva mento persone, la verifica periodica riguardi esplicitamente anche queste ulteriori destinazioni dell’attrezzatura, prevedendo un’estensione della verifica rispetto a quella prevista per il semplice carrello.
Facendo riferimento a macchine immesse sul mercato con marcatura CE, è bene precisare che le funzioni aggiuntive possono essere conferite da dispositivi che sono immessi sul mercato in modo differente:
- in alcuni casi, infatti, è lo stesso fabbricante del carrello semovente a braccio telescopico a prevedere tra le dotazioni della sua macchina anche accessori che conferiscono la funzione di sollevamento cose e/o sollevamento persone. In questa circostanza il datore di lavoro disporrà di una sola dichiarazione CE di conformità e di un solo manuale di istruzioni, entrambi riferiti al carrello semo- vente a braccio telescopico;
- in altri le funzioni aggiuntive sono conferite da dispositivi realizzati da fabbrican- ti diversi rispetto a quello del carrello semovente a braccio telescopico o comun- que immessi sul mercato separatamente rispetto a quest’ultimo, come attrezza- ture intercambiabili. In queste evenienze il datore di lavoro disporrà della dichiarazione CE di conformità del carrello semovente a braccio telescopico e del relativo manuale di istruzioni e delle dichiarazioni CE di conformità e dei cor- rispondenti manuali di istruzioni riferiti alle attrezzature aggiuntive.
In ogni caso, a prescindere dal numero di dichiarazioni CE di conformità e di istru- zioni in possesso del datore di lavoro, la verifica da condursi è unica e si riferisce al carrello semovente a braccio telescopico.
È il datore di lavoro che, all’atto della richiesta di prima verifica periodica, esplicita le eventuali funzioni aggiuntive che il carrello presenta, consentendo in tal modo l’applicazione della corretta tariffa in base a quanto prescritto nel decreto dirigen- ziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 novembre 2012 di cui all’art. 3 comma 3 del d.m. 11 aprile 2011 e successivi aggiornamenti.
Qualora i dispositivi che attribuiscono al carrello semovente a braccio telescopico funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone venissero acquisiti dal datore di lavoro successivamente all’effettuazione della prima verifica periodica, non sarà necessario procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica all’Inail, ma sarà sufficiente prevedere nella verifica periodica immedia- tamente successiva, secondo le periodicità dell’allegato VII al d.lgs. 81/08 e s.m.i., l’accertamento anche per la nuova funzione; tale evenienza sarà esplicitata dal
verificatore nella sezione osservazioni del verbale.
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Fonte; INAIL 2020
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