Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione

Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti. (21A00941) (GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021)

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell’art. 1 che disciplinano l’attuazione ed il monitoraggio del «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» al fine di integrare le esigenze di sostenibilita’ ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 11 aprile 2008 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 2008, che, ai sensi di citati commi 1126 e 1127 ha approvato il «Piano d’azione nazionale per la sostenibilita’ ambientale dei consumi della pubblica amministrazione»;

Visto l’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d’azione per la sostenibilita’ ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene»;

Visto il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016, con il quale sono stati adottati i «Criteri ambientali minimi per il servizio di sanificazione per le strutture sanitarie e per la fornitura di prodotti detergenti»;

Ritenuto opportuno procedere alla revisione dei citati decreti 24 maggio 2012 e 18 ottobre 2016 in ragione del progresso tecnico e dell’evoluzione dei mercati di riferimento, che consentono di migliorare i requisiti di qualita’ ambientale dei servizi di pulizia e sanificazione nonche’ dei prodotti utilizzati per eseguire tali servizi e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi a tali categorie di forniture ed affidamenti;

Valutato che l’attivita’ istruttoria per la predisposizione dei nuovi Criteri ambientali minimi per il servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile, per il servizio di pulizia e sanificazione di edifici e di altri ambienti ad uso sanitario, per la fornitura di detergenti per le pulizie ordinarie e straordinarie delle superfici, di detergenti per l’igiene personale e di prodotti in tessuto carta per l’igiene personale, e’ stata improntata al conseguimento di detti obiettivi ambientali e ha previsto un costante confronto con le parti interessate e con gli esperti e la condivisione con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, cosi’ come prevede il citato Piano d’azione;

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 1, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia di edifici e di altri ambienti ad uso civile;
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici;
d) detergenti per l’igiene personale;
e) prodotti in tessuto carta per l’igiene personale.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato 2, parte integrante del presente decreto, per i seguenti servizi e forniture:
a) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed altri ambienti ad uso sanitario.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) servizio di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile:
attivita' di rimozione dello sporco dalle superfici, inclusa la sanificazione laddove appropriato, svolta secondo determinate procedure ed essenzialmente mediante l'uso di soluzioni detergenti e di altri prodotti ausiliari, con o senza l'ausilio di macchine. 

Tale attivita' e' destinata a tutti gli ambienti interni ed esterni di edifici ad uso civile, ai treni, agli aeromobili, ai natanti, e agli ulteriori edifici o ambienti ad essi assimilabili (quali, ad esempio, caserme, case-famiglia, strutture detentive);
b) detergenti per le pulizie ordinarie delle superfici: detergenti multiuso, per pavimenti ed altre superfici, per finestre, per servizi sanitari e per le cucine da usare nelle pulizie effettuate in maniera continuativa;
c) detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici: prodotti ceranti, agenti impregnanti e protettivi, incluse le cere metallizzate; deceranti e decappanti; prodotti per moquette e tappeti; detergenti acidi forti per pulizie straordinarie; detergenti sgrassanti forti per pulizie straordinarie; prodotti di manutenzione dei mobili; prodotti di manutenzione per cuoio/pelle; prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox; disincrostante per cucine e lavastoviglie; detersolventi; smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti da usare nelle pulizie piu' profonde effettuate a cadenze prestabilite e nelle pulizie straordinarie svolte occasionalmente;
d) detergenti per l'igiene personale: saponi, sia in forma liquida che solida;
e) prodotti in tessuto carta per l'igiene personale: carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli da usare per l'igiene personale;
f) servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario: attivita' di pulizia e successiva o contestuale attivita' di riduzione e controllo dei microrganismi patogeni svolta anche mediante l'uso di disinfettanti secondo specifici protocolli stabiliti dalla struttura destinataria o stabiliti in condivisione con essa, in modo tale da garantire gli idonei livelli di qualita' microbiologica.

Art. 3  Abrogazioni e norme finali

1. Il decreto 24 maggio 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2012, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il decreto 18 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 novembre 2016, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2021

Allegato 1

(Art. 1) Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI ED ALTRI AMBIENTI AD USO CIVILE;
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI:
- DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI;
- DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DELLE
SUPERFICI;
- DETERGENTI E PRODOTTI IN CARTA TESSUTO PER L'IGIENE PERSONALE
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Parte di provvedimento in formato grafico



Allegato 2

(Art. 1)

Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

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CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO
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A. Introduzione

B. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI EDIFICI ED AMBIENTI AD USO SANITARIO

a) Selezione dei candidati

1. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione ambientale

2. Capacita' tecnico-professionali di adottare misure di gestione della qualita'

b) Specifiche tecniche

1. Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (Detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)

2. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie straordinarie

3. Macchine

c) Clausole contrattuali

1. Formazione del personale addetto al servizio

2. Sistema di gestione della qualita'

3. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile

4. Prodotti ausiliari per l'igiene

5. Fornitura di materiali igienico-sanitari per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani

6. Sensibilizzazione operatori sanitari (medici, infermieri, ecc.) e utenti sull'igiene delle mani

7. Gestione dei rifiuti

8. Rapporto sui prodotti consumati

9. Clausola sociale

d) Criteri premianti

1. Contenimento degli impatti ambientali lungo il ciclo di vita del servizio offerto

2. Ecolabel (UE) per i servizi di pulizia, adozione di sistemi di gestione ambientale

3. Criterio sociale


A. INTRODUZIONE

Questo documento, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei
consumi della pubblica amministrazione adottato ai sensi dell'art. 1,c. 1126 e 1127 della L. n. 296/2006 con decreto del Ministro
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare di concerto conil Ministro dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle finanze
11 aprile 2008, stabilisce i Criteri Ambientali Minimi pe rl'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione presso le strutture sanitarie.

Tali CAM, in larga parte sovrapponibili a quelli per l'affidamentodei servizi di pulizia di edifici ed ambienti ad uso civile,contengono requisiti peculiari al fine di rendere il documento piu' adeguato alle esigenze degli ambienti assistenziali.

Negli ambienti assistenziali, i fruitori del servizio sono piu'esposti al rischio di contrarre infezioni per: aumentata
suscettibilita' da depressione del sistema immunitario, per maggiore vulnerabilita' a seguito, ad esempio di procedure invasive, per
sostenuta circolazione di microrganismi, talora anche multiresistenti agli antibiotici, maggiore rispetto a locali o edifici adibiti ad
altre attivita'.

Nelle strutture sanitarie effettuare una pulizia accurata e' essenziale, in quanto la materia organica o inorganica che rimane
sulle superfici interferisce con l'efficacia dei processi di disinfezione. Il livello di igiene raggiunto con la pulizia influenza
l'efficacia del processo di disinfezione, cosi' come il tipo e il livello di contaminazione microbica, la concentrazione, temperatura e
pH del germicida, il tempo di esposizione al germicida, la natura fisica del substrato (ad esempio, presenza di fessure, cerniere,
lumen...), la presenza di biofilm.

A proposito dei disinfettanti, nelle strutture sanitarie le superfici ambientali sono generalmente disinfettate con sostanze chimiche liquide. I disinfettanti possono avere diversi livelli di azione: quelli di basso livello possono uccidere molti batteri in forma vegetativa, alcuni miceti, e alcuni virus in un periodo di tempo inferiore o uguale a 10 minuti; i disinfettanti di livello intermedio uccidono i batteri in forma vegetativa, inclusi i
micobatteri, e la maggior parte dei virus e dei miceti.

Il raggiungimento di un adeguato livello di igiene delle superfici e' fondamentale in ambito ospedaliero, date le evidenze che le
superfici rivestono un ruolo importante nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle
causate da alcuni microrganismi resistenti a molti antibiotici e da Clostridium difficile.

In ambito ospedaliero le attivita' di pulizia e sanificazione delle superfici ambientali hanno l'obiettivo di assicurare una
situazione a rischio controllato, contenendo la carica microbica entro i limiti riportati nelle "Linee Guida sulla valutazione del
processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate
all'assistenza"(2), specifici per ciascuna tipologia di area di rischio, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di ricolonizzazione
dell'ambiente mantenendo la carica microbica potenzialmente patogena a livelli bassi e stabili nel tempo e riducendo significativamente i
geni di resistenza dei principali patogeni presenti nel campo microbico.
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Fonte: Gazzetta ufficiale



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