Scheda dati di sicurezza (SDS) per la Corretta e sicura manipolazione delle sostanze o miscele
Il documento tecnico informativo più significativo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze o miscele è la scheda dati di sicurezza (SDS)
Il documento tecnico informativo più significativo per una corretta e sicura manipolazione delle sostanze o miscele è la scheda dati di sicurezza (SDS). In essa sono riportate tutte le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per la gestione delle sostanze o miscele.
La scheda dati di sicurezza consente:
• al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro vengono manipolati agenti chimici pericolosi e di valutarne l’eventuale rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
• agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in materia di tutela della salute,
dell’ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro.
Il responsabile dell’immissione sul mercato (il fabbricante, l’importatore o il distributore) di una sostanza o di una miscela pericolosa deve fornire gratuitamente al destinatario, su supporto cartaceo o per via elettronica, la scheda informativa in materia di sicurezza in occasione o anteriormente alla prima fornitura; nel caso venga a conoscenza di nuove informazioni, il responsabile dell’immissione sul mercato è tenuto altresì a trasmettere una scheda aggiornata.
L’obbligo di fornire la scheda di sicurezza riguarda:
• le sostanze:
• classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP;
• Persistenti, Bioaccumulabili, Tossiche (PBT) ovvero molto Persistenti e molto Bioaccumulabili (vPvB) in base ai criteri dell’allegato XIII del regolamento REACH;
• incluse nell’elenco “Candidate list” per ragioni diverse da quelle dei punti precedenti;
• le miscele:
• classificate come pericolose conformemente al regolamento CLP.
Inoltre, su richiesta, è prevista la consegna della scheda informativa in materia di sicurezza nel caso di miscele che non rispondono ai criteri di classificazione come pericolose ma contengono:
• in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) e ≥ 0,2% in volume (miscele gassose) almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l’ambiente;
• in concentrazione individuale ≥ 1% in peso (miscele non gassose) almeno una
sostanza cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A,
1B o 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure che ha effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento, è PBT o vPvB, o è stata inclusa nella Candidate list”;
• sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa valori limiti di esposizione sul luogo di lavoro.
La SDS deve essere compilata in conformità all’articolo 31 e all’allegato II del regolamento REACH, come modificato dal regolamento UE 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020, che sostituisce quanto riportato nel precedente regolamento UE n. 830/2015, con l’obiettivo di migliorare le SDS includendo in esse alcune informazioni tra cui prescrizioni specifiche per le nanoforme delle sostanze introdotte dal regolamento UE 2018/1881 e prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
Il nuovo regolamento si applica dal 1 gennaio 2021; le schede di sicurezza già predisposte possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Le informazioni presentate nella SDS devono essere coerenti con quelle contenute nella relazione sulla sicurezza chimica, quando tale relazione è prescritta. Inoltre, quando viene elaborata una relazione sulla sicurezza chimica, i corrispondenti scenari d'esposizione devono essere riportati in uno specifico allegato della scheda (e-SDS).
La scheda di dati di sicurezza deve menzionare in ciascuna sezione pertinente se sono contemplate diverse nanoforme e, in tal caso, quali, e collegare le informazioni di sicurezza pertinenti a ciascuna di tali nanoforme; il termine «nanoforma» si riferisce a una nanoforma o a una serie di nanoforme simili.
Prescrizioni per la compilazione della SDS
• La SDS deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Chi la compila deve tenere presente che la SDS deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e deve fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione.
• Le informazioni contenute nella SDS devono inoltre rispettare le disposizioni previste dalla direttiva 98/24/CE del Consiglio. In particolare, la SDS deve consentire ai datori di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi siano presenti sul luogo di lavoro e di valutare gli eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che derivano dal loro uso.
• Le informazioni contenute nella SDS devono essere redatte in modo chiaro e conciso. La SDS deve essere compilata da una persona competente che tenga conto delle necessità particolari e delle conoscenze degli utilizzatori, se note. I fornitori di sostanze e miscele devono garantire che le persone competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, comprendente anche corsi di aggiornamento.
• Il linguaggio utilizzato nella SDS deve essere semplice, chiaro e preciso e si devono evitare espressioni gergali, acronimi e abbreviazioni. Non devono essere usate indicazioni quali “può essere pericolosa”, “nessun effetto sulla salute”, “sicura nella maggior parte delle condizioni di utilizzo” o “innocua” o qualsiasi altra indicazione secondo cui la sostanza o la miscela non è pericolosa o qualsiasi altra indicazione non coerente con la classificazione di tale sostanza o miscela.
• La data di compilazione della SDS deve figurare sulla prima pagina. Quando una SDS è stata sottoposta a revisione e la nuova scheda contenente le revisioni viene fornita ai destinatari, le modifiche devono essere portate all'attenzione dei lettori nella sezione 16 della scheda stessa, a meno che non siano state indicate altrove. Per le schede di dati di sicurezza sottoposte a revisione, la data di compilazione, identificata quale “Revisione: (data)” deve apparire sulla prima pagina unitamente a una o più indicazioni della versione che viene sostituita, come il numero della versione, il numero della revisione, la data di sostituzione.
Formato della SDS
La SDS non è un documento di lunghezza prestabilita; la sua lunghezza è commisurata ai pericoli connessi con la sostanza o miscela e alle informazioni disponibili.
Tutte le pagine della SDS, inclusi gli eventuali allegati, vanno numerate e devono contenere un'indicazione della lunghezza della scheda stessa (ad esempio “pagina 1 di 3”) oppure un riferimento ad eventuali pagine successive (ad esempio “continua alla pagina successiva” oppure “fine della scheda di dati di sicurezza”).
Fonte:INAIL 2021
Contenuto della SDS
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