Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale
Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali
Istruzioni operative per la dotazione dei dispositivi di protezione individuale e la sorveglianza sanitaria degli operatori dei servizi pubblici essenziali ex artt. 1 e 2 della Legge 146/1990 volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale – NON SOGGETTI A RESTRIZIONE AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 23 FEBBRAIO 2020
Premessa
Le presenti istruzioni operative si applicano a tutti gli operatori dei servizi pubblici essenziali volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale – ex artt. 1 e 2 della Legge 146/1990 - non soggetti a restrizione ai sensi del d.p.c.m. del 23 febbraio 2020, e segnatamente agli operatori dei Corpi e delle Istituzioni garanti “… per quanto concerne la tutela della libertà e della sicurezza della persona, …; la protezione civile; …; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; …; … b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione; i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) … e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. …”
L’attività lavorativa di questi operatori deve svolgersi ordinariamente: non è sottoposta a restrizioni. Le presenti istruzioni operative forniscono le indicazioni utili alla adeguata sorveglianza ed utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per il contenimento dell’esposizione a COVID-19.
Sorveglianza
Le procedure di sorveglianza vengono adottate dal Datore di Lavoro attraverso la collaborazione con Medico Competente. Le indicazioni di sorveglianza sono declinate in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico.
Seguono le indicazioni di sorveglianza in formato tabellare.
Il CASO CERTO sotto richiamato è da intendersi come caso positivo al tampone naso-faringeo per COVID-19 ed è distinto dal CASO CONFERMATO l’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici”),di cui alla Circolare del Ministero Salute del 22.02.2020 “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti (“caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici”).
L’opportunità di effettuare il tampone è da riferirsi ai Corpi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito, Guardia Penitenziaria VVF, Polizia Locale.
Nel dettaglio, la Circolare del Ministero Salute del 22.02.2020 “COVID 19. Nuove indicazioni e chiarimenti” raccomanda che l’esecuzione dei tamponi sia riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, Sindrome Simil-Influenzale) e SARI (Severe Acute Respiratory Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai casi sospetti di COVID-19 secondo la definizione di cui all’allegato 1 della citata circolare.
L’esito positivo del tampone deve essere comunicato dall’operatore nel più breve tempo possibile al datore di lavoro, secondo procedere interne da questi definite.
Gli operatori dei servizi essenziali, qualora provengano da una delle aree di cui alla zona rossa o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalla medesima area, sono tenuti a comunicare tale circostanza all’Amministrazione anche per la conseguente informativa all’ATS – Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L’utilizzo dei DPI sottoelencati è riferito alle attività che comportano il contatto con CASO CONFERMATO
riferito dall’Autorità Sanitaria. Il CASO CONFERMATO deve indossare la mascherina chirurgica.
Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite a seguito dell’evoluzione epidemiologica.
Fonte: Regione Lombardia
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