LINEE DI INDIRIZZO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria costituisce una fondamentale misura di prevenzione per i lavoratori che sono esposti a rischi per la salute, cioè ad agenti di natura fisica, chimica, biologica od ergonomica suscettibili di provocare una malattia da lavoro dopo periodi più o meno lunghi di esposizione. Essa rappresenta l’anello di congiunzione tra gli interventi sull’ambiente e l’organizzazione del lavoro e le persone che, svolgendo quel lavoro, sono esposte a specifici agenti di rischio. In estrema sintesi la sorveglianza sanitaria valuta gli effetti sulla salute di tale esposizione, con l’obiettivo di adattare le misure di prevenzione alle peculiarità del singolo lavoratore e di verificare l’efficacia delle misure adottate, assicurandosi che non insorgano danni alla salute tra i soggetti esposti.
 
Il controllo sanitario dei lavoratori e l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona fanno parte delle misure generali di tutela previste dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08.
 
La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche ed accertamenti diagnostici mirati ad individuare gli effetti precoci dell’esposizione agli agenti di rischio,   nonché ad esaminare le condizioni degli organi bersaglio al fine di escludere le patologie di qualsiasi origine, che possono costituire una controindicazione all’esposizione. L’organo di vigilanza ha sempre la facoltà di disporre, con un provvedimento motivato vincolante, protocolli diagnostici e periodicità diverse da quelle stabilite dal medico competente (art. 41, comma 2, lettera b D.Lgs. 81/08).
 
Le visite mediche comprendono:
 
a.     visita  medica  preventiva  intesa  a  costatare  l’assenza  di  controindicazioni  al  lavoro  cui  il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b.    visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori e finalizzata a verificare il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione dell’esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competente deve partecipare attivamente;
c.     visita  medica  su  richiesta  del  lavoratore,  qualora  sia  ritenuta  dal  medico  competente
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta (questa visita può essere richiesta da qualsiasi lavoratore, non  solo  da  chi  è  soggetto  a  sorveglianza  sanitaria  preventiva  e  periodica  a  condizione, naturalmente, che in azienda sia già presente un medico competente  – Interpello n. 8/2015); 

d.    visita  medica  in  occasione  del  cambio  della  mansione  per  verificare  l’idoneità  alla  mansione specifica;
e.    visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente (allo scopo di fornire al lavoratore le indicazioni utili a proseguire il controllo del suo stato di salute dopo la fine dell’esposizione, per una diagnosi precoce di eventuali effetti tardivi);
f.     visita  medica  preventiva  in  fase  preassuntiva  (questa  visita  riguarda  solo  i  lavoratori sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria  preventiva  e  periodica  in  quanto  è  la  stessa  visita preventiva,  finalizzata  ai  rischi  della  mansione  specifica,  che  viene  però  eseguita  prima dell’assunzione);
g.    visita  medica  precedente  alla  ripresa  del  lavoro,  a  seguito  di  assenza  per    motivi  di  salute  di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (il controllo  sanitario  deve  essere  eseguito  anche  se  non  è  il  lavoratore  a  richiederlo,  ma  questa
visita riguarda solo i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica).
Ad eccezione delle visite di fine rapporto, tutte le visite si concludono con un giudizio di idoneità alla mansione specifica.   Nel giudizio di idoneità il medico competente, pur incentrandosi in particolare    sui    rischi  specifici  che  hanno  attivato  la  sorveglianza  sanitaria,  si  esprime  sul complesso delle condizioni che riguardano l’idoneità lavorativa. Ciò deve consentire al Datore di Lavoro di adoperarsi per il rispetto del principio contenuto nell’art. 18, comma 1, lettera c) “nell’affidare i compiti ai lavoratori, (deve) tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.
In medicina del lavoro nella valutazione dell’idoneità lavorativa si considera:
 
-     se  il  paziente/lavoratore  può  ammalarsi  ovvero  le  sue  condizioni  possono  aggravarsi  a causa del lavoro; 
-     se  le  condizioni  del  paziente/lavoratore  limitano  o  impediscono  di  svolgere  il  compito lavorativo; 
-     se  le  condizioni  del  paziente/lavoratore  possono  esporlo  a  un  rischio  infortunistico  sul lavoro; 
-     se le condizioni del paziente/lavoratore possono essere causa di un rischio per la sicurezza di terzi;
-    se le condizioni del paziente/lavoratore possono determinare un rischio per la comunità. Non tutti questi aspetti sono affidati al medico competente secondo la normativa italiana o lo sono solo per  alcuni ambiti specifici .    



I rischi previsti da specifiche norme di legge

In base all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente. Tali casi sono rappresentati in primo luogo dai cosiddetti “rischi normati”, cioè da fattori di rischio, attività lavorative e circostanze di esposizione, per le quali esiste un’esplicita disposizione normativa che impone l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Le disposizioni normative sono costituite in primo luogo dallo stesso D.Lgs. 81/08 a cui si aggiungono altre norme specifiche che non sono ricomprese nel testo unico, ma sono tuttora vigenti. 

L’obbligo di sorveglianza sanitaria tuttavia non ricorre ogni qual volta un rischio per la salute sia semplicemente presente nel ciclo lavorativo, ma solo quando l’esposizione a tale rischio superi un certo  livello d’azione, che costituisce il livello oltre il quale scatta l’obbligo di adozione di misure di prevenzione specifiche. 
La valutazione dei rischi per la salute segue infatti il modello universale della curva dose-risposta (fig. 1). Su questa curva possono essere stabiliti due livelli di soglia: il livello di azione e il valore limite. Il primo indica il livello a cui scatta l’obbligo normativo di adottare misure di prevenzione specifiche ai fini di una corretta gestione del rischio che residua dopo l’adozione delle misure di prevenzione generale. Il secondo indica il livello di esposizione che, per dettato di legge, non deve essere superato. La base razionale che presiede alla determinazione dei predetti livelli di soglia è complessa  e  comprende  considerazioni  sanitarie,  economiche  e  di  fattibilità  tecnologica.  Per questo motivo il rispetto dei valori limite non garantisce automaticamente contro l’insorgenza di malattie correlate al rischio e, in particolare, non ha la medesima efficacia per tutti i lavoratori esposti, in quanto diversa è la suscettibilità individuale di ciascuno, in ragione delle differenze di genere, di età, delle caratteristiche genetiche e della coesistenza di eventuali patologie extra- lavorative. La sorveglianza sanitaria ha proprio lo scopo di verificare le condizioni di salute di ciascun  lavoratore  in  relazione  ai  possibili  effetti  imputabili  all’esposizione  lavorativa,  così  da adottare particolari misure di prevenzione a livello individuale.  
Ne consegue che il livello di azione dovrebbe corrispondere a quel livello di esposizione sufficientemente   basso   (trascurabile   o   irrilevante)   tale   da   tutelare   anche   il   lavoratore ipersuscettibile, così che la sorveglianza sanitaria non risulti necessaria.  
Laddove il livello d’azione non è stabilito in maniera puntuale dalla normativa (esempio “rischio chimico irrilevante”), questo criterio dovrebbe essere tenuto presente nel classificare il livello di rischio nell’ambito della valutazione del rischio. Al contempo, quando il livello d’azione stabilito dalla norma non risponde in pieno al suddetto criterio, al fine di istituire o escludere l’obbligo di sorveglianza sanitaria, occorrerebbe prudentemente considerare le condizioni di ipersuscettibilità della popolazione lavorativa (ad es. per caratteristiche di genere ed età). Si tratta di un principio in alcuni casi chiaramente espresso dalla normativa come per il rischio di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero (art. 204, comma 2 D.Lgs. 81/08).  

PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA a cura del Gruppo CIIP

Quanto sopra riportato e' stato estratto dal documento 2020 "PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA a cura del Gruppo CIIP"

Da questo recente e proficuo confronto nasce questo documento di consenso, un piccolo E Book- vademecum  per  migliorare  la  qualità  della  sorveglianza  sanitaria,  i  rapporti  tra  imprese  e professionisti e sistema pubblico di prevenzione e controllo.
 
Questi alcuni dei temi trattati
- la necessità e liceità della sorveglianza sanitaria;
- la centralità  del Medico Competente nella valutazione dei rischi;
- l’importanza della valorizzazione dei dati che emergono dalla elaborazione delle informazioni provenienti dal sistema informativo (ad esempio l’Allegato 3B) per una corretta programmazione degli interventi e della formazione;
- i criteri generali per l’espressione del giudizio di idoneità;
- il confronto tra  medico competente, servizio di prevenzione di impresa, linea aziendale e lavoratore per una miglior gestione delle idoneità con limitazioni;
- l’accomodamento    ragionevole:    una    nuova    frontiera    per    affrontare    la    disabilità    e l’invecchiamento al lavoro;
- il  ricorso avverso il giudizio di idoneità: verso una maggior omogeneità di procedure.

INDICE
1. INTRODUZIONE
2. LINEE DI INDIRIZZO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E IL GIUDIZIO DI IDONEITA’
2.1. FINALITA’ ECAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (coordinamento Fulvio D’Orsi)
2.1.1. Aspetti generali
2.1.2. I rischi previsti da specifiche norme di legge
2.1.3. La radioprotezione medica
2.1.4. I rischi non previsti da specifiche norme di legge
2.1.5. Rischio per la sicurezza dei terzi e rischio per la comunità
2.1.6. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali
2.1.7. La sorveglianza sanitaria nel lavoro somministrato
2.1.8. L’idoneità per il lavoro all’estero
2.1.9. L’idoneità dei lavoratori di imprese straniere che lavorano in Italia
2.1.10. Il collocamento mirato dei disabili
2.1.11. Gli aspetti di interfaccia casa lavoro
2.1.12. L’art. 5 della L. 300/70
2.1.13. La promozione della salute
2.1.14. Tabella di sintesi
2.2. IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ LAVORATIVA: FORMULAZIONE, CONDIVISIONE, APPLICAZIONE (a cura di Carlo Nava - Giuseppe Taino - Quintino Bardoscia)
2.2.1 Aspettigenerali
2.2.2. Il percorso operativo
2.2.3 Il giudizio di idoneitàparziale e l’accomodamento ragionevole
2.2.4 L’uso della Metodologia ICF per la ricollocazione del lavoratore con limitazionie disabilità
3. APPROFONDIMENTI E PROPOSTE
3.1. IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE NELLAVALUTAZIONE DEI RISCHI (a cura di Natale Battevi - Laura Bodini)
3.2. IL RICORSO AVVERSOIL GIUDIZIO DEL MEDICO COMPETENTE (a cura di Antonia Maria Guglielmin)
3.3. “PORTABILITA’” DELLACARTELLACLINICA (a cura di Giuseppe Taino)
3.4. UTILITA’ E UTILIZZO DEI DATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA (a cura di Roberto Dighera)
3.5. ESEMPI DI UTILITA’ E UTILIZZO DEI DATI DELL’ALLEGATO 3B
3.5.1. L’uso dei dati aggregati da parte dei medici competenti (Giovanni Falasca)
3.5.2. L’uso dei dati aggregati da parte dei Servizi di Prevenzione delle ASL (a cura di Battista Magna)
3.6. RAPPORTI CONTRATTUALI, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (a cura di Susanna Cantoni)


Il GdL Sorveglianza Sanitaria della CIIP comprende Medici Competenti e Medici del Lavoro che operano nei servizi pubblici di vigilanza. Dal confronto fra le diverse professionalità nasce questo documento di consenso, un piccolo vademecum per migliorare la qualità della sorveglianza sanitaria, i rapporti tra imprese e professionisti e sistema pubblico di prevenzione e controllo.

CIIP lo propone a tutte le persone interessate

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Fonte: CIIP  Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione


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