Banca dati informatizzata delle verifiche periodiche Impianti messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche
banca dati per la trasmissione digitale delle verifiche periodiche
Il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 | Milleproroghe 2020, all'art. 36 istituisce la Banca dati informatizzata delle verifiche periodiche Impianti messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche, dalla quale, il Datore di Lavoro comunica il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. del DPR n. 462/2001.
Inail dovrà istituire una banca dati per la trasmissione digitale delle verifiche periodiche.
Lo stabilisce il decreto legislativo n. 162 del 30 dicembre 2019, cosiddetto Milleproroghe.
L’articolo 36 del Milleproroghe modifica il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 aggiungendo un nuovo articolo 7-bis a quest’ultimo.
“Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche periodiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche”.
Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.
Estratto DDL Milleproroghe
“L’adozione della suddetta banca dati nazionale”, “consentirà di ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come è avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione (D.lgs. 81/08, art. 71 e DI 11/04/11), settore in cui stata realizzata un’analoga banca dati.Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori (e più in generale delle persone esposte), e non del solo 5% di essi, ad essere equamente tutelati nella propria incolumità (il numero di infortuni sul lavoro, mortali o comunque fortemente invalidanti, dovuti al rischio elettrico è tuttora molto elevato).
Peraltro INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature (apparecchi di sollevamento ed a pressione): INAIL può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell’applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
La disposizione prevede che gli organismi privati, incaricati della verifica dal datore di lavoro, versino ad INAIL il 5% della tariffa applicata per la verifica. Per garantire l’uniformità dei versamenti, da parte degli organismi privati ad INAIL, occorre adottare un tariffario unico nazionale, come già avvenuto per le verifiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione, e per la revisione degli autoveicoli, settori in cui – analogamente a quello delle verifiche degli impianti elettrici - occorre privilegiare la professionalità e la competenza, nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
L’adozione di un unico tariffario nazionale per le verifiche degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08, art. 86 e DPR n. 462/2001) è di facile attuazione, in quanto per tali verifiche già esiste un tariffario nazionale, adottato da ISPESL (ora INAIL), con decreto del 7 luglio 2005 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Operativamente, il passaggio dall'attuale sistema può essere conseguito operando sul DPR 22 ottobre 2001 n. 462”.
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