Interpello n. 8/ 2019 sulla comunicazione dei dati sulla sorveglianza sanitaria

comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

L’Interpello n. 8/2019 approvato nella seduta della Commissione Interpelli del 2 dicembre 2019 (pubblicato il 16 dicembre), risponde ad una istanza di interpello dell’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici). 

Nella istanza si chiede di conoscere il parere della Commissione in merito ad alcuni quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare:
“a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”;
“l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.

Interpello n. 8/ 2019


Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni in ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.     Seduta della Commissione del 2 dicembre 2019.                         
 
 
L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”. 
 
Al riguardo, premesso che: - l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Obblighi del medico competente” prevede gli obblighi gravanti sul medico competente;  - l’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale", al comma 1,  stabilisce che "Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B";  - l ’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Sorveglianza sanitaria” prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;  - il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio 2012 riguardante: “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 173 del 26 luglio 2012, all’articolo 3, prevede i “Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori” ed all’articolo 4 statuisce “Disposizioni transitorie e entrata in vigore”; 


- il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto 2013, concernente: Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 212 del 10 settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell'art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012; - in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita “l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012”;  -  è stato emanato il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2016, riguardante “Modifiche relative agli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016;  
 
la Commissione, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.  Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.    Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. Sul punto l’INAIL si è già espresso (sul proprio sito istituzionale), evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici». 
 
Fonte: Ministero del lavoro

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