Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche

Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti e coerenti (LASER) nei luoghi di lavoro

Essendo in carico al Datore di lavoro la piena responsabilità  della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi  di  lavoro  per  l’esposizione  dei  lavoratori  a  radiazioni  ottiche,  questi  dovrebbe  assicurare  che  il personale qualificato, individuato per la valutazione dei rischi, abbia le capacità e le conoscenze nonché le eventuali  risorse,  per  espletare  i  compiti  previsti.  Il  presente  documento  utilizza  le  regole  generali individuate  dalla Norma UNI 11711: 2018 al fine di definire i requisiti di specifiche  conoscenze,  abilità e competenze  del  “personale  qualificato”  che  deve  effettuare  la  valutazione  dei  rischi  da  esposizione  a radiazioni  ottiche coerenti  (LASER) e non coerenti,  nell’intervallo  di lunghezze  d’onda 1 mm-100  nm nei luoghi di lavoro (“Esperto Radiazioni Ottiche”-“ERO”  per le radiazioni non-coerenti ed “Esperto ADDETTO SICUREZZA   LASER”-“A.S.L.”   in  ambito   sanitario/estetico/veterinario  ed  “Esperto   TECNICO   SICUREZZA LASER”-“T.S.L.” nei restanti ambiti).
 
Tali regole sono relative al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non
regolamentate e possono essere così sintetizzate:
 
-fornire ai datori di lavoro, ai sensi dell’art.181 comma 2 del D. Lgs.81/08 e s.m.i., uno strumento di individuazione  dei requisiti professionali  del “PERSONALE  QUALIFICATO”  a cui affidarsi per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche ai sensi del Titolo VIII - Capo V del citato D. Lgs.81/08;
 
-assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
 
-fornire  specifiche  indicazioni  per  i  processi  di  valutazione  e  di  convalida  delle  conoscenze,  abilità  e
competenze;
 
-fornire agli operatori del settore un documento per la propria qualificazione e accrescimento delle proprie
competenze  e  conoscenze  per  una  adeguata  valutazione  dei  rischi  di  esposizione  a  radiazioni  ottiche  sia
artificiali che solari.
 
Il  presente  documento  si  inserisce  inoltre  nel  contesto  dell'Unione  Europea  come  strumento  utile  alla
mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.
 
Sono  stati  osservati  i principi  e le  indicazioni  di  cui  alla  Raccomandazione  2008/C111/01  (EQF)  e della Raccomandazione  2009/C 155/02 (ECVET). Si precisa che nel Decreto del Ministero del Lavoro 8/1/2018, inerente  il  Quadro  Nazionale  delle  Qualificazioni  (QNQ),  la  voce  “competenza”  è  sostituita  dalla  voce “autonomia e responsabilità”.
 
Il presente documento, predisposto in analogia col documento “REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA  DEL PERSONALE  QUALIFICATO  PER LA VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE  A CAMPI ELETTROMAGNETICI  (0 Hz-300 GHz NEI LUOGHI DI LAVORO)”del 18 giugno 2019, aggiorna e sostituisce il precedente predisposto dalla Consulta Interassociativa  Italiana per la Prevenzione (CIIP) e approvato da tutte  le  Associazioni  aderenti  in  data  26  novembre  2006  “Profilo  professionale  degli  Esperti  per  la valutazione delle radiazioni ottiche non coerenti ERO e coerenti ASL/TSL”.


In riferimento al D. Lgs.81/08 art.214 si intendono per:  
 
a)  radiazioni  ottiche:  tutte  le  radiazioni  elettromagnetiche  nella  gamma  di  lunghezza  d’onda  compresa  tra 100 nanometri (nm) e 1 mm.
Lo  spettro  delle  radiazioni  ottiche  si  suddivide  in  radiazioni  ultraviolette,  radiazioni  visibili  e  radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici,  sono a loro volta suddivise in:
Ø    radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

Ø   radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
Ø    radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b)  LASER (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche  nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata.
 
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono anche essere classificate in:
 
sorgenti  di  radiazioni  ottiche  coerenti: comprendono tutti i tipi di LASER; la radiazione emessa è costituita da  un  unico  treno  d’onda  monocromatico:   la  fase  e  l’ampiezza  della  radiazione  hanno  andamento temporale ben definito;
 
sorgenti  di  radiazioni  ottiche  non  coerenti: qualsiasi sorgente di radiazione ottica diversa dalla radiazione LASER.  Trattasi  di radiazioni  non monocromatiche  caratterizzate  da uno spettro di lunghezze  d’onda:  la radiazione è costituita dalla sovrapposizione di un gran numero di treni d’onda con relazioni di fase casuali. Si  possono avere radiazioni artificiali (ossia generate da apparati) o naturali (tra queste la più rilevante è quella solare).



INDICE
 1.  COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI 
 1.1.  Generalità 
 1.2.  Compiti del personale qualificato ERO di Livello Base 
 1.3.  Compiti del personale qualificato ERO di Livello Specializzato 
 2.  Competenze, abilità e conoscenze associate all’attività del personale qualificato nel campo DELLE RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
 2.1.  Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ERO di Livello Base 
 2.2.  Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ERO di Livello Specializzato 
 3.  Elementi per la valutazione e convalida dei risultatI dell’apprendimento 
 3.1.  personale ero di livello base
 3.2.  personale ero di livello specializzato 
 3.3.  Formazione per il raggiungimento dei requisiti 
 3.4.  Contenuti minimi della formazione 
 4.  COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE COERENTI (LASER) 
 4.1.  Generalità 
 4.2.  Compiti del personale qualificato Preposto Sicurezza LASER-PSL- (Esperto di Livello Base) 
 4.3.  Compiti del personale qualificato ESL o ASL/TSL (Esperto di Livello Specializzato) 
 5.  COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE COERENTI (LASER) 
 5.1.  Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato PSL (Esperto di Livello Base).
 5.2.  Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ESL (ASL o TSL - Esperto di Livello Specializzato). 
 6.  Elementi per la valutazione e convalida dei risultatI dell’apprendimento
 6.1.  personale Preposto Sicurezza LASER-PSL-(Esperto di Livello Base)
 6.2.  personale Esperto Sicurezza Laser – ESL (Esperto di Livello Specializzato)
 6.3.  Formazione per il raggiungimento dei requisiti
 6.4.  Contenuti minimi della formazione.

Il documento è stato redatto da professionisti delle Associazioni aderenti alla CIIP in collaborazione con il Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute Luoghi Lavoro - Gruppo di lavoro Agenti Fisici.

Fonte: Ospedalesicuro

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