Esperto nella valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del personale qualificato per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche non coerenti e coerenti (LASER) nei luoghi di lavoro
Tali regole sono relative al metodo e alla struttura di tutte le norme riguardanti le attività professionali non
regolamentate e possono essere così sintetizzate:
-fornire ai datori di lavoro, ai sensi dell’art.181 comma 2 del D. Lgs.81/08 e s.m.i., uno strumento di individuazione dei requisiti professionali del “PERSONALE QUALIFICATO” a cui affidarsi per la valutazione dei rischi da radiazioni ottiche ai sensi del Titolo VIII - Capo V del citato D. Lgs.81/08;
-assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF);
-fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e
competenze;
-fornire agli operatori del settore un documento per la propria qualificazione e accrescimento delle proprie
competenze e conoscenze per una adeguata valutazione dei rischi di esposizione a radiazioni ottiche sia
artificiali che solari.
Il presente documento si inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea come strumento utile alla
mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.
Sono stati osservati i principi e le indicazioni di cui alla Raccomandazione 2008/C111/01 (EQF) e della Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET). Si precisa che nel Decreto del Ministero del Lavoro 8/1/2018, inerente il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), la voce “competenza” è sostituita dalla voce “autonomia e responsabilità”.
Il presente documento, predisposto in analogia col documento “REQUISITI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA DEL PERSONALE QUALIFICATO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (0 Hz-300 GHz NEI LUOGHI DI LAVORO)”del 18 giugno 2019, aggiorna e sostituisce il precedente predisposto dalla Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) e approvato da tutte le Associazioni aderenti in data 26 novembre 2006 “Profilo professionale degli Esperti per la valutazione delle radiazioni ottiche non coerenti ERO e coerenti ASL/TSL”.
In riferimento al D. Lgs.81/08 art.214 si intendono per:
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 nanometri (nm) e 1 mm.
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:
Ø radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);
Ø radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm;
Ø radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);
b) LASER (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono anche essere classificate in:
sorgenti di radiazioni ottiche coerenti: comprendono tutti i tipi di LASER; la radiazione emessa è costituita da un unico treno d’onda monocromatico: la fase e l’ampiezza della radiazione hanno andamento temporale ben definito;
sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti: qualsiasi sorgente di radiazione ottica diversa dalla radiazione LASER. Trattasi di radiazioni non monocromatiche caratterizzate da uno spettro di lunghezze d’onda: la radiazione è costituita dalla sovrapposizione di un gran numero di treni d’onda con relazioni di fase casuali. Si possono avere radiazioni artificiali (ossia generate da apparati) o naturali (tra queste la più rilevante è quella solare).
1. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
1.1. Generalità
1.2. Compiti del personale qualificato ERO di Livello Base
1.3. Compiti del personale qualificato ERO di Livello Specializzato
2. Competenze, abilità e conoscenze associate all’attività del personale qualificato nel campo DELLE RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI
2.1. Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ERO di Livello Base
2.2. Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ERO di Livello Specializzato
3. Elementi per la valutazione e convalida dei risultatI dell’apprendimento
3.1. personale ero di livello base
3.2. personale ero di livello specializzato
3.3. Formazione per il raggiungimento dei requisiti
3.4. Contenuti minimi della formazione
4. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE COERENTI (LASER)
4.1. Generalità
4.2. Compiti del personale qualificato Preposto Sicurezza LASER-PSL- (Esperto di Livello Base)
4.3. Compiti del personale qualificato ESL o ASL/TSL (Esperto di Livello Specializzato)
5. COMPITI E ATTIVITÀ SPECIFICHE DEL PERSONALE QUALIFICATO NEL CAMPO DELLE RADIAZIONI OTTICHE COERENTI (LASER)
5.1. Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato PSL (Esperto di Livello Base).
5.2. Competenze, abilità e conoscenze del personale qualificato ESL (ASL o TSL - Esperto di Livello Specializzato).
6. Elementi per la valutazione e convalida dei risultatI dell’apprendimento
6.1. personale Preposto Sicurezza LASER-PSL-(Esperto di Livello Base)
6.2. personale Esperto Sicurezza Laser – ESL (Esperto di Livello Specializzato)
6.3. Formazione per il raggiungimento dei requisiti
6.4. Contenuti minimi della formazione.
Il documento è stato redatto da professionisti delle Associazioni aderenti alla CIIP in collaborazione con il Coordinamento Interregionale Sicurezza e Salute Luoghi Lavoro - Gruppo di lavoro Agenti Fisici.
Fonte: Ospedalesicuro
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