la prevenzione delle cadute da coperture di edifici Regione Marche
regolamento regione marche, approvato con D.G.R. 1473 del 12/11/2018
con l’approvazione del Regolamento attuativo collegato alla Legge regionale 7/2014 (modificata dalla L.R. 30/2018), anche le Marche dispongono di uno strumento finalizzato alla prevenzione che, attraverso la realizzazione di opere permanenti, migliorerà le condizioni di sicurezza di tutti quelli che, a qualsiasi titolo, devono operare su coperture di edifici, siano essi lavoratori (peraltro già tutelati dal D.lgs.81/2008) o soggetti altrimenti qualificabili (es. proprietari, amministratori di condominio e professionisti).
Il Regolamento individua le prescrizioni tecniche da adottare in relazione alle misure di prevenzione e protezione, specificando la documentazione da produrre e fissandone le modalità di presentazione. Per quanto riguarda la documentazione questa consiste nell’elaborato tecnico della copertura che entrerà a far parte del fascicolo dell’opera.
Documenti relativi all’Elaborato tecnico da redigere in fase di progettazione da un professionista abilitato
a) relazione tecnica illustrativa
b) elaborati grafici della copertura;
c) relazione di calcolo strutturale dei sistemi permanenti di accesso e di protezione collettiva o della sola protezione collettiva;
d) relazione di calcolo strutturale dei fissaggi degli elementi del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto a parti strutturali della copertura;
e) dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto o dei sistemi di ancoraggio;
f) dichiarazione di corretta installazione del sistema permanente di protezione individuale dalla caduta dall’alto;
g) manuale d’uso, manutenzione e programma di manutenzione del sistema di protezione.
Il documento contiene inoltre (art. 4) le disposizioni per la realizzazione dei sistemi di protezione, precisando che nella realizzazione degli stessi si applicano le norme tecniche di riferimento europee e statali e stabilendo che, nella scelta delle misure più appropriate di protezione dalla caduta dall’alto, va data priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale”. Inoltre descrive (artt. 5, 6, 7, 8) i sistemi di accesso alle coperture dei fabbricati, i sistemi di protezione per il transito, di protezione dei bordi e di protezione individuale disciplinandone le caratteristiche e i requisiti. Mentre l’art. 9 disciplina “l’obbligo di formazione e informazione per tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, addetti alle operazioni di installazione e di utilizzo dei sistemi di prevenzione e protezione”. Le nuove disposizioni garantiscono in realtà migliore sicurezza non solo per i lavoratori dipendenti già tutelati dal D.Lgs.81/2008 ma anche di tutti coloro che a vario titolo si possono trovare ad operare su coperture di edifici (ad es. amministratori di condominio, professionisti, ecc.).
Le legge prevede infine che gli apprestamenti finalizzati a prevenire la caduta dalle coperture dovranno essere obbligatoriamente realizzati sia nelle nuove costruzioni, sia in occasione di interventi di manutenzione.
Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto, in attuazione della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza)".
LR_22_aprile_2014,_n._7 modificata2018
Fonte: Repertorio Salute
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