ADR 2021

ADR 2021 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 nel trasporto internazionale e in ambito nazionale a seguito del recepimento della Direttiva europea

Le novità introdotte dall’Accordo ADR 2021 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2021 nel trasporto internazionale e in ambito nazionale a seguito del recepimento della Direttiva europea prevedente l’obbligo della sua applicazione, sono quantitativamente limitate e in generale di impatto minimo, ciò dovuto principalmente alla situazione sanitaria globale.
Diversi emendamenti e modifiche sono stati posticipati all’adozione dell’Accordo ADR 2023.
Come di consueto l’Accordo ADR 2019 in scadenza potrà essere comunque ancora applicato fino al 30 giugno 2021.

In sintesi le principali novità:
1) L’ADR da “Accordo europeo” diventa solo “Accordo”;
2) Capitolo 1.10 – Security:
Con l’edizione 2021 dell’ADR la tabella 1.10.3.1.2, che riporta la lista delle merci pericolose ad alto rischio, è stata aggiornata causa inserimento di nuovi numeri ONU:
UN 0512 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4B)
UN 0513 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4.S)
UN 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente, CATEGORIA A, solidi
È stata inserita in tabella anche la divisione 1.6 della classe 1.
3) Classe 6.2 (Materie infettanti): Inserita nuova rubrica UN 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI, CATEGORIA A, solidi.
4) Classe 6.2 (Materie infettanti): La rubrica UN 3291 non prevede più il gruppo di imballaggio.
5) Al 3.1.2.8 – Nomi generici o designazione “non altrimenti specificata” (N.A.S.) – è stato introdotto un nuovo paragrafo relativo alle rubriche UN 3077 e 3082 che permette di utilizzare come nome tecnico anche una rubrica generica. Esempio UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-).
6) Capitolo 3.3 – Disposizioni speciali: DS 360 I veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.
7) Capitolo 4.1 – Utilizzo di imballaggi, IBC e grandi imballaggi: L’istruzione di imballaggio P801a relativa alle rubriche UN 2794, UN 2795, UN 2800 e UN 3028 (accumulatori) è stata soppressa: non si citano più le casse che sono state sostituite dal termine “bidoni” nell’istruzione di imballaggio P801. L’istruzione di imballaggio P801 è stata quindi oggetto di sostanziale modifica: (vedi file allegato con le foto)

E’ venuta meno la restrizione della capacità dei contenitori, non più limitata a 1 m3.

8) Marchio per le pile/batterie al litio trasportate in esenzione: si passa da un minimo di 120 mm di larghezza x 110 mm di altezza a un minimo di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza, da 105 mm di larghezza x 74 mm di altezza a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza qualora le dimensioni del collo lo richiedano. E’ specificato che il marchio può essere di forma rettangolare o quadrata, non più solo rettangolare:

MARCHIO EX ADR 2019

(vedi file allegato con le foto)

NUOVO MARCHIO ADR 2021

(vedi file allegato con le foto)

9) Il paragrafo 5.4.1.1.1 è stato modificato per quanto concerne la lettera k) sul codice restrizione galleria: (k) per i trasporti che comportano il passaggio in gallerie a cui si applicano restrizioni al passaggio di veicoli che trasportano merci pericolose, il codice di restrizione in gallerie che figura nella colonna (15) della tabella A del capitolo 3.2, in lettere maiuscole e tra parentesi o l’indicazione “(─)”.
Questo comporta che per esempio la stringa di descrizione per UN 3082 passa da:

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (…….), 9, III a
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (…….), 9, III (─)

Le rubriche ONU coinvolte sono: 1043, 2814, 2900, 2919, 3077, 3082, 3166, 3171, 3291, 3331, 3359, 3373 e 3549

Non sono state introdotte novità relative alle Istruzioni scritte per il conducente (rimane quindi valido il modello introdotto da ADR 2017) né tantomeno agli equipaggiamenti dei veicoli addetti al trasporto di merci pericolose.

***

ACCORDO MULTILATERALE M329

Si comunica che l’Italia ha sottoscritto in data 3/11/2020 l’Accordo Multilaterale in Deroga M329, proposto dall’Austria, che sostituisce il precedente Accordo M287 e che introduce alcune deroghe relative a classificazione, imballaggio, trasporto e documentazione di rifiuti contenenti merci pericolose.
Parte delle deroghe previste riprendono quelle già previste dallo scaduto M287.

Segue sunto del contenuto del nuovo Accordo.

Innanzitutto il campo di applicazione è escluso per i rifiuti:
1) della classe 1;
2) della classe 6.2;
3) della classe 7;
4) della classe 2 se etichettati come tossici;
5) delle classi 4.1 e 5.2, se richiedono il trasporto a temperatura controllata (codici di classificazione SR2, PM2, OP2);
6) quali gli organismi geneticamente modificati (UN 3245).

In deroga alle disposizioni dell’ADR, il trasporto dei rifiuti di merci pericolose o che contengono merci pericolose, è invece ammesso alle condizioni di seguito elencate:

Classificazione semplificata
L’accordo prevede la possibilità di utilizzare la classificazione semplificata (paragrafo 2.1.3.5.5 del vigente Accordo ADR) basata sulle conoscenze dello speditore anche per:
i rifiuti di generatori di aerosol (UN 1950)
la classificazione come sostanza liquida, se non si può escludere lo sviluppo di una fase liquida.
La classificazione come UN 3509 imballaggi scartati, vuoti, non puliti, può essere applicata anche se gli imballaggi contengono residui che rimangono nell’imballaggio dopo il corretto scarico e che non possono essere rimossi senza eccessivo sforzo.

Nel caso di aggiunta erronea di un rifiuto ad un altro con diverse caratteristiche di pericolosità, tale aggiunta può non essere presa in considerazione ai fini della classificazione purché non vi sia un impatto significativo sul grado di pericolo. Tale semplificazione non si applica ai rifiuti appartenenti al gruppo di imballaggio I.

Imballaggio
Per i rifiuti del Gruppo di Imballaggio II e del Gruppo di Imballaggio III è possibile utilizzare imballaggi non omologati o scaduti che presentano deformazioni e ammaccature o container mobili per rifiuti solidi purché non venga compromessa la sicurezza del trasporto.

Alcune materie del Gruppo di Imballaggio II sono escluse da questa esenzione:
· Classe 3, con eccezione dei numeri UN 1228, 1263, 1268, 1866, 1986, 1988, 1992, 1993, 2478, 2733, 2924, 2985, 3021, 3248, 3273, 3274, 3286, 3469;
· Classe 4.1 FO, FT, FC, SR1, PM1,
· Classe 4.2 SW, SO, da ST1 a ST4, da SC1 a SC4,
· Classe 4.3,
· Classe 5.1 OF, OS, 0W, OT1, OT2, OC1, OC2, OTC,
· Classe 5.2 P1,
· Classe 6.1 TS, TW1, TW2, TO1, TO2, TC1-4, TFC, TFW,
· Classe 8, con eccezione dei numeri UN 1759, 2683, 2734, 2920, 2921, 2922, 2923, 2986, 3084, 3093, 3094, 3095, 3096, 3244, 3264, 3266, 3301, 3470, 3471;
· Classe 9 M1 (amianto).
Sono altresì escluse le materie di classe 3 e 4.1 con codici di classificazione D o DT.

Trasporto alla rinfusa
I rifiuti di generatori di aerosol (UN 1950) possono essere movimentati alla rinfusa con mezzi chiusi o telonati (codici VC1 o VC2) purché siano prese determinate precauzioni, quali misure per impedire sovrappressioni, protezioni contro gli sversamenti e adeguati sistemi assorbenti, carico non oltre il limite di sicurezza costituito dall’altezza delle sponde.

Gli imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti (UN 3509) possono essere trasportati alla rinfusa con mezzi aperti o telonati (codici VC1 o VC2) purché le altre condizioni di trasporto rimangano invariate; il marchio di “pericoloso per l’ambiente” in tale fattispecie non è richiesto.

Disposizioni particolari per certe categorie di rifiuti
· Macchinari o equipaggiamenti (UN 3537, 3538, 3540, 3541, 3544, 3546, 3547 o 3548) che contengono merci pericolose nelle loro apparecchiature interne o operative sono esentati dalle disposizioni dell’ADR a patto che siano state prese misure adeguate per prevenire ogni fuoriuscita durante il trasporto.
· I rifiuti di medicinali, non più contenuti negli imballaggi usati per la vendita o la distribuzione, sono esenti dall’ADR come lo erano i prodotti originari [Secondo quanto previsto dalla Disposizione Speciale 601].
· Gli estintori (UN 1044) trasportati in modo da impedire una fuoriuscita accidentale sono esenti dall’ADR se fabbricati e riempiti secondo le disposizioni applicate nel Paese di fabbricazione [Secondo quanto previsto dalla Disposizione Speciale 594].

Marcatura ed etichettatura
È possibile sostituire l’etichetta/e di pericolo con una targa o qualcosa di similare a prescindere dall’irregolarità della forma o dalle dimensioni ridotte dei colli contenenti rifiuti [Secondo le applicabili disposizioni del 5.2.2.1.6].
Non è richiesta l’apposizione del marchio ʺmateria pericolosa per l’ambiente”.
Risulta inoltre possibile marcare ed etichettare i colli sulla base delle disposizioni di versioni precedenti dell’ADR (esempio possibilità di utilizzare etichetta modello 9 anziché modello 9A per le pile/batterie al litio).

Documento di trasporto
È prevista la possibilità di omettere il nome tecnico sul documento di trasporto (inteso come completamento N.A.S.) e di indicare la quantità stimata e non quella effettiva.
Non è necessaria l’indicazione addizionale ʺpericoloso per l’ambiente”.
Per i mezzi di contenimento vuoti, non ripuliti è sufficiente una descrizione di massima dei colli senza indicarne il numero.

Inoltre, sul documento di trasporto deve essere riportata la dicitura ʺCarriage agreed ander the terms of 1.5.1 ADR (M329)/Trasporto conforme ai termini del 1.5.1 ADR (M329)ʺ.

Altre disposizioni
La massa lorda totale di rifiuti pericolosi imballati in quantità limitate può essere stimata.
Tutte le altre disposizioni rilevanti dell’ADR devono essere applicate.

Validità dell’accordo
L’Accordo è valido fino al 21 settembre 2025.

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