mansioni lavorative dove è obbligatoria la vaccinazione antitetanica
Obbligo Vaccinazione Antitetanica Lavoratori
Una ferita banale ma anche l’uso di siringhe infette, morsi di animali, ustioni/abrasioni, possono rappresentare la porta d’ingresso del Clostridium nell’organismo. Una volta penetrato, il batterio, se si trova in ferite profonde e poco ossigenate, germina e produce una tossina che tramite le giunzioni neuromuscolari e i nervi raggiunge il midollo spinale dove svolge la propria azione tossica causando la paralisi spastica dei muscoli, provocando, un caso su dieci, la morte per interessamento dei muscoli respiratori e per conseguente arresto cardio-respiratorio.
Il periodo di incubazione va da 3 a 21 giorni, sebbene possa oscillare da 1 giorno a diversi mesi, in base al tipo, all’estensione e alla localizzazione della ferita, mediamente 10 giorni. La maggior parte dei casi si manifesta entro 14 giorni.
La malattia di per sé non è infettiva. In Italia, ogni anno, si registrano circa 100 morti, tra adulti ed anziani.
La prevenzione si attua principalmente attraverso la somministrazione di un vaccino con tossoide tetanico adsorbito che conferisce una protezione duratura per almeno 10 anni, oltre che ad una attenta valutazione dello stato dell’eventuale ferita in relazione allo stato vaccinale dell’infortunato.
La vaccinazione antitetanica, generalmente ben tollerata, consiste in una semplice iniezione praticata per via intramuscolare nel braccio; gli effetti indesiderati più comuni sono le reazioni infiammatorie di breve durata nel punto di iniezione, ivi compresa la dolenzia; la febbre, per lo più modesta, compare in circa il 5% dei casi.
Il ciclo di base comprende tre dosi, di cui le prime due praticate a distanza di circa due mesi l’una dall’altra e la terza a distanza di 6-12 mesi dalla seconda. Ulteriori richiami devono essere effettuati con cadenza decennale. E’ sufficiente una sola dose di richiamo anche al superamento dei 10 anni di calendario. La somministrazione di tre dosi di vaccino antitetanico, effettuata di norma nei nuovi nati a partire dal 1963, conferisce una protezione molto elevata, con un’efficacia del 100%.
Nel caso in cui si ignori la propria situazione vaccinale e non si disponga di un libretto vaccinale, è possibile richiedere gratuitamente, presso l’Anagrafe Sanitaria del comune di residenza il rilascio del certificato delle vaccinazioni eseguite. In mancanza di queste informazioni è possibile effettuare un esame ematico (tramite il proprio medico curante) con ricerca di anticorpi anti tetano. Il confronto con i valori limite permetterà di capire il grado di copertura.
La vaccinazione antitetanica è obbligatoria per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici più esposti ai rischi dell’infezione e per gli sportivi (Legge 5 marzo 1963 n. 292). Il rischio biologico negli ambienti di lavoro è disciplinato dal D.Lgs 81/2008, che prevede la somministrazione a cura del Medico Competente.
a) per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi piu' esposti ai rischi dell'infezione tetanica: lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame, stallieri, fantini, conciatori, sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi, spazzini, cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, operai e manovali addetti alla edilizia, operai e manovali delle ferrovie, asfaltisti, straccivendoli, operai addetti
alla manipolazione delle immondizie, operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici. Per tali lavoratori la vaccinazione e' resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro;
b) per gli sportivi all'atto della affiliazione alle federazioni del CONI;
((c) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita)). (2) (3)
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad estendere, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie
di lavoratori, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
La Legge 5 marzo 1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (G.U. 27 marzo 1963, n. 83) all’art. 1 rende obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori dei due sessi più esposti ai rischi dell’infezione tetanica:
operai addetti alla manipolazione delle immondizie
operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
lavoratori del legno
metallurgici e metalmeccanici
lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
stallieri,fantini
conciatori
sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
spazzini, cantonieri, stradini
sterratori
minatori
fornaciai
operai e manovali addetti all’edilizia
operai e manovali delle ferrovie
asfaltisti
straccivendoli
personale delle ferrovie
elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.
Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie
Il D.M. 22 marzo 1975 (in G.U. 29/03/1975, n. 85) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutto il personale delle ferrovie elencato sotto la voce « personale dell'esercizio » nel quadro n. 4 « qualifiche iniziali di assunzione del personale in prova », allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1970, n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1971, concernente il
riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, nonche' a tutto il personale delle ferrovie in concessione delle categorie corrispondenti a quelle indicate nel citato allegato".
Il D.M 16 settembre 1975 (in G.U. 22/10/1975, n. 304) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'obbligo della vaccinazione antitetanica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 292, modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, e' esteso a tutti i marittimi e ai lavoratori portuali a partire dalle nuove leve di lavoro"
La vaccinazione antitetanica d esempio può provocare una reazione locale nel luogo dell’iniezione. Si potrebbe manifestare infatti arrossamento, gonfiore o dolore. Oppure ci potrebbe essere una reazione generalizzata quale la febbre.
Proprio per questo nella fase di informazione dei lavoratori deve essere messo in evidenza il rapporto rischio – beneficio dell’atto vaccinale. Devono essere illustrati gli effetti avversi e le differenze tra le vaccinazioni previste per legge e quelle necessarie in relazione allo specifico rischio lavorativo.
Il medico competente deve procedere alla raccolta di un consenso informato, esplicito, personale e specifico. Ancora, consapevole e documentato oppure del rifiuto alla vaccinazione.
il richiamo va effettuato ogni 10 anni.
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