scale portatili secondo il testo Unico sicurezza
Documenti ed elementi informativi a corredo della scale
Questo documento rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Piano Mirato di Prevenzione Scale Portatili” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 D.lgs. 81/08 dell’ATS Brianza.
Costituisce “Presunzione di conformità” al D.Lgs. 81/08 la dichiarazione di conformità, emessa secondo la norma tecnica UNI EN 131 parte 1 e 2, ovvero secondo le norme Acal 100 parte 1 e 2, da un “Laboratorio ufficiale e riconosciuto“ come definito nell’allegato XX del D.Lgs. 81/08.
Il costruttore italiano o di altro paese europeo si può comunque riferire ad altre specifiche tecniche adottate da Associazioni di riferimento, purché supportate da certificati di “Laboratorio ufficiali e riconosciuti”, e comunque rispettose del D.Lgs. 81/08.
Documenti ed elementi informativi a corredo della scale
Secondo la normativa tecnica EN 131 e Acal 100, le scale devono essere corredate da un foglio o libretto istruzioni di uso e manutenzione, che contenga le seguenti informazioni:
1. la descrizione della scala
2. indicazioni per un corretto impiego
3. istruzioni per la manutenzione e la conservazione
4. verifiche iniziali precedenti l’uso
5. posizionamento della scala
6. precauzioni durante l’uso
7. conservazione
8. pittogrammi con rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo Le scale devono, inoltre, essere dotate di “Etichetta di Identificazione del Prodotto”, ossia di un adesivo (vedi
esempio in figura) applicato su ogni esemplare in vendita, che riporti le seguenti informazioni:
1. nome del produttore
2. pittogrammi con rappresentazioni grafiche dei divieti utilizzo
3. pittogrammi con rappresentazioni grafiche di corretto utilizzo
4. dichiarazione di conformità alla norma EN 131 oppure al D.Lgs.81/08
5. definizione di tipologia della scala ed eventuale codice prodotto
Informazioni per l’acquisto delle scale
Il tipo di scala deve essere scelto in relazione all’uso specifico, ed è pertanto opportuno evitare l’acquisto – a priori - di numerosi esemplari della medesima tipologia, ma viceversa garantire la presenza nei luoghi di lavoro di diversi tipi di scale da utilizzare in modo differenziato e mirato. La scelta deve essere subordinata alla preventiva valutazione dei rischi, e quindi anche al luogo d’installazione, all’altezza, all’inclinazione, alla base di appoggio, ai punti di ancoraggio. Le scale conformi alla norma tecnica UNI EN 131 sono corredate da una certificazione, riconosciuta a livello europeo, che garantisce una portata massima di 150 kg. Le scale conformi alla norma tecnica Italiana Acal 100 sono corredate da una certificazione, riconosciuta a livello nazionale, che garantisce una portata massima di 100 kg.
Misure generali di sicurezza nell’utilizzo delle scale
Prima dell’uso
Il personale addetto all’uso della scala deve essere stato valutato idoneo alla mansione, adeguatamente “formato” e “addestrato” all’uso della specifica attrezzatura fornita.
Occorre assicurare la presenza del manuale d’uso e manutenzione e la sua disponibilità per il lavoratore; in caso di smarrimento procurarsene una nuova copia, anche rivolgendosi al costruttore.
È necessario assicurarsi che la scala sia adatta all’utilizzo specifico, anche attraverso la
consultazione delle presenti schede.
Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro per evitare danni alla scala, all’addetto e a terzi.
Occorre verificare l’integrità e il buono stato di conservazione ed efficienza della scala, e non utilizzare scale modificate o costruite in cantiere.
Dalla scala deve essere rimosso qualsiasi residuo, come malte, pitture, oli, grasso, ghiaccio. Prima dell’utilizzo il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio e alla redazione del relativo documento valutativo sia esso un Documento di valutazione dei rischi (DVR) o un Piano Operativo di Sicurezza (POS) con specifico riferimento alla lavorazione o alle situazioni nelle quali la scala sarà impiegata.
Competenze non tecniche
In particolare, nel settore della sicurezza, prendere la giusta decisione in breve tempo può significare evitare incidenti. Infatti, non è l’incapacità o la disattenzione, ma la mancanza o insufficiente consapevolezza della situazione come una delle cause negli incidenti attribuibili a errori umani.
Essere veramente consapevoli di ciò che sta accadendo è una competenza non solo tecnica (NTS), che deriva da attitudini, aspetti caratteriali, esperienza. Essere in grado di comprendere una situazione implica possedere un alto livello di conoscenza dei possibili input e output di un sistema ed essere in grado di individuare le persone e gli eventi che possono giocare un ruolo importante nel processo di cui si ha il controllo.
Occorre quindi, in questo delicato settore, agire su una formazione che prepari il lavoratore a
gestire l’imprevisto, lì dove nessun documento di valutazione preventivo potrebbe arrivare, ma che dia al lavoratore gli strumenti “di consapevolezza” di quali siano i rischi e quali le decisioni da prendere in quel particolare e imprevisto frangente (“prepararlo a essere impreparato”).
Scale semplici di appoggio
Gli appoggi alla sommità devono aderire entrambi a una superficie piana, regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole, e ove previsto deve essere adeguatamente
vincolata.
La scala deve essere posizionata in modo appropriato, con un’inclinazione corretta ossia per le scale a gradini tra 60° e 70°; per le scale a pioli tra 65° e
75°.
Nel caso in cui l’appoggio superiore della scala avvenga lungo i montanti, è vietato utilizzare i pioli/gradini posti al disopra dell’appoggio. La sporgenza della scala rispetto al punto di appoggio deve essere inferiore alla metà della lunghezza totale della scala.
Per le scale utilizzate per l’accesso al piano, l’ultimo piolo utile deve distare non più di 315 mm dal piano di sbarco, e deve essere assicurata una presa idonea a
1 m oltre il piano d’arrivo.
Un piolo per essere considerato utile deve sempre distare almeno 150 mm dalla parete.
Per le scale telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato opposto alla salita/discesa.
Scale doppie e a castello
Le scale doppie e a castello devono sempre essere aperte completamente.
Le scale doppie e a castello non possono essere utilizzate per gli accessi ai piani .
Durante l’uso
Se si opera ad altezza superiore a 2 m, utilizzare un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantenga la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento il quale deve essere sempre mantenuto in tensione durante il lavoro.
La scala non deve essere sovraccaricata oltre la portata massima prevista dal costruttore.
Il rispetto dei requisiti sia di sicurezza sia di ergonomia comporta l’indicazione di lavorare solo su
scale a gradini, posizionando i piedi sullo stesso gradino.
Durante la salita e la discesa, si procede sempre con il viso rivolto verso la scala, mantenere il proprio baricentro all’interno dei montanti della scala.
Le scale devono essere utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri; in particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala non deve
precludere una presa sicura.
La scala non deve essere utilizzata come ponte, piano di lavoro o montante di piani di lavoro. Deve essere utilizzata da una sola persona.
Occorre lavorare sempre in posizione frontale alla scala, evitando
lavori ingeneranti spinte laterali della scala.
Nei casi in cui non è possibile vincolare la scala, deve essere garantita l’assistenza a terra di una seconda persona.
Durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Gli utensili e gli attrezzi manuali in uso devono essere vincolati per impedirne la caduta accidentale.
Gli utilizzatori della scala non devono indossare indumenti che rischino di impigliarsi.
Anche nei casi in cui si dispone di un appoggio e di una presa sicura, gli addetti non devono operare sui due gradini superiori di una scala doppia senza piattaforma o barra di sostegno.
Dopo l'uso
La manutenzione della scala deve essere effettuata da personale competente e deve essere registrata in apposito documento.
II deposito e la conservazione deve avvenire in un luogo asciutto e protetto.
Idoneità psicofisica all’utilizzo di scale
L’attuazione della sorveglianza sanitaria mirata per i lavoratori che utilizzano scale portatili in cantiere (ed è auspicabile avvenga anche preventivamente per ogni altra occasione di lavoro che ne preveda l’utilizzo) trova piena giustificazione se si considera che il lavoro in quota, indipendentemente dal contesto in cui è eseguito, ha tali peculiarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei lavoratori.
La sorveglianza sanitaria rientra comunque tra gli obblighi del datore di lavoro che, secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs. 81/08, “nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle costruzioni sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per tutti gli altri rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore Generale Sanità n°5408 19/06/2012 Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia: Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre 2002 – n. 20647). Similmente lo sono già molti dei lavoratori esposti a rischio nei diversi settori.
Si ritiene utile, attraverso il presente Piano Mirato di prevenzione qualificare la sorveglianza sanitaria già effettuata in modo mirato per questo tipo di attività e si suggerisce l’implementazione
nei protocolli sanitari per le mansioni che prevedano il lavoro su scale.
Le finalità della sorveglianza sanitaria sono sostanzialmente due:
- la valutazione del possesso dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione.
A questo riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi in sicurezza in situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e comportamentali adeguate alle
situazioni da affrontare; assenza di disturbi dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo; assenza di controindicazioni all’uso dei dispositivi di protezione individuale contro la
caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza.
Il protocollo di sorveglianza sanitaria
Il protocollo di sorveglianza sanitaria può essere articolato in accertamenti di primo e di secondo livello, questi ultimi da effettuarsi qualora quelli di primo livello abbiano evidenziato necessità di approfondimenti.
Negli accertamenti di primo livello gli strumenti principe della sorveglianza sanitaria sono
l’anamnesi e la visita medica, integrate da alcuni esami e valutazioni specialistiche.
E’ opportuno che la rilevazione della sintomatologia avvenga mediante l’impiego di questionari standardizzati e validati, dei quali si fornisce esempio nel materiale allegato.
Per la rilevazione/registrazione dell’esame obiettivo non si propone uno schema obbligato, affidandone la conduzione alla professionalità del Medico Competente in funzione del caso specifico in esame.
Gli accertamenti diagnostici a corredo della visita medica, molti dei quali già correntemente effettuati a cura del Medico Competente, sono differenziati fra il momento della valutazione preventiva e quello della valutazione periodica.
In sede di valutazione d’idoneità preventiva si propone:
- Esami di laboratorio: esame emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica, transaminasi e gamma GT sieriche, colesterolemia, trigliceridemia, creatininemia, glicemia a digiuno, esame urine;
- Determinazione dell’acuità visiva per lontano, almeno con tavola optometrica;
- ECG basale;
- Spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi espiratori);
- Esame audiometrico;
- Valutazione del senso dell’equilibrio con esame clinico (manovra di Romberg; prova indice- naso; prova della deviazione degli indici; prova della marcia; ricerca del nistagmo spontaneo).
In sede di valutazione d’idoneità periodica si propone:
- visita medica con periodicità annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e dell'età del lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuità visiva per lontano, con tavola optometrica, ECG, Spirometria, esame audiometrico, valutazione del senso dell'equilibrio.
Negli accertamenti di secondo livello, da prevedersi alla presenza di sintomi e/o segni clinici sospetti per patologia, il programma sanitario può essere integrato da consulenze e valutazioni specialistiche più raffinate, quali ad esempio una valutazione cardiologica con eventuale ECG dinamico ed ecocardiogramma nei soggetti a elevato rischio coronarico; una valutazione neurologica con EEG in caso di sintomi neurologici; un esame otovestibolare in caso di presenza di disturbi dell’equilibrio.
Condizioni ostative all’idoneità
Sono indicate le seguenti patologie da considerarsi ostative all’idoneità specifica a lavoro in quota:
- tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;
- la grave obesità (BMI > 40);
- le alterazioni del senso dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
- gli episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti emodinamicamente; le forme gravi d’ipertensione arteriosa non controllata dalla terapia farmacologica;
- il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
- le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.
I lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono, inoltre, da vietare:
- agli adolescenti così come definiti dalla Legge 17 ottobre 1967 n° 977 modificata dal D.Lgs.
4 agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al 7 mesi di età del figlio, potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi e insalubri, anche se non espressamente citati nell’allegato A del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.
È permesso e desiderabile riprodurre e diffondere i contenuti di questo documento facendo riferimento al Comitato Provinciale dell’ATS Brianza. Il materiale informativo di approfondimento di questo piano mirato che può essere scaricato dal sito https://www.ats-brianza.it
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