autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati
REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020
modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sulla GUUE del 4 agosto 2020 - L 252/24 IT è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2020/1149 – disponibile in allegato – che prevede la modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
I diisocianati, come ricorda il Regolamento, sono sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e sensibilizzanti della pelle di categoria 1, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti in tutta l’Unione.
L’allegato al Regolamento stabilisce le restrizioni previste sia per quanto riguarda l’utilizzo, che per l’immissione nel mercato di queste sostanze.
In particolare, a partire dal 24 agosto 2023, i diisocianati non devono essere usati in quanto tali, o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1% di peso, oppure
il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.Dal 24 febbraio 2022 sarà vietato immettere sul mercato europeo i diisocianati in quanto tali, o come costituenti di sostanze o miscele, se non sono rispettate le seguenti condizioni:
la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso;
il fornitore si è accertato che il destinatario delle sostanze abbia fruito della formazione obbligatoria prevista ed ha apposto sull’imballaggio la seguente dicitura, ben separata dalle altre informazioni in etichetta: “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”.Nell’allegato al Regolamento sono anche stabiliti i contenuti minimi della formazione adeguata richiesta.
Il Regolamento definisce «utilizzatori industriali e professionali» i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Il provvedimento entra in vigore il 24 agosto 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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