NTC 2018 Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni.
GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 - Suppl. Ordinario n. 8
Entrata in vigore: 22 marzo 2018
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2018
Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni
Decreta:
Art. 1. Approvazione
1. È approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Art. 2. Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Art. 3. Entrata in vigore
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
CAPITOLO 1 - OGGETTO
CAPITOLO 2 – SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE
CAPITOLO 3 – AZIONI SULLE COSTRUZIONI
CAPITOLO 4 - COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
CAPITOLO 5 - PONTI
CAPITOLO 6 – PROGETTAZIONE GEOTECNICA
CAPITOLO 7 – PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE
CAPITOLO 8 - COSTRUZIONI ESISTENTI
CAPITOLO 9 – COLLAUDO STATICO
CAPITOLO 10 – REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO
CAPITOLO 11 – MATERIALI E PRODOTTI AD USO STRUTTURALE
CAPITOLO 12 – RIFERIMENTI TECNICI
Entrano in vigore dal 22 marzo le Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Ecco le novità e cosa cambia rispetto al passato
opo ben 10 anni di servizio, le NTC 2008 (approvate con dm 14 gennaio 2008) vanno in pensione e lasciano spazio alle NTC 2018 approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla Serie Generale n. 42 del 20-2-2018.
Ricordiamo che le NTC 2018 sono normative fondamentali in quanto definiscono i principi da seguire per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni e specificano le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e stabilità.
Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prestazioni, per quanto non espressamente specificato nelle NTC 2018, si può far riferimento a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici (ad esempio gli Eurocodici).
Nuove NTC 2018 , i contenuti del decreto
Il decreto ministeriale è costituito da 3 articoli e un allegato contenente il testo relativo alla revisione delle norme:
nell’articolo 1 si stabilisce l’approvazione del testo contenuto nell’allegato
nell’articolo 2 si precisa la durata del periodo transitorio successivo alla pubblicazione delle NTC 2018
nell’articolo 3 si indica che l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche sarà a 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
In allegato al dm è presente il testo della nuova norma che risulta diviso in 12 Capitoli:
Oggetto
Sicurezza e prestazioni attese
Azioni sulle costruzioni
Costruzioni civili e industriali
Ponti
Progettazione geotecnica
Progettazione per azioni sismiche
Costruzioni esistenti
Collaudo statico
Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
Materiali e prodotti ad uso strutturale
Riferimenti tecnici.
Le novità introdotte dalle NTC 2018
Semplificazioni per la messa in sicurezza
Una delle principali novità delle nuove NTC 2018 è l’introduzione di semplificazioni per gli interventi di adeguamento sismico degli edifici esistenti: secondo le nuove regole, in caso di mutamento di destinazione d’uso (§ 8.4.3. lettera c) e di modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV, è previsto uno sconto del 20% sulla verifica. In particolare, il livello di sicurezza della costruzione, quantificato attraverso il rapporto ζE (rapporto tra lʹazione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) deve essere pari almeno 0.8 (invece di 1).
Tale semplificazione è stata introdotta anche al fine di migliorare il funzionamento del sismabonus e di consentire la realizzazione di interventi di ristrutturazione con costi sostenibili ed evitare operazioni di ristrutturazione troppo costose.
Materiali e i prodotti per uso strutturale
L’altro punto di interesse coinvolge i materiali e i prodotti per uso strutturale. Le NTC 2018 infatti introducono anche i nuovi materiali da costruzione, come i calcestruzzi fibrorinforzati, per dare sostegno all’applicazione delle nuove tecnologie.
Verifica al confinamento dei nodi
Introdotta la progettazione in capacità della verifica a confinamento dei nodi trave/pilastro anche per la classe di duttilità bassa.
Gerarchie delle resistenze
Aggiornati i coefficienti di sovraresistenza per i vari meccanismi relativi alla “gerarchia delle resistenze”. Inoltre, introdotto il principio secondo cui nel calcolo con la gerarchia delle resistenze, la richiesta di resistenza può essere assunta non superiore alla azioni valutate con comportamento non dissipativo.
Approccio 2 per la geotecnica
Relativamente alla geotecnica, ad eccezione di poche casistiche, è previsto sempre l’uso dell’approccio geotecnico tipo 2.
Addio alle tensioni ammissibili
Eliminata la possibilità di utilizzare le “vecchie” tensioni ammissibili anche nel caso di calcolo semplificato previsto per le zone a bassissima sismicità (vecchie zone 4 – ag·S≤0.075). Da oggi si progetta solo con il metodo degli stati limite.
Strutture in muratura
Modificati, rispetto alle precedenti NTC, i fattori di struttura per gli edifici in muratura.
Appendici agli Eurocodici
Le appendici agli Eurocodici costituiscono il collegamento tra le NTC nazionali e gli Eurocodici, indispensabili per consentire l’uso nell’ambito della normativa nazionale.
Essendo, infatti, la sicurezza strutturale di competenza dei Paesi membri, è necessario che i parametri di sicurezza da utilizzare con gli Eurocidici siano coerenti con quelli delle NTC 2018. Le appendici agli Eurocodici, garantiscono appunto questa coerenza.
Periodo transitorio NTC 2018
Il dm 17 gennaio (art. 2 – Ambito di applicazione e disposizioni transitorie) prevede che il periodo transitorio è differenziato per opere private ed opere pubbliche.
Opere private
In base all’art. 2 comma 2 del decreto, per le opere strutturali di costruzioni private che siano attualmente in costruzione, ovvero per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo, possono essere utilizzate le norme previgenti (NTC 2008, approvate con dm 14 gennaio 2008).
Opere pubbliche
Per quanto riguarda le opere pubbliche, il decreto (art. 2 comma 1) individua 3 fattispecie:
opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione
contratti pubblici di lavori già affidati
progetti definitivi ed esecutivi affidati prima del 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC 2018)
Per le opere pubbliche già in esecuzione (prima fattispecie), nessun problema in merito all’applicazione delle previgenti norme.
Per le opere già avviate e i progetti affidati prima del 22 marzo (seconda e terza fattispecie), si possono ancora usare le vecchie solo se la consegna è prevista entro il 22 marzo 2023 (5 anni dall’entrata in vigore delle NTC 2018).
Per i progetti assegnati prima del 22 marzo 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi, purché i progetti stessi siano redatti secondo le NTC 2008.
Fonte: Biblus
Il CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha pubblicato la nota 3187 del 21 marzo con cui fornisce le prime indicazioni circa l’applicabilità delle nuove norme tecniche per le costruzioni
ella Gazzetta ufficiale 42 del 20 febbraio 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 17.01.2018 che contiene le nuove norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018). Le nuove norme entrano in vigore il 22 marzo 2018.
Introduzione
Il CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici) ha pubblicato una nota (3187 del 21 marzo 20218) con cui fornisce le prime indicazioni sulle nuove norme tecniche.
Secondo il CSLP le nuove norme si pongono in continuità con le precedenti norme tecniche per le costruzioni del 2008 (dm 14.01.2008), riconfermandone l’impostazione concettuale e metodologica.
Il testo nuovo normativo è stato comunque parzialmente rivisto, integrato ed aggiornato nei contenuti specifici, sia in relazione all’evoluzione tecnico-scientifica del settore delle costruzioni, sia a seguito dell’aggiornamento delle disposizioni dell’Unione europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione (Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011), sia nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione delle norme nazionali con i documenti normativi europei e con gli Eurocodici.
Per molti aspetti, il testo normativo è stato anche semplificato e chiarito:
sono state riscritte intere parti delle norme per renderne più chiaro il contenuto
è stata apportata una maggiore uniformazione terminologica e lessicale
sono stati eliminati refusi, sono stati aggiornati i riferimenti normativi.
Le norme tecniche per le costruzioni NTC 2018 entrano in vigore il 22 marzo 2018.
In attesa della Circolare?
Il CSLP chiarisce sin da subito che le norme tecniche per le costruzioni di cui al dm 17 gennaio 2018 sono pienamente applicabili dal 22 marzo 2018, indipendentemente dalla emanazione della relativa Circolare esplicativa con le relative istruzioni applicative. Nelle more dell’emanazione della nuova Circolare, attualmente in fase di lavorazione, si potranno seguire le indicazioni riportate nella precedente Circolare (617/2009), per quanto non in contrasto con quanto riportato nelle nuove NTC 2018.
Attività di competenza del Servizio Tecnico Centrale
In merito alle attività autorizzative e di qualificazione di competenza del Servizio Tecnico Centrale (STC), la continuità con le precedenti Norme Tecniche per le Costruzioni è del tutto evidente. L’impostazione generale del Capitolo 11 della norma, infatti, e dei conseguenti procedimenti in carico al Servizio, non ha subito significative modifiche e variazioni.
Pertanto, principio generale adottato dal STC sarà che le procedure fin qui adottate dallo stesso Servizio, ed i relativi provvedimenti autorizzativi e/o di qualificazione già emanati ai sensi delle NTC 2008 ed in corso di validità, rimangano validi fino alla naturale scadenza, per essere poi rinnovati ai sensi delle NTC 2018.
In generale, pertanto, gli operatori interessati non dovranno richiedere la riemissione dei relativi atti autorizzativi e/o di qualificazione ai sensi del nuovo dm 17.01.2018.
In merito ai laboratori per la certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove geotecniche sui terreni, sulle rocce ed in situ, restano validi fino a scadenza i decreti autorizzativi finora rilasciati dal STC. Al primo rinnovo, e comunque alla prima occasione utile, verranno emessi Decreti autorizzativi ai sensi del dm 17.01.2018.
Le NTC 2018 prevedono comunque alcune novità in merito alla prova sui materiali.
Tra le altre cose, il CSLP ricorda che le nuove norme prevedono che:
“Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”
Inoltre,
La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”
La nota continua quindi con una serie di indicazioni in merito a:
organismi di certificazione del controllo di produzione negli stabilimenti di produzione del calcestruzzo confezionato con processo industrializzato
acciai per cemento armato normale e precompresso
acciai per strutture metalliche
rilascio di “Valutazione tecnica europea” per prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica di cui al Regolamento (UE) 305/2011
qualificazione della produzione di materiali, prodotti e sistemi costruttivi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, non disciplinati da specifiche tecniche europee o dalla normativa tecnica nazionale
qualificazione per la produzione di elementi prefabbricati prodotti in serie dichiarata ed in serie controllata coperti da attestato di qualificazione
qualificazione di elementi strutturali e sistemi costruttivi in legno massiccio, legno lamellare e pannelli a base di legno
centri di trasformazione di acciai da cemento armato, cemento armato precompresso, carpenteria ed altri materiali e prodotti siderurgici
rilascio dell’autorizzazione all’impiego di travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante
Nota CSLP Consiglio superiore dei lavori pubblici 3187 del 21 marzo 2018
Fonte: Biblus
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