Proroga antincendio alberghi 2018
studio condotto sui ponteggi utilizzati come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la propria attività sulle coperture.
Proroga antincendio strutture ricettive 25 posti, Legge bilancio 2018
La legge posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive e alberghiere che abbiano più di 25 posti letto.
La legge posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive e alberghiere che abbiano più di 25 posti letto.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017 la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Legge approvata in via definitiva dal Senato il 23 dicembre 2017. È in vigore dal 1° gennaio 2018.
La possibilità di procrastinare l’adeguamento è concessa previa presentazione entro il 1° dicembre 2018 al Comando provincia dei VVF della Scia parziale che dimostri da regola tecnica specifica il rispetto di quattro prescrizioni tra: “resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.
La legge posticipa al 30 giugno 2019 l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive e alberghiere che abbiano più di 25 posti letto.
Il provvedimento è all’articolo 1 comma 1122, i. “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale”.
La proroga si inserisce all'interno di un percorso di adeguamento che è iniziato nel 1994 e che negli anni ha visto numerose proroghe per consentire alle strutture più vecchie (appunto quelle già esistenti 1994) di mettere in atto le misure di prevenzione incendi strutturali ed organizzative.
Tramite un emendamento alla Manovra 2018 approvato dalla commissione Bilancio del Senato, è stata approvata la proroga fino al 30 giugno 2019 dell’adeguamento delle norme antincendio da parte delle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto
Le prescrizioni riguardano:
resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;
corridoi,
scale,
ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio;
vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco;
vie d’uscita a uso promiscuo, con esclusione dei punti dove è prevista la reazione al fuoco di materiali;
locali adibiti a deposito.
Il provvedimento è all’articolo 1 comma 1122, i. “i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale”.
La proroga si inserisce all'interno di un percorso di adeguamento che è iniziato nel 1994 e che negli anni ha visto numerose proroghe per consentire alle strutture più vecchie (appunto quelle già esistenti 1994) di mettere in atto le misure di prevenzione incendi strutturali ed organizzative.
Tramite un emendamento alla Manovra 2018 approvato dalla commissione Bilancio del Senato, è stata approvata la proroga fino al 30 giugno 2019 dell’adeguamento delle norme antincendio da parte delle attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto
Le prescrizioni riguardano:
resistenza al fuoco delle strutture;
reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;
corridoi,
scale,
ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio;
vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco;
vie d’uscita a uso promiscuo, con esclusione dei punti dove è prevista la reazione al fuoco di materiali;
locali adibiti a deposito.
La possibilità di procrastinare l’adeguamento è concessa previa presentazione entro il 1° dicembre 2018 al Comando provincia dei VVF della Scia parziale che dimostri da regola tecnica specifica il rispetto di quattro prescrizioni tra: “resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e’ prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito”.
art 1122 i) "le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1º dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito."
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