Decreto 21 marzo 2018 - Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido
DECRETO 21 marzo 2018, Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. (18A02229) (GU n.74 del 29-3-2018)
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini indicati nelle premesse, per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonche' degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, sono definite le indicazioni programmatiche prioritarie previste dal presente decreto.
Art. 2
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, le attivita' di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del citato decreto ministeriale, che fissano livelli di priorita' programmatica: livello di priorita' a): disposizioni di cui ai punti 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b); 8; 9.2; 10; 12; livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 6.1; 6.2; 6.4; 6.6, limitatamente al punto 6.6.1; 9.3; livello di priorita' c): restanti disposizioni del citato decreto ministeriale. 2. Le attivita' di adeguamento di cui al presente decreto potranno essere effettuate, in alternativa, con l'osservanza delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 cosi' come integrato dal decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2017. In tal caso le attivita' di adeguamento potranno essere articolate secondo modalita' attuative che tengano conto delle indicazioni di cui al comma 1.
Art. 3
Indicazioni programmatiche prioritarie per gli edifici ed i locali adibiti ad asili nido
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione incendi ed in particolare dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e ferma restando l'integrale osservanza delle misure di sicurezza antincendio di cui all'art. 6, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, le attivita' di adeguamento degli edifici e dei locali adibiti ad asili nido, potranno essere realizzate secondo le seguenti indicazioni, attuative del predetto art. 6, lettera a), che fissano livelli di priorita' programmatica: livello di priorita' a): disposizioni di cui al punto 13.5, limitatamente ai punti 6.3, limitatamente al comma 1, lettere a) e b), 6.4, 7.2, 9, limitatamente all'allarme acustico, 10, 11, 12 del citato decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; livello di priorita' b): disposizioni di cui ai punti 13.5, limitatamente ai punti 6.1, 6.2, 6.3 limitatamente al comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014; livello di priorita' c): restanti disposizioni di cui all'art. 6, lettera a) del citato decreto.
Art. 4
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Roma, 21 marzo 2018
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