Indirizzi sperimentazione dei piani di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante
INDIRIZZI PER LA SPERIMENTAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA ESTERNA DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL D.LGS. 105/2015
Protezione Civile, istituito nell’ambito del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio
nazionale di cui all’art. 11 del decreto legislativo 26 Giugno 2015, n. 105.
Il documento ha l’obiettivo di fornire un supporto operativo alle Prefetture e agli altri soggetti
competenti, per lo svolgimento degli adempimenti riguardanti la sperimentazione del Piano di
Emergenza Esterna, previsti dall’art. 21, comma 6, del suddetto decreto legislativo.
I presenti indirizzi costituiscono il contributo sulla tematica specifica della sperimentazione dei
piani, fornito dal Coordinamento nazionale di cui al D.lgs 105/2015 alle attività del Gruppo di
lavoro interistituzionale per l’aggiornamento delle Linee Guida per la predisposizione del Piano di
Emergenza Esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e per la relativa
informazione alla popolazione, istituito con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 691 del 16/2/2018.
Il decreto legislativo del 26 giugno 2015 n.105, all’art. 21 stabilisce che il Piano di Emergenza Esterna (PEE) debba essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La sperimentazione del PEE costituisce un elemento fondamentale introdotto già dal D.Lgs.334/1999, confermato nel decreto legislativo n.105/2015, ed avviene attraverso esercitazioni che testano le procedure di attivazione delle strutture operative, la capacità operativa delle componenti istituzionali e di alcuni settori socioeconomici quali scuole, ospedali, supermercati, ecc. presenti nelle zone a rischio e la capacità operativa dei piani di settore previsti.
La sperimentazione deve permettere di verificare se l’attivazione del PEE consenta il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’art.21 del decreto legislativo n.105/2015, ovvero: controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni; mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile; informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; provvedere, sulla base delle disposizioni vigenti, al ripristino ed al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
L’attività di sperimentazione consente:
la verifica delle azioni previste dal piano; la verifica e il miglioramento delle capacità operative del personale coinvolto; la verifica della correttezza delle procedure previste per gli stati di attuazione del piano.
Al fine di rendere efficace la sperimentazione è necessaria la condivisione degli obiettivi con tutti gli attori indicati nel PEE. L’istituzione di un tavolo tecnico coordinato dalla Prefettura è lo strumento preferenziale per il coinvolgimento di tutti gli enti indicati nel PEE che partecipano al modello di intervento.
La sperimentazione è effettuata di norma tramite lo svolgimento di esercitazioni alle quali partecipano gli attori del PEE. Considerando le difficoltà pratiche nell’effettuare una esercitazione completa, ossia di verificare ogni singolo aspetto del piano, è possibile effettuare esercitazioni con livelli di complessità differenziata, ovvero strutturate su livelli diversi di attivazione delle risorse e coinvolgimento delle strutture operative e della popolazione nonché prevedere, per ciascuna di esse, la verifica di obiettivi parziali (generali, intermedi o specifici), rimandando la verifica di eventuali ulteriori obiettivi a successive esercitazioni. L’organizzazione, gli scenari e i metodi di realizzazione di una esercitazione che ne definiscono la tipologia vanno identificati sulla base delle capacità che si vogliono testare in riferimento all’addestramento già svolto oltre che sulla base delle risorse disponibili per l’esercitazione stessa. Le varie tipologie di esercitazione possono essere ripartite in due grandi gruppi: le discussion-based e le operations-based. Elemento di base, propedeutico ad ogni esercitazione, è la conoscenza del PEE e del ruolo che ciascun soggetto è chiamato a svolgere. Le esercitazioni discussion-based sono effettuate per posti di comando, senza il coinvolgimento di personale, di mezzi operativi e della popolazione. Esse consentono agli interessati di acquisire familiarità con i contenuti del PEE e delle procedure previste (attivazione dei vari stati di attuazione dei piani di emergenza esterna, piani operativi, etc). Tale tipologia di esercitazione è organizzabile in tempi ridotti e prevede un minore utilizzo di risorse umane ed economiche. Le esercitazioni operations-based sono effettuate o attraverso prove di soccorso anche congiunte (senza il coinvolgimento della popolazione) o su scala reale (con il coinvolgimento della popolazione). Esse consentono, altresì di valutare l'idoneità delle azioni previste dai piani, con particolare riferimento, ad esempio, ai ruoli ed alle responsabilità.
Livello A - per posti di comando (tipo Table Top) parziale: consente il confronto sulle procedure di intervento dei singoli enti e strutture, di testare il flusso delle comunicazioni per l’attivazione del PEE ed altri obiettivi quali, ad esempio, l’attivazione simulata di procedure di intervento specifiche. E’ generalmente rivolta a funzionari di livello superiore per consapevolizzarli a pieno sulle procedure di attivazione del PEE, prima di condurre una esercitazione per posti di comando completa, ovvero allargata a tutte le fasi di attuazione relative agli stati di attenzione, preallarme, allarme-emergenza e cessato allarme e relative procedure del PEE previste nel livello successivo (Table top completa).
Va considerato, inoltre, che la gradualità dei livelli A, B, C e D delle esercitazioni è solo un ausilio per una più efficace sperimentazione dei PEE e che comunque è possibile effettuare direttamente una esercitazione di livello D senza necessariamente attuare i livelli A, B e C.
fonte: MinAmbiente.it
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