FAQ 2017 - domande frequenti
Faq Cantieri Edili
-Devo eseguire delle ristrutturazioni che riguardano la mia abitazione. Quali comunicazioni o domande di autorizzazione devo inviare allo SPISAL dell'azienda ULSS?
R. Premesso che non deve essere richiesta nessuna autorizzazione allo SPISAL, si prospettano due casi in cui è necessaria la notifica:
- Se nella ristrutturazione interviene un'unica impresa (non si considerano i lavoratori autonomi), è obbligatoria la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs 81/08 quando l’entità dei lavori presunta è uguale o superiore ai 200 uomini – giorno.
- Se intervengono, anche in tempi diversi e non contemporaneamente, più imprese, è obbligatoria la notifica preliminare.
Nelle stesse situazioni in cui è obbligatoria la notifica, è obbligatoria anche la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'opera. In ogni caso, il committente ha l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo prima dell'affidamento dei lavori. Gli obblighi del committente sono previsti dall'art. 90 del D.Lgs 81/08.
AL DI FUORI DELLE SITUAZIONI SOPRA INDICATE, NESSUNA SEGNALAZIONE E' DOVUTA ALLO SPISAL DA PARTE DEL COMMITTENTE, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
D. Chiediamo cortesemente un riscontro/interpretazione in riferimento a quanto sotto.
L’articolo 88, comma 2, lettera g-bis) con le modifiche introdotte dalla Legge 98/2013 afferma che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
Come deve essere letto/interpretato l’inserimento del limite dei dieci uomini-giorno? L’eliminazione dal campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV vale solo per tutte le attività comunque finalizzate alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, e quindi tale finalità è vincolante, oppure a tutte le attività che comportino una durata inferiore ai dieci uomini-giorno? Oltre ovviamente al fatto che non debbano esporre i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI.
R. E’ parere dello scrivente servizio che l’entità di 10 u/g, indicato dalla Legge 98/13, sia da riferirsi al cantiere nel suo complesso e non alla singola impresa. Infatti, la non applicabilità del Capo I del Titolo IV comporterebbe anche l’esenzione dalla nomina dei Coordinatori per la sicurezza del cantiere stesso che, se nominato, avrebbe l’obbligo di valutare il POS di tutte le imprese esecutrici. Si precisa che deve sussistere contemporaneamente anche il requisito del tipo intervento finalizzato alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Si sottolinea infine che il Capo II del Titolo IV non è interessato da tale esclusione e resta pertanto applicabile in tutti i contesti definiti dall’art. 105 del D.Lgs. 81/08. NOTA BENE: A seguito della Legge Europea n. 115 del 29 luglio 2015, l'articolo 88, comma 2, lettera g-bis) è stato modificato. Allo stato attuale le disposizioni del Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 non si applicano "ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X".
Quindi l'esclusione interviene solamente se gli impianti citati non comprendono lavorazioni che interessino una struttura, indipendentemente dalla durata.
D. con la presente sono a chiedere se il committente può affidare lavori ad una ditta individuale artigiana (lavoratore autonomo) che fa opere edili ma che risulta essere debitrice nei confronti di INPS ed INAIL per una parte del dovuto 2013 pertanto non ha DURC regolare; per contro però possiede documentazione comprovante la rateizzazione richiesta a tali Enti che confermano quindi che sta pagando il pregresso saltato.
Può tale lavoratore lavorare? E' comunque passibile di sanzione nel caso di controlli?
R. L’obbligo del DURC è previsto dall’allegato XVII ed è inderogabile. Pertanto il lavoratore autonomo può pagare a rate ma nel frattempo non può lavorare in cantiere finchè non ha estinto il debito e non è in possesso del DURC.
D. Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento privato in cui parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, posatore di piastrelle) è necessario il PSC.
R. Si conferma che nella tipologia di lavori descritta non sussiste l’obbligo, ai sensi dell’art. 90, c 3 e 4, della nomina del Coordinatore per la sicurezza e di conseguenza nemmeno della redazione del PSC. Infatti tale obbligo decorre con la presenza di più imprese, mentre il lavoratore autonomo non è da considerarsi impresa.
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D. Nel caso di un’impresa edile ... non iscritta alla cassa edile perché ha personale solo impiegatizio che svolge attività "commerciale" (cioè trova lavori, acquista materiale e subappalta la sola manodopera ad altre aziende), e che non è mai in cantiere se non per eseguire misure o rilevamenti ma mai eseguendo fisicamente i lavori …. nel cantiere che opera una sua ditta subappaltata è necessario il Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione dei lavori con notifica preliminare, PSC, POS … essendo "impresa affidataria" dell'opera o, non eseguendo i lavori, la ditta in subappalto è considerata come unica impresa presente?
R: Si premette che un’impresa affidataria, ai sensi dell’art. 97 del DLgs 81/08, deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC (se presente). Di conseguenza deve avere nel suo organico personale in possesso di adeguata formazione e capacità organizzative. Inoltre è condiviso dal Coordinamento delle Regioni che il possesso di capacità organizzative obbliga l’affidataria ad essere presente con proprio personale in cantiere per assolvere i compiti di vigilanza, verifica e coordinamento di cui all’art. 97.
Per quanto riguarda la nomina del Coordinatore, questa è necessaria qualora operino più imprese esecutrici (art. 90, c.3 e c.4 DLgs 81/08).
Per quanto riguarda l’obbligo del POS per un’impresa affidataria, le indicazioni non sono uniformi in quanto, secondo l'art. 97, c.3, lett. b), "Datore di Lavoro dell'impresa affidataria deve ... verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio … (omettendo "se dovuto"), mentre il sopra citato art. 90 c.3 e c.4 specifica che è necessaria la presenza di più imprese esecutrici perché sia obbligatoria la nomina del Coordinatore, il che fa presupporre l'assenza di rischi da lavorazioni relativamente al ruolo di affidataria non esecutrice.
Altri articoli che possono influenzare la risposta sono:
- art. 92 c.1 lett. b): … CSE … verifica l'idoneità del POS … valutando le proposte delle imprese esecutrici … verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
- art. 96 c.1 lett. g): datori di lavoro delle imprese affidatarie e esecutrici … redigono il POS …;
- art. 89 c. 1 lett. h): POS: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige …;
- all XV punto 3.2.1: POS è redatto a cura del datore di lavoro delle imprese esecutrici …
Teniamo inoltre presente che nella pubblicazione commentata "Il Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro", edito per conto della Regione Veneto, nel commento preliminare al Titolo IV, nel capitolo "Impresa esecutrice" è riportato: … agli obblighi di cui sopra si aggiunge quello di redigere il POS (art. 96 c.1 lett. g), che però rimane per definizione indelegabile e a carico del solo datore di lavoro dell'impresa esecutrice (art. 89 c. 1 lett. h).
Ciò premesso, riteniamo che l’impresa affidataria debba redigere il POS se ha suo personale in cantiere e relativamente alle attività effettivamente svolte da questo personale (inclusi i rischi connessi all’attività di controllo).
D. Dopo aver discusso il Pos con il nostro personale e le misure di sicurezza da adottare negli interventi, abbiamo deciso di non stampare il Piano Operativo di Sicurezza ma di renderlo disponibile e consultabile nello smartphone del preposto, senza utilizzare la carta. Questo atto costituisce motivo di sanzione in caso di controllo da parte vostra?
R: Premesso che il POS è una valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 17 c.1 lett. a), esso può essere tenuto anche su supporto informatico, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. p). L’art. 53 contiene le disposizioni per la tenuta della documentazione, anche su supporto informatizzato e definisce i criteri di memorizzazione e accesso; visto il contenuto di questo articolo, non si ritiene che lo smartphone del preposto sia un supporto idoneo in assenza dei requisiti indicati come unico documento disponibile.
D. Il 90% dei nostri interventi in quota si svolgono sul tetto di abitazioni, condomini, aziende e terminano entro le 4 ore uomo e senza la presenza di altre aziende. E’ previsto nel decreto legge “Misure per la crescita economica” la non compilazione del POS per questi lavori in quota di piccola entità?
R: L’esonero dalla compilazione del POS è previsto soltanto se i lavori sono relativi alla posa di impianti o finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi con durata presunta non superiore a 10 u/giorno, a condizione però che i lavoratori non siano esposti a rischi particolari di cui all’allegato XI del DLgs 81/08.
D. Lavoro in una ditta che esegue manutenzioni sulle coperture … in caso di presenza di linea vita dove agganciarsi che non danno la certezza di trattenuta, … dovendo affidare la mia vita a questi dispositivi … come posso sapere se la linea vita è a norma e, se noto che non è potenzialmente sicura, a chi devo fare segnalazione per impedirne l’uso anche ad altre persone?R: Deve richiedere al proprietario o all’utilizzatore dell’edificio, la certificazione delle linee vita, compresa la dichiarazione di corretta installazione rilasciata dall’installatore. Verifichi poi la periodicità prevista dal fabbricante per le manutenzioni e se queste sono state eseguite regolarmente. Se non può controllare con certezza quanto sopra o se comunque permangono dei dubbi, prima di salire pretenda dal committente una verifica da parte di tecnico abilitato con esito scritto.D. Vorrei dei chiarimenti in merito alla notifica preliminare ex DLgs 81/08 art 99 c 1 all. XII …
Devo ristrutturare un appartamento e sono in procinto di affidare ad uno studio professionale l'incarico di seguire i lavori … Ci saranno più ditte che opereranno per circa 3 mesi per un importo stimato complessivo tra i 50mila e i 60mila euro. Ho intenzione di usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie. A tal riguardo, per non perdere la possibilità di richiedere le detrazioni, viene ripetuto in più punti l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva all'ASL prima dell'inizio dei lavori. Lo studio a cui mi sono affidato mi ha detto quanto segue: "la normativa sulla sicurezza dei cantieri (DLgs 81/08) dice che, in caso di cantieri privati senza permesso di costruire con importo lavori sotto i 100mila €, non vi sia obbligo di designare il coordinatore che redige il piano di sicurezza. In assenza di tale presupposto (ovvero cantiere senza piano di sicurezza) non vi è l’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’ASL e alla direzione provinciale lavoro, ma basta verificare l’idoneità delle imprese e trasmettere la relativa documentazione al comune". E' corretto quanto affermato dallo studio?R: Se intervengono, anche in tempi diversi e non contemporaneamente, più imprese, sono obbligatorie:1. notifica preliminare (art. 99)
2. nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore in fase di esecuzione dell'opera.
3. in ogni caso, il committente ha l'obbligo della valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o del lavoratore autonomo prima dell'affidamento dei lavori. Gli obblighi del committente sono previsti dall'art. 90 del DLgs 81/08.
La previsione dell’art. 90 c 11 (lavori al di sotto di 100.000 euro da lei citati) riguarda esclusivamente la nomina del coordinatore in fase di progettazione; è comunque obbligatoria la nomina del coordinatore per l’esecuzione che deve redigere il piano di sicurezza e coordinamento; anche in questi casi è obbligatoria la notifica preliminare. D. Riguardo la LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2015 N.4, non è ancora chiaro se la stessa ha reintrodotto l'obbligo di adottare misure preventive e protettive negli edifici dal momento che il comma 2 recita che "il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive". Attualmente vi sono comuni che chiedono la progettazione delle misure previste dalla norma con gli interventi edilizi, altri invece rimangono in attesa che si pronunci il consiglio regionale per quanto sopra.R. La stessa L.R. in oggetto, al comma 4 bis riporta: “le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2”. Quindi l’entrata in vigore di quanto riportato al comma 1 bis è vincolata all’emanazione di nuove istruzioni tecniche. Nel frattempo vale quanto detto nella L.R. 28/2014. Resta comunque l’obbligo di OPERARE IN SICUREZZA in caso di intervento secondo le indicazioni previste dal fascicolo tecnico (ove presente) e comunque imposte dal DLgs 81/08.D. Premesso che in campo edile un lavoratore autonomo (ditta individuale) non può subappaltare ad un altro lavoratore autonomo, mi chiedo se una società di persone (sas o snc) possa invece subappaltare ad altre imprese individuali o ad altre società.
R. La società di persone rientra nella definizione di impresa, pertanto può effettuare appalti (previa verifica dei requisiti tecnico professionali dell’impresa o lavoratore autonomo a cui sub-appalta i lavori, con l’autorizzazione del committente, come disposto dal codice civile). La società può assumere anche il ruolo di impresa affidataria a condizione che sia in possesso dei requisiti tecnico professionali e sia in grado di garantire l’obbligo di coordinare gli interventi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs 81/08 e di vigilare sugli aspetti organizzativi con personale adeguatamente formato (art. 97).
D. Un'impresa costituita da due soci (SNC) senza dipendenti che opera in cantiere ha l'obbligo di predisporre il POS o essendo entrambi datori di lavoro possono essere considerati alla stregua dei lavoratori autonomi ?
R. I soci sono equiparati ai lavoratori in base all'art. 2 comma a) del DLgs 81/08. Pertanto l'azienda è soggetta a tutti gli obblighi, compresa la redazione del POS.
D. L'impresa familiare ha l'obbligo di redigere il POS quando opera in cantiere ?
R. In base all'art. 96 comma 1 del DLgs 81/08, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola azienda, c'è l'obbligo di predisporre il POS. Se nel cantiere operano più imprese, il POS deve essere trasmesso al coordinatore per la sicurezza. L’obbligo di redigere il POS si applica anche quando l’impresa familiare svolge attività lavorativa in cantieri temporanei o mobili; in questo caso però, sarà consentita la stesura “in forma semplificata”, non dovendo riportare ad esempio i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio, RSPP.D. La documentazione relativa al Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatta ai sensi della legge n. 81/2008 e completa di tutti i documenti allegati, può essere sostituita da un supporto informatico (esempio CD, o chiavetta USB o qualsiasi altro tipo di supporto) che contenga copia di tutta la documentazione, al fine di essere messa a disposizione degli organi di vigilanza in caso di verifiche o controlli ?
R. Ai sensi dell’art. 53, c.5 del D.Lds. 81/08, ma anche secondo quanto riportato negli articoli 18, c.1 lett. o) e 28, c.2 il Documento di Valutazione dei Rischi e di conseguenza anche il POS, possono essere tenuti su supporto informatico. E’ altresì vero che esso deve poter essere consultato nel corso del sopralluogo dagli organi di vigilanza, nonché essere tempestivamente messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori. Inoltre può essere rilevante ai fini della sicurezza renderlo consultabile anche da alcune figure del cantiere (preposti, direttore dei lavori, …). Di conseguenza gli eventuali supporti informatici dovranno poter essere letti da strumentazione presente nel cantiere stesso (sempre qualora non si volesse produrre una stampa); si ricorda inoltre, che in caso di documentazione su supporto informatico, la data certa dovrà essere attestata tramite le procedure applicabili allo stesso. Tuttavia il sistema utilizzato deve avere i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 53, cosa che ci sembra di difficile fattibilità con le soluzioni proposte in cantiere.
Fonte: Azienda usl 9 Treviso