Cassazione Penale, Sez. Fer., 28 settembre 2020, n. 26813 - Attestato di formazione datato 2008 e mancanza di aggiornamento formativo. Iter di estinzione del reato

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2020


Con sentenza del 28 giugno 2019, il Tribunale di Civitavecchia condannava F.D. alla pena di euro 1.200 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. C) del d.lgs. n. 81 del 2008 (capo C della rubrica, mentre per gli altri reati interveniva assoluzione), reato a lui contestato perché, quale legale rappresentante della ICPL s.r.l. , ometteva di assicurare alla dipendente P.D. una formazione adeguata in materia di sicurezza con riferimento alle mansioni svolte; fatto accertato in Civitavecchia tra il 30 dicembre 2014 e il 4 settembre 2015.
2. Avverso la sentenza del Tribunale laziale, F.D., tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto appello, sollevando tre profili di censura, con quali contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato.
In primo luogo, la difesa osserva che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato e della teste C.L., oltre che della prova documentale costituita dal verbale dell'ASL Roma F del 10 agosto 2015, nonché dei certificati medici a carico di P.D. del 12 novembre 2013 e del 3 settembre 2014; dopo aver sollecitato l'acquisizione della documentazione indicata agli allegati 1, 2 e 3, la difesa invoca la inevitabilità dell'errore compiuto dall'imputato, ai sensi dell'art. 5 cod . pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364 del 1988, evidenziando che il d. lgs. n. 81 del 2008, agli art. 37 e 55, prevede un articolato meccanismo sanzionatorio, che unisce all'imposizione di prescrizioni in tema di sicurezza anche sanzioni in via amministrativa, nonché conseguenze penali.
Orbene, ricorda la difesa, a F.D. era stato consegnato, in data 30 gennaio 2015, un verbale di contravvenzione contenente una serie di contestazioni, venendo così impartite a suo carico varie prescrizioni, il cui adempimento sarebbe stato funzionale alla definizione amministrativa degli illeciti.
In effetti, il 10 agosto 2015, lo stesso ente ispettivo accertava l'eliminazione della violazione contestata (il non aver assicurato una formazione adeguata alla dipendente P.D.) e l'adempimento della prescrizione di cui al punto 3, per cui F.D. veniva ammesso al pagamento della somma di 1.424,80 euro. Ora, la scarsa chiarezza della normativa di riferimento, che rinvia al d.lgs. n. 758 del 1994 e prevede un sistema sanzionatorio così articolato, sia pur ispirato da evidenti finalità deflative e ripristinatorie, avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata dal Tribunale, in quanto all'imputato non era stato fatto comprendere che, pur avendo assolto le prescrizioni e pur essendogli impartito il pagamento di una sanzione, poteva subire un autonomo procedimento penale.
Sotto altro aspetto, si deduce che il complesso sanzionatorio scaturente dal combinato disposto del d.lgs. n. 758 del 1994 e n. 81 del 2008 consente in concreto una duplicazione dell'aspetto punitivo, il che violerebbe il principio del ne bis in idem, per come interpretato sia dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento è alla sentenza Sez. Un. n. 34655 del 2005), sia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sono richiamate tra le altre la sentenza "Engel e altri c. Paesi Bassi" del 1976 e la sentenza "Orturk c. Germania" del 1984).
Nel merito, la difesa osserva che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che la P.D. non aveva mai mantenuto una stabile mansione all'interno dell'azienda, avendo manifestato in più circostanze problemi di salute che non avevano consentito di individuare per lei una collocazione idonea, tanto più alla luce delle limitazioni allo svolgimento del lavoro per lei riscontrate.
Infine, la difesa lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere concesse in considerazione del corretto contegno processuale di F.D., il quale, oltre ad aver adempiuto alle prescrizioni impostegli, si era sottoposto ad esame, chiarendo ogni aspetto della vicenda.



Diritto




Premesso che l'impugnazione proposta (appello) deve essere convertita in ricorso per cassazione, avendo la sentenza impugnata condannato l'imputato alla sola pena dell'ammenda, deve osservarsi che la predetta impugnazione è inammissibile, perché manifestamente infondata.
1. In via preliminare, deve osservarsi che la valutazione sulla sussistenza della fattispecie per cui si procede non appare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, non solo per gli evidenti limiti di autosufficienza dell'impugnazione nel richiamo a elementi probatori il cui contenuto non è stato riportato, ma anche e soprattutto perché il Tribunale, nella ricostruzione delle singole condotte addebitate all'imputato, non tutte ritenute penalmente rilevanti, ha compiuto un'esauriente disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando in particolare, per quanto concerne la fattispecie de qua, le verifiche compiute nel dicembre 2014 dal Dipartimento di prevenzione di Civitavecchia all'indomani della denuncia di malattia professionale presentata da P.D., dipendente della società ICPL s.r.l., amministrata da F.D..
In sede ispettiva, veniva accertato in particolare che la P.D., assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un'adeguata formazione, risalendo al 2008 l'attestato di formazione ad essa relativo.
L'obbligo di aggiornamento formativo (parametrato in 5 anni dall'accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) era stato dunque violato, per cui legittimamente è stata ritenuta ravvisabile la violazione sanzionata dagli art. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. C) del d.lgs. n. 81 del 2008, dovendosi solo aggiungere che l'assegnazione di mansioni diverse alla dipendente P.D., lungi dall'avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l'esigenza di assicurare alla stessa un'attenta formazione sui rischi connessi all'attività svolta. Ciò posto, occorre rilevare che, una volta riscontrata la violazione contestata al capo C, l'ufficio ispettivo dell'Asl Roma F, con verbale del 30 gennaio 2015, notificato all'interessato in pari data, ha tra l'altro impartito al datore di lavoro la prescrizione di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente P.D. una formazione adeguata rispetto alle mansioni svolte o da svolgere, con la precisazione che l'eliminazione delle violazioni accertate era il presupposto per l'ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa, dal cui tempestivo versamento (da operare entro 30 giorni dalla data di ammissione al pagamento) sarebbe scaturita l'estinzione della contravvenzione,- secondo lo schema procedimentale delineato dall'art. 24 del d. lgs. n. 758 del 19 dicembre 1998.
L'imputato, dunque, è stato messo in condizione di comprendere perfettamente il peculiare meccanismo estintivo del reato previsto dalla normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per cui, a fronte di chiara illustrazione in sede ispettiva dei presupposti necessari per scongiurare l'avvio del procedimento penale, alcun vulnus conoscitivo appare ravvisabile in danno di F.D..
Del resto, dalla stessa impugnazione si evince che l'attività formativa è stata assicurata alla dipendente solo nel maggio 2015 (oltre quindi il termine di 10 giorni fissato dal personale dell'Asl) e, soprattutto, la difesa non ha dimostrato l'avvenuto versamento della sanzione amministrativa, per cui l'esercizio dell'azione penale appare riconducibile solo al mancato compimento da parte dell'interessato delle iniziative idonee a consentire l'estinzione del reato.
Sotto tale profilo, peraltro, oltre a doversi escludere lesioni del diritto di difesa in punto di inevitabilità dell'errore, appaiono altresì inconferenti le censure in ordine alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, atteso che il meccanismo prefigurato dal d. lgs. n. 758 del 1994, proprio alla luce della richiamata esigenza di assicurare l'effettività dell'osservanza delle cautele preventive in tema di sicurezza sul lavoro, è volto proprio a evitare duplicazioni punitive, prevedendosi, anche in un'ottica deflattiva, la possibilità di evitare l'inizio del procedimento penale, nel caso in cui siano rispettate dal trasgressore le prescrizioni impartite e sia di seguito operato dall'interessato il versamento della sanzione pecuniaria.
2. In definitiva, il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato al capo C non presta il fianco alle censure difensive, che invero si risolvono o nella proposta di una rilettura alternativa del materiale probatorio, non consentita in questa sede, a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata razionale e coerente con le prove acquisite, o comunque nella segnalazione di asseriti profili critici di una disciplina di settore che, in realtà, non comporta in sé alcuna forma di compromissione del diritto di difesa.
3. Anche rispetto al diniego delle attenuanti generiche, infine, la pronuncia impugnata resiste alle obiezioni difensive, avendo il giudice monocratico sottolineato al riguardo l'assenza di aspetti meritevoli di positiva considerazione, rimarcando altresì le precedenti· condanne annoverate da F.D. nel suo · certificato penale, non potendosi sottacere, in ogni caso, che il Tribunale ha optato per la sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, fissando la pena in misura pari al minimo edittale (euro 1.200 di ammenda), per cui deve escludersi che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di particolare rigore.
4. Alla stregua delle considerazioni svolte, l'impugnazione proposta nell'interesse di F.D., previa conversione in ricorso per cassazione, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.



P.Q.M.



Qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 18/08/202



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