Cassazione Penale, Sez. 4, 31 ottobre 2019, n. 44405 - Omessa manutenzione dei dispositivi di blocco dei cancelli di accesso al macchinario. Reato estinto per intervenuta prescrizione

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto


1. Con sentenza emessa in data 23/10/2018, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lucca con cui M.M. è stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose, aggravato dalla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Al M.M., delegato per la sicurezza nello stabilimento della soc. Mapedo, era contestato di avere, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per colpa specifica consistita nella violazione dell'art. 71, comma 4, lett. a) del d.lgs. 81/08, cagionato lesioni personali al dipendente G.M., consistite in un trauma da schiacciamento del terzo e quarto dito della mano sinistra. Nella imputazione si addebitava al ricorrente di non avere provveduto alla manutenzione dei dispositivi di blocco installati ai cancelli di accesso del macchinario che confezionava i pacchi di carta igienica.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato perché costui aveva tollerato una prassi non conforme alla normativa di sicurezza. Si era invero accertato che il dipendente, come già accaduto in passato, per disincagliare un pacco, aveva inserito la mano nel macchinario senza provvedere ad azionare il pulsante di blocco.
La Corte di appello confermava l'impianto argomentativo del Tribunale ed i profili di responsabilità individuati nella sentenza di primo grado, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa che aveva affermato di avere, anche in precedenti occasioni, posto in essere la predetta manovra al fine di guadagnare tempo.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi d'impugnazione.
I) Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza. Nel capo di imputazione, segnala la difesa, era addebitato all'imputato di non avere provveduto alla manutenzione dei sistemi di blocco installati ai cancelli di accesso alla linea carta igienico-industriale. L'imputato è stato condannato per un fatto diverso. Al momento dell'infortunio, infatti, i dispositivi di blocco ai cancelletti di accesso non esistevano. La macchina era dotata di altri dispositivi di sicurezza, previsti a livello europeo e nessuno aveva imposto alla società di adottare ulteriori accorgimenti.
Come è noto, la correlazione tra accusa e sentenza è condizione necessaria per l'esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame si sarebbe realizzata la violazione degli arti. 516, 518 e 522 cod. proc. pen. e sarebbe stato impedito il pieno esercizio del diritto di difesa.
II) Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 20 d.lgs. 81/08. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del comportamento avventato del lavoratore il quale era ben consapevole dei rischi a cui si esponeva nel porre in essere la manovra descritta, avendo ricevuto adeguata formazione in proposito.
Con memoria depositata nei termini, la difesa ha ribadito le doglianze espresse nel ricorso ponendo l'accento sulla insussistenza del nesso causale.


Diritto


1. Osserva preliminarmente la Corte come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione. E' invero maturato il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data di consumazione del reato (21/10/2011). Calcolando tale termine, in assenza di cause di sospensione della prescrizione, non rilevate dalla lettura degli atti, il reato risulta estinto il 21 aprile 2019.
Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, non presentando l'impugnazione profili di inammissibilità suscettibili di incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
E’ il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della intervenuta estinzione del reato.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato.
Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere, il reato ascritto al ricorrente, estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2019


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