Cassazione Penale, Sez. 4, 04 novembre 2019, n. 44672 - Infortunio durante i lavori di disinfestazione della costa. Mancanza di formazione, sorveglianza sanitaria e DPI

sentenze cassazione sicurezza lavoro
2019

Fatto

1. La Corte d'appello di Potenza, in data 9 febbraio 2018, ha parzialmente riformato - dichiarando estinti per prescrizione i reati di cui ai capi A e B e rideterminando la pena quanto al capo C - la sentenza, nel resto confermata, con la quale il Tribunale di Lagonegro, in data 24 luglio 2014, aveva condannato G.DL. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (capo C), contestato come commesso in Maratea il 15 luglio 2009 in danno di I.S. (costituitosi parte civile), oltreché ai reati contravvenzionali di cui ai capi A e B (dichiarati prescritti con la citata sentenza d'appello).
Al G.DL. é - in estrema sintesi - contestato, nella sua qualità di datore di lavoro del I.S. ed amministratore unico della ditta Euroeco S.r.l. corrente in Rionero in Vulture, di avere omesso di adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, nonché di avere omesso di fornire ai dipendenti i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e di sottoporli alla necessaria sorveglianza sanitaria in relazione ai lavori di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione della costa tirrenica ricadente nel comune di Maratea. In tal modo, sempre secondo l'editto imputativo, accadeva che il I.S., addetto all'espletamento dei suddetti lavori, in seguito a un intervento presso la spiaggia di Maratea riportava lesioni personali gravi, consistite in arresto cardiocircolatorio secondario da intossicazione da esteri fosforici, nonché stato di insufficienza respiratoria secondaria con esiti di stenosi laringea trattata chirurgicamente e reputate conseguenti all'uso di un irrigatore di sostanze chimiche non perfettamente funzionante ed utilizzato dal I.S. senza l'ausilio di dispositivi di protezione individuale, senza essere sottoposto a sorveglianza sanitaria per l'accertamento dell'idoneità specifica alla mansione e senza essere a conoscenza (per carenza di formazione e informazione specifica) dei rischi dell'attività lavorativa svolta.
Nell'ambito del giudizio d'appello, la Corte lucana superava in via preliminare - dichiarandole infondate - le questioni in rito articolate dalla difesa dell'imputato appellante, con particolare riguardo alla dedotta nullità del decreto di citazione a giudizio per mancato espletamento dell'interrogatorio dell'indagato nel termine di 30 giorni; al fatto che la lista testimoniale della parte civile era stata depositata prima della costituzione in udienza; alle decisioni del Tribunale in ordine all'ammissione dei testi, reputate dall'appellante tali da avvantaggiare la parte civile; al rigetto dell'istanza di rinvio per impedimento dell'Imputato, all'udienza del 24 luglio 2014. Nel merito la Corte distrettuale ha rigettato l'appello rilevando la mancata contestazione di alcuni elementi (l'entità delle lesioni, il nesso causale tra le stesse e l'uso dell'Irrigatore, la mancata fornitura dei mezzi di protezione); disattendendo la tesi difensiva secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto al di fuori del rapporto di lavoro intercorrente fra l'imputato e la parte civile; rigettando la richiesta di rinnovazione del dibattimento riferita alla trascrizione di una conversazione tra i congiunti dell'imputato e altro dipendente della Euroeco, di cui la Corte di merito non era in grado di apprezzare la rilevanza; e per il resto valorizzando le prove addotte dall'accusa, con particolare riferimento alla credibilità della testimonianza della parte civile e alla natura apocrifa delle firme di ricevuta dei dispositivi di protezione individuale, apparentemente riferibili al I.S..
2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il I.S., per il tramite del suo difensore di fiducia. Il ricorso, corredato da un'ampia premessa ricostruttiva della logica della decisione impugnata, é affidato a sei motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale, travisamenti della prova, omessa valutazione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla conferma della condanna, con particolare riguardo all'ammissione delle prove testimoniali articolate dalla parte civile, alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e all'acquisizione ed utilizzazione, senza il consenso della difesa, di una consulenza grafologica svolta nell'ambito di un giudizio di lavoro. Quanto ai testi addotti dalla parte civile, il ricorrente evidenzia che la costituzione di parte civile avvenne alla prima udienza dibattimentale, con la conseguenza che non poteva essere depositata dalla stessa parte civile la lista testimoniale di cui all'art. 468, comma 1, cod.proc.pen.; ciò a fronte dell'indebita decurtazione della lista testimoniale depositata dalla difesa dell'imputato, attraverso la quale il Tribunale aveva negato l'escussione di pregnanti testi a discarico, oltre a non aver proceduto neppure ad esame dell'Imputato. In tale ottica, prosegue l'esponente, era stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'accoglimento della richiesta di esaminare il G.DL., di procedere ad accertamento grafologico sulle firme del I.S. (il quale peraltro si era detto incerto in ordine all'autenticità di alcune di esse) e di sottoporre la persona offesa ad accertamento medico-legale onde accertare l'entità delle patite lesioni.
2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta in estrema sintesi violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al percorso argomentativo della sentenza impugnata a proposito del rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del 24 luglio 2014 da parte del Tribunale per legittimo impedimento dell'imputato che, in tale occasione, doveva essere sottoposto ad esame: impedimento la cui natura assoluta veniva certificata dal medico legale dott. C..
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge sostanziale e processuale, travisamento e mancata ammissione di prova decisiva, nonché vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di acquisizione del CD riproducente un colloquio fra tre soggetti da cui emergeva che il I.S. svolgeva lavori per privati all'insaputa dell'odierno ricorrente: la Corte di merito ha, sul punto, posto ad unico fondamento della decisione di rigetto la mancata produzione del testo della conversazione, a fronte dell'ammissione di prove d'accusa prive di rilievo o addirittura inutilizzabili.
2.4. Con il quarto motivo vengono proposte censure - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - in relazione alla credibilità accordata alla persona offesa I.S.: la Corte di merito esclude apoditticamente che il I.S. svolgesse anche lavori al di fuori delle sue mansioni all'interno della Euroeco oggetto di calendarizzazione, a fronte del fatto che il giorno dell'infortunio (15 luglio 2009) nessuna spiaggia, tanto meno quella di Maratea, doveva formare oggetto di intervento: gli interventi programmati, da eseguirsi con la vigilanza e il controllo del Comune di Maratea, erano previsti nelle giornate del 4, dell'11, del 18 e del 25 luglio 2009, ed erano modificabili solo su indicazione della Provincia di Potenza. In tal senso, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte territoriale, le dichiarazioni del teste G. (addetto comunale al solo controllo e alla sola vigilanza del servizio) non valgono a riscontrare la testimonianza del I.S., atteso che il G. non poteva disporre del I.S. a suo piacimento, ma poteva solo controllarne l'operato; e che, semmai, sarebbe il Comune di Maratea a dover rispondere dell'impiego del I.S. al di fuori di quanto convenuto con la Provincia e con la Euroeco. Quanto, infine, al riscontro asseritamente proveniente dalla consulenza grafologica acquisita agli atti, la stessa é, in primo luogo, inutilizzabile; e in secondo luogo non é confermata dallo stesso I.S., che anzi la mette in dubbio, la falsificazione delle firme oggetto della predetta consulenza.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge in relazione alla declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi A e B, per i quali doveva invece essere pronunziata decisione assolutoria nel merito, emergendo con evidenza l'innocenza del prevenuto: per quanto in particolare attiene al capo A, é stato dimostrato per tabulas che il I.S. fu adeguatamente addestrato, formato e informato in relazione alle attività da svolgersi, ai rischi conseguenti e alle strumentazioni fornitegli, come risulta dal contratto di lavoro da lui sottoscritto.
2.5. Con il sesto e ultimo motivo il deducente denuncia, infine, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e, in specie, alla dosimetria della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla conferma delle statuizioni civili.
3. All'odierna udienza il difensore di parte civile ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.




Diritto




1. Il primo motivo di ricorso é infondato.
Deve innanzitutto ritenersi corretto il richiamo della Corte di merito alla facoltà della parte civile, che si sia costituita in udienza dopo lo spirare del termine dilatorio per il deposito delle liste testimoniali, di chiedere prove ai sensi dell'art. 493, comma secondo, cod.proc.pen., salvo il diritto di controparte a chiedere l'ammissione di prove a confutazione delle stesse (giurisprudenza costante: oltre a Sez. 3, Sentenza n. 49644 del 06/10/2015, Rv. 265396, richiamata dalla Corte lucana, vds. anche ex multis Sez. 3, Sentenza n. 16868 del 08/03/2005, Di Giovannantonio e altro, Rv. 231983).
Perciò, nel caso di specie, pur a fronte della sostanziale mancanza di una lista testimoniale di parte civile (essendosi la stessa costituita dopo lo spirare del termine per il deposito delle liste testimoniali di cui all'art. 468, cod.proc.pen. e pur avendo la costituenda parte civile, per quanto é dato comprendere in atti, depositato irritualmente una lista prima di formalizzare in udienza la propria costituzione in giudizio), alla stessa parte, una volta costituitasi, non poteva essere preclusa la facoltà di indicare prove testimoniali che la stessa non aveva potuto tempestivamente (e validamente) richiedere: facoltà che, del resto, é ricavabile anche dal comma 4 del ridetto art. 468 cod.proc.pen., sulla quale non riverbera alcun effetto preclusivo il deposito di una lista testimoniale effettuato dalla stessa parte civile prima della formale costituzione della stessa all'udienza dibattimentale, atteso che é solo da quest'ultimo momento che la parte civile costituitasi era nelle condizioni di poter articolare richieste di prova.
Quanto alla riduzione delle liste della difesa operata dal giudicante, a proposito dei poteri conferiti al giudice nell'ammissione dei mezzi di prova, va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità la denuncia della violazione del diritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen. (in tal senso vds. Sez. 5, Sentenza n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Lanzafame, Rv. 267559).
Tanto osservato, nel motivo in esame risulta alquanto generica (e comunque non superabile sulla sola base dell'allegazione relativa a un presunto disequilibrio fra i mezzi di prova addotti dalle parti) la lagnanza de qua sotto il profilo della specificazione della rilevanza delle prove testimoniali indicate dalla difesa e non ammesse dal giudice, non bastando a tal fine la semplice definizione di dette prove come "pregnanti", salvo quanto si dirà in seguito a proposito delle più specifiche lagnanze sui mezzi di prova non ammessi; quanto invece all'esame dell'Imputato, a parte quanto si dirà oltre a proposito del suo allegato impedimento a comparire all'udienza del 24 luglio 2014, risulta in primo luogo dalla motivazione della sentenza impugnata che il G.DL. non si era fino ad allora presentato avanti il Tribunale di Lagonegro; in secondo luogo, emerge dagli atti (vds. in specie le argomentazioni riportate a pag. 2 della sentenza di primo grado) risulta che, mentre alle precedenti udienze l'impedimento del G.DL. per ragioni di salute era documentato come assoluto, tale non risultava quello attestato in riferimento all'udienza del 24 luglio 2014; del resto é ius receptum che la revoca disposta dal giudice di primo grado dell'esame, richiesto dal difensore, dell'imputato non comparso all'udienza, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, ben potendo l'imputato presentarsi in appello e rendere dichiarazioni, a norma dell'art. 523 cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 44945 del 11/10/2013, Mazzaferro, Rv. 257312).
Per quanto attiene invece alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, laddove essa era riferita alla richiesta di acquisizione di una trascrizione di una conversazione volta a comprovare che il I.S. avrebbe espletato lavori anche al di fuori delle sue mansioni all'interno della Euroeco, risulta in atti che la conversazione, intercorsa nel 2009, era stata trascritta con perizia asseverata in data 26 maggio 2014, e non può pertanto qualificarsi come prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, ma va piuttosto ascritta all'ipotesi generale di rinnovazione di cui al primo comma dell'art. 603 cod.proc.pen.. E' comunque corretta la motivazione resa dalla Corte distrettuale in ordine al rigetto della richiesta rinnovazione dell'istruzione in mancanza dell'assolvimento - da parte della difesa - dell'onere di comprovare l'esplicitazione delle ragioni della rilevanza di tale trascrizione, che tuttavia, per come si ricava in atti, non risultano essere state portate a conoscenza della Corte di merito.
Per quanto concerne le rimanenti richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disattese dalla Corte di merito, esse vanno a loro volta sicuramente inquadrate nell'ordinaria ipotesi di rinnovazione di prove ex art. 603, comma 1, c.p.p. (trattandosi di prove "nuove", in quanto non precedentemente assunte, e non di prove sopravvenute o scoperte successivamente al giudizio di primo grado).
Vale a questo punto la pena chiarire che, rispetto a tale fattispecie, trova la sua massima espansione il principio, affermato a più riprese anche dalle Sezioni Unite, in base al quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, é un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; in tema di rinnovazione di prove peritali, vds. Sez, 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062). Più recentemente, la stessa giurisprudenza apicale di legittimità ha riaffermato il principio in base al quale il principio di immediatezza non può essere usato per modificare la natura del giudizio di appello, sostanzialmente cartolare, e renderlo un novum ìudicium (Sez. U, Sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272431). Senza contare che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (da ultimo vds. Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337).
Nella specie, sulla scorta degli atti e di quanto riversato nello stesso motivo di ricorso, non é configurabile alcuna violazione di legge, né alcun vizio di motivazione da parte della Corte distrettuale, a fronte di un quadro probatorio che copriva tutti gli aspetti della vicenda ed escludeva la necessità di sviluppare temi di prova ulteriori in carenza dei quali il giudice dell'appello non potesse decidere allo stato degli atti.
La presunzione relativa di completezza e la natura eccezionale dell'integrazione probatoria in appello valgono anche per quanto riguarda la richiesta di perizia grafologica sulle firme apparentemente apposte dal I.S. in calce alle dichiarazioni di ricevuta dei dispositivi di protezione (sull'applicazione di tali principi anche alle richieste di perizia avanzate ex art. 603 cod.proc.pen., vds. per tutte Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999 Rv. 213637). Nella specie, del resto, non vi era alcuna necessità di colmare una lacuna costituita da un tema di prova inesplorato, atteso che era stata acquisita agli atti del giudizio una consulenza grafologica espletata in una causa di lavoro ed avente ad oggetto - a quanto é dato comprendere - le stesse firme; tale consulenza, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, é perfettamente acquisibile e utilizzabile, atteso il prevalente e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale é legittima l'acquisizione nel processo penale della consulenza tecnica depositata nel procedimento civile (ancorché non ancora definito con sentenza passata in giudicato), attesa la sua natura di prova documentale alla luce della nozione generale di documento contenuta nell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 15431 del 07/11/2017, dep. 2018, Busetti, Rv. 272551; Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 23/11/2011, dep. 2012, G. ed altri, Rv. 252127).
2. Il secondo motivo di ricorso é manifestamente infondato. E' noto che non può essere censurato in sede di legittimità il giudizio espresso dal giudice di merito che abbia disatteso un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, qualora tale giudizio sia sorretto da motivazione immune da vizi logici (Sez. 5, Sentenza n. 11859 del 11/01/2002, Villari, Rv. 221025; Sez. 1, Sentenza n. 9880 del 16/10/1996, Gelli, Rv. 206076); e tale é certamente quella riferita dalla Corte territoriale, che ha evidenziato come il detto certificato fosse stato disatteso dal Tribunale in quanto privo di indicazioni in ordine all'impossibilità dell'imputato di presenziare all'udienza. Era onere della parte sollecitare in quella sede il rinvio producendo un certificato idoneo a comprovare in allora tale impossibilità, mentre nessun obbligo aveva il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, priva dell'attestazione dell'assoluta impossibilità a comparire (Sez. 3, Sentenza n. 28547 del 29/05/2014, Rv. 259945). Quanto alla prospettazione della natura assoluta di tale impedimento, corredata da consulenza medico-legale in una con l'atto d'appello, é di tutta evidenza che, al più, essa poteva essere sottesa alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale; ma al riguardo é sufficiente osservare, in aggiunta alle considerazioni svolte in proposito in relazione al primo motivo di ricorso, che l'esame dell'Imputato non assunto in primo grado può essere ammesso ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen. soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che é onere della parte instante indicare e documentare (Sez. 2, Sentenza n. 37883 del 20/07/2017, Liuzzi, Rv. 271141; Sez. 2, Sentenza n. 36365 del 07/05/2013, Braccini e altri, Rv. 256875): onere che però non risulta assolto, né tanto meno documentato dal ricorrente, se non con formule generiche relative ai chiarimenti che egli avrebbe potuto fornire sulla vicenda (pag. 16 ricorso) del tutto inidonee a comprovare l'impossibilità di ricavare aliunde tali elementi chiarificatori.
3. Quanto al terzo motivo, esso é a sua volta manifestamente infondato, in relazione a quanto già osservato a proposito del primo motivo di ricorso (cui si rinvia a tal fine) in ordine ai limiti imposti alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla carenza di elementi contenutistici addotti dalla parte nel giudizio d'appello circa la conversazione di cui si intendeva sollecitare la trascrizione; a parte tale ordine di considerazioni, ed anche a voler prescindere dalle modalità di acquisizione della registrazione anzidetta, deve osservarsi che anche la stessa lettura della trascrizione in allegato 1 al ricorso é inidonea a fornire prova del fatto che l'"I.S." ivi menzionato sarebbe il I.S. e della natura delle prestazioni che costui avrebbe eseguito: tanto più che il contenuto della conversazione in esame é veicolato da terze persone di cui non é nota la qualità. Non può fra l'altro attribuirsi alla detta conversazione il carisma della "decisività" ai fini di cui all'art. 606 lett. d) cod. proc. pen., atteso che in tal senso deve ritenersi "decisiva" la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 4, Sentenza n. 6783 del 23/01/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
4. Il quarto motivo di ricorso mira inammissibilmente a confutare la valutazione delle prove operata nel giudizio di merito, sottoponendo a sindacato di legittimità - in termini non compatibili con il giudizio di cassazione - una lettura alternativa del materiale probatorio, in ordine al quale il pur succinto percorso argomentativo recepito nella sentenza impugnata - specie se valutato congiuntamente a quello della sentenza di primo grado, attesa la natura di "doppia conforme" rivestita dalla decisione di condanna - rende adeguatamente ragione dei motivi di ravvisata attendibilità della persona offesa e di riscontro al suo narrato. La Corte lucana, ben conscia della prospettazione dell'appellante - riproposta in sede di ricorso per cassazione - in ordine alla calendarizzazione degli interventi in esecuzione dell'accordo fra la provincia appaltante e la società appaltatrice (di cui il G.DL. era legale rappresentante), ha rilevato che il teste B.G., funzionario comunale, riferì in aula che oltre agli interventi programmati ne venivano svolti numerosi altri, specie d'estate e sulle spiagge; il fatto che lo stesso G. abbia dichiarato che era lui stesso a far eseguire al I.S. tali interventi su chiamata diretta non é escluso, come asserisce il ricorrente, dalla funzione di controllo e vigilanza attribuita nel ricorso al Comune e al suddetto funzionario, atteso che nella sua deposizione (richiamata nel corpo della motivazione della sentenza) il G. indica il Comune come ente attuatore dell'appalto aggiudicato dalla Provincia alla Euroeco, oltreché come soggetto incaricato della vigilanza sull'esecuzione dell'appalto stesso: del resto, il capitolato (art. 4: v. allegato 3 al ricorso) prevedeva che, fermo restando il numero totale degli interventi, questi ultimi potessero variare in base ad esigenze determinate dall'andamento stagionale e che di ciò doveva essere dato preavviso settimanale al Comune (artt. 5 e 13 capitolato).
Quanto all'utilizzabilità della consulenza grafologica, si rimanda alle considerazioni già svolte a tale proposito, con riguardo al primo motivo di ricorso; nel resto, le lagnanze riferite agli asseriti dubbi del I.S. circa l'autenticità o meno di talune firme si risolvono - come detto - in una sollecitazione, peraltro affatto generica, a rivalutare il materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
5. Quanto al quinto motivo, anch'esso é manifestamente infondato. Invero, come rilevato anche dalla Corte potentina e come del resto si comprende ancor meglio in base alle considerazioni che precedono, va esclusa l'esistenza di ragioni per una più favorevole formula di proscioglimento del G.DL. dai reati contravvenzionali a lui ascritti. E' noto del resto che, in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Ciò ovviamente vale anche per le dichiarazioni di avvenuta formazione professionale, la cui sottoscrizione risulta apocrifa in base alla più volte citata consulenza grafologica ritualmente acquisita in atti (v. pag. 6 sentenza).
6. Quanto al sesto motivo, basato su mere allegazioni circa la sconoscenza - da parte del G.DL. - del malfunzionamento dei dispositivi affidati al I.S., esso é infondato, a fronte del pur ermetico percorso argomentativo che assiste le statuizioni in punto di trattamento sanzionatorio e quelle civili. Premesso infatti che si versa in una situazione nella quale le lesioni riportate dal I.S. sono descritte come "gravi", la cornice edittale da prendere a base a tal fine é quella di cui all'art. 590, comma 3, cod.pen., in base alla quale la pena detentiva é della reclusione da tre mesi a un anno (in alternativa a quella della multa). Poiché nella specie la pena applicata é largamente inferiore al valore medio edittale, a fronte di un percorso motivazionale che rende chiaramente evidente il particolare disvalore della condotta del G.DL., vale il principio in base al quale, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non é necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo é desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, Sentenza n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949); per analoghe ragioni si sottrae a censure il diniego delle attenuanti generiche (cfr. in proposito Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).
7. Poiché però non tutti i motivi possono dirsi manifestamente infondati, e pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine prescrizionale indicati in atti, il reato di cui al capo C é ad oggi prescritto.
8. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.
Il ricorso va invece rigettato agli effetti civili e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalla costituita parte civile I.S.: spese che si liquidano come da dispositivo nei limiti del peti tu m.




P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali perché il reato é estinto per prescrizione; rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile I.S. per questo giudizio di legittimità, spese che liquida in euro duemiladiciotto,25 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 9 ottobre 2019.


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