Cassazione Penale, Sez. 4, 30 settembre 2021, n. 35816 - Infortunio durante la sostituzione del tubo flessibile nella benna della pala gommata: affidamento di operazioni di manutenzione di pericolosi macchinari a personale non specializzato e non formato
Fatto
1. La Corte di appello di Firenze il 17 giugno 2016, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Livorno il 10 dicembre 2012, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto - per quanto in questa sede rileva - anche G.G. responsabile dell'omicidio colposo di F.B. (capo A) e di lesioni colpose gravi in danno di B.G. (capo B), con violazione della disciplina antinfortunistica, fatti commessi il 14 novembre 2008, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili (omissis), con assegnazione alle stesse di provvisionale, invece, dichiarate le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2. Il fatto, in estrema sintesi, come ricostruito concordemente dai giudici di merito.
2.1. Nel primo pomeriggio del 14 novembre 2008 due dipendenti con mansioni di autisti della ditta "G. Autotrasporti s.a.s.", B.G. e F.B., sono stati incaricati dal capocantiere della ditta, R.F., di rimuovere e di sostituire un tubo flessibile che alimentava i cilindri di sollevamento della benna della pala gommata "caterpillar" della ditta, essendosi constatata una perdita di olio da tale tubo.
I due si sono messi al lavoro, mentre R.F. si è allontanato per un altro cantiere. B.G. ha iniziato a smontare il tubo dal lato posteriore (collocato in prossimità della ruota anteriore della pala) ma è riuscito a togliere una sola della quattro viti di collegamento, sicché ha chiesto aiuto al collega F.B., il quale, affermando di avere già più volte effettuato tale tipo di intervento, si è posizionato sotto il mezzo, sul lato destro, continuando a smontare il tubo e riuscendo a rimuovere altre due viti, sicché il pezzo, a questo punto, è rimasto attaccato tramite una sola vite; quindi F.B. si è portato davanti alla pale, tra i bracci della benna, per lavorare all'attacco anteriore del tubo flessibile ma improvvisamente è saltato il residuo bullone, ha ceduto l'attacco posteriore del tubo, l'olio idraulico è stato espulso e, in conseguenza, la benna si è abbassata repentinamente schiacciando F.B. e provocandone la morte. B.G., che era in posizione di attesa vicino al mezzo, vedendo il braccio della benna scendere, è saltato istintivamente giù dal dislivello a sinistra del mezzo, fratturandosi una gamba.
2.2. Sono stati ritenuti responsabili della morte e delle lesioni sia G.G., in veste di datore di lavoro - legale rappresentante della ditta "G.G. Autotrasporti sas", ditta impegnata nei lavori di movimentazione dello scarto del calcare ammucchiato nei piazzali dello stabilimento "Solvay Chimica Italia", e R.F., in qualità di capocantiere della "G.G. Autotrasporti", quindi di preposto, e di responsabile della manutenzione di tale ditta.
2.3. Si è ritenuto che la perdita di olio fosse già stata posta a conoscenza di R.F. già da alcuni giorni e che il macchinario in questione non fosse tenuto in buono stato di efficienza.
Si è considerato da parte dei giudici di merito gravemente imprudente ed in violazione di specifici precetti del d. lgs. n 81 del 9 aprile 2008 (artt. 18 e 71), avere affidato a dei semplici autisti (B.G. era il conducente del caterpillar in questione, con il quale si caricavano i camion con gli scarti di calcare rimanente sul piazzale dello stabilimento; F.B. era l'autista di un'altra macchina operatrice con cui si movimentava il carbone in una zona adiacente), addetti ad altre mansioni ed inesperti, non adeguatamentè formati né informati, un'operazione che era complessa e pericolosa e che richiedeva necessariamente specifiche competenze tecniche, che i due non possedevano. In particolare, si sarebbero dovuti tenere i bracci della benna o bloccati in alto tramite appositi meccanismi oppure poggiare la benna a terra ovvero anche su di un terrapieno.
Si è riconosciuta esistente da parte dei giudici di merito una prassi aziendale nel senso, in presenza di guasti, di non fare intervenire sempre dei meccanici esterni ma di tentare, prima, di riparare i vari problemi con il personale interno, salvo che per macchinari in garanzia o per guasti che richiedevano attrezzature specifiche (v. p. 7 della sentenza impugnata).
Ed al riguardo si è ritenuto che, non avendo mai la ditta formato i propri autisti anche quali manutentori, il datore di lavoro G.G. ne fosse a conoscenza ed approvasse tale procedura, che consentiva un notevole risparmio di tempo e di denaro, evitandosi di pagare ditte di manutenzione esterne (v. pp. 8 e 10 della decisione impugnata).
2.4. La sentenza nei confronti di R.F. è divenuta irrevocabile.
G.G., invece, ha presentato ricorso i cui motivi si passa a riassumere.
3. Ricorre per la cassazione della sentenza G.G., tramite difensore di fiducia, che si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 40, 41, 43 e 589-590 cod. pen.) e vizio motivazionale per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
In particolare, si afferma avere la sentenza impugnata giudicato responsabile G.G. sulla base di una errata concezione del nesso di causa e della colpa del datore di lavoro e del lavoratore, motivando circa la sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivo, in maniera che si stima essere insufficiente, contraddittoria ed illogica.
Si rammenta che la sentenza impugnata afferma che fu R.F., non già G.G., ad ordinare l'intervento di riparazione a B.G., non direttamente a F.B. e che, partendo da tale premessa fattuale, «la sentenza impugnata perviene ad affermare - confermando in. ciò la sentenza di primo grado - la penale responsabilità a carico di G.G. senza però offrire valida spiegazione della responsabilità, sia penale che civile, nel duplice profilo del nesso causale e della colpa in concreto» (così alle pp. 3-4 del ricorso).
Infatti, ad avviso del ricorrente, l'affermazione secondo cui il datore di lavoro è responsabile degli eventi occorsi per non avere ottemperata agli obblighi di informazione di adeguata formazione trascurerebbe, ed immotivatamente, che sia B.G. che F.B. «mostrarono in fatto di sapere come si dovesse operare» (così alla p. 4 del ricorso). Ad avviso del ricorrente, avere sottovalutato, da parte di F.B., il pericolo di operare sotto la benna alzata non potrebbe attribuirsi né ad un difetto di formazione né ad un difetto di informazione che sia ascrivibile al datore di lavoro: quanto alla informazione, infatti, si è visto che entrambi i lavoratori sapevano come procedere; e, quanto alla formazione, si osserva che «la regola cautelare inosservata [ cioè non posizionarsi sotto la benna] è una regola cautelare che si impara semplicemente vivendo» (così alla p. 4 del ricorso) ma è anche chiaramente contenuta nel "Manuale di funzionamento e manutenzione della macchina".
In conseguenza, la responsabilità del datore di lavoro si sarebbe dovuta provare diversamente, cioè dimostrando che fosse stato il datore di lavoro a commissionare l'intervento o che il datore fosse al corrente di detto incarico, mentre la Corte di merito si è accontentata del riferimento alla prassi aziendale di far eseguire direttamente le riparazioni, finché possibile, al personale interno, benché gli autisti non fossero stati formati come manutentori, con il G.G. a conoscenza di tale prassi che comportava risparmio di tempo e costi, evitando di pagare gli interventi di ditte esterne (p. 8 della sentenza impugnata).
In realtà, però, secondo il ricorrente, il datore di lavoro sarebbe stato condannato per la sola posizione rivestita rispetto al fatto di altri; e la sentenza trascurerebbe le implicazioni logiche dell'avere la vittima F.B. dichiarato di avare già in passato eseguito quell'intervento (come affermato alla stessa p. 1 della sentenza impugnata).
Riferite le ragioni per cui la sentenza impugnata ha ritenuto (p. 9) non decisiva tale circostanza, si sottopone le stesse a critica, in quanto R.F., in realtà, non ha affidato tale incarico a F.B., ma a B.G.; essendo però à quel punto intervenuto F.B. dichiarando spontaneamente di saper fare quell'intervento, per averlo già fatto alte volte in passato, occorrerebbe concludere che F.B. pose in essere una condotta gravemente imprudente, imprevedibile ed abnorme, posizionandosi sotto la benna sollevata mentre agiva sul circuito idraulico che sollevava la stessa. Si tratterebbe di una causa sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, non di una mera negligenza.
Si richiama lo sviluppo della nozione di abnormità ad opera della giurisprudenza di legittimità, da una concezione tralatizia, quasi vuota affermazione retorica, ad una nozione più attuale, che si stima «fondamentale per evitare di cadere nella responsabilità oggettiva, come la sentenza impugnata pare aver fatto» (così alla p. 9 del ricorso).
Pur avendo la Corte definito irrilevante (p. 9) il richiamo al "Manuale di funzionamento della macchina", si osserva invece che, in realtà, il manuale in questione, che si allega, per estratto al ricorso, è diretto non già ai manutentori professionali ma agli operatori addetti all'uso della macchina, quali, appunto, erano F.B. e B.G., alle pp. 8-9, specifica espressamente che i lavori di manutenzione andavano eseguiti con il mezzo parcheggiato in piano e la benna appoggiata a terra: con l'espresso avvertimento, più volte ripetuto nel manuale (alle pp. 16, 69 e 161), di non sostare nella zona di abbassamento del braccio.
Si afferma che, in definitiva, sarebbe patrimonio di comune esperienza di chiunque che è molto pericoloso sostare sotto una benna.
Inoltre, affermare l'irrilevanza degli avvisi contenuti nel richiamato "Manuale", in un contesto nel quale il lavoratore ha detto di avere già eseguito in passato quel tipo di intervento, ad avviso del ricorrente, «significa, al tempo stesso, errare nell'applicazione della legge penale [cioè artt. 40, 41, 43, 589 e 590 cod. pen.] e motivare illogicamente [...] non appare giuridicamente, oltre che logicamente, convincente l'ascrizione della responsabilità civile e penale dell'evento al datore di lavoro G.G., nel duplice profilo del rapporto di causalità e della colpevolezza, rispetto ad un evento non determinato oggettivamente dalla caduta della benna, bensì da una errata percezione del pericolo da parte di un lavoratore certamente non (più) impegnato nell'operazione manutentiva» (così alle pp. 9-10 del ricorso).
4. I difensori dell'imputato, con nota pervenuta il 16 aprile 2021 hanno chiesto la trattazione orale del processo (ex art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176).
S. Il difensore delle parti civili con memoria del 27 aprile 2020 ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso; con vittoria di spese.
Diritto
1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
L'impugnazione nell'interesse del datore di lavoro G.G., cui argomenti si sono riferiti, da un lato, reitera temi già affrontati nell'appello ed adeguatamente trattati dai giudici dì merito e, dall'altro, trascura vistosamente (come segnalato nella memoria delle parti civili) il tema della prassi aziendale, che i giudici dì merito descrivono come conosciuta e tollerata, nel senso dell'affidamento di operazioni di manutenzione di pericolosi macchinari, operazioni che richiedevano competenze specifiche, a personale avente profili professionali differenti e non formato per tale attività.
La S.C. ha in più occasioni, anche di recente, affermato al riguardo che «In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve vigilare per impedire l'instaurazione di prassi contra legem foriere di pericoli per i lavoratori, con la conseguenza che, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (Nella fattispecie, relativa al decesso di un lavoratore colpito da una macchina escavatrice perché, in violazione dell'art. 12, comma 3, d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, si trovava nel campo di azione di tale mezzo, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro che aveva escluso l'obbligo giuridico del datore di lavoro di impedire la presenza dei lavoratori nello scavo, secondo la prassi instauratasi in contrasto con la legge)» (Sez. 4, n. 10123 del 15/01/2020, P.G. in proc. Chìronna, Rv. 278608; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960; Sez. 4, n. 13859 del 24/02/2015, Rota e altro, Rv. 263287; Sez. 4, n. 18638 del 16/01/2004, Policarpo, Rv. 228344; Sez. 4, n. 17491 del 16/11/1989, Raho, Rv. 182857).
Peraltro, si ritiene comunemente che l'adempimento degli obblighi formativi ed informativi da parte del datore di lavoro non sia escluso né surrogabile dal personale bagaglio dì conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto dì una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente sì realizza nella collaborazione tra lavoratori (v. Sez. 4, n. 8163 del 13/02/2020, Lena, Rv. 278603; Sez. 4, n. 49593 del 14/06/2018. T., Rv. 274042; Sez. 4, n. 22147 del 11/02/2016, Marini, Rv. 266860; Sez. 4 n. 21242 del 12/02/2014, Nogherot, Rv. 259219).
Né rilevante può risultare il richiamo nel ricorso (pp. 8-9) alla consegna ai dipendenti del "Manuale di funzionamento della macchina", in quanto la mera consegna di un manuale non è sufficiente a ritener adempiute le prescrizioni in materia di sicurezza, dovendosi il datore di lavoro attivare per verificare che le previsioni antinfortunistiche siano effettivamente assimilate, come correttamente si legge alla p. 10 della sentenza del Tribunale, in linea con il principio secondo il quale non è sufficiente a far ritenere adempiuti gli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro né l'esistenza in sé di un manuale o libretto di istruzioni di un macchinario né la mera messa a disposizione dello stesso a chi lo debba adoperare, senza effettiva e specifica sottolineatura circa le conseguenze pericolose di un'eventuale inosservanza delle prescrizioni in essi contenute (cfr., in tal senso, le condivisibili considerazioni svolte nelle motivazioni di Sez. F, n. 45719 del 27/08/2019, Moratelli, Rv. 277306; Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020; Sez. 4, n. 41985 del 29/04/2003, P.G. in proc. Morra e altro, Rv. 227287; Sez. 4, n. 7275 del 18/03/1998, Barsacchi, Rv. 211463).
2. Consegue la declaratoria di inammissibilità, per aspecificità, del ricorso.
Non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che
si stima conforme a diritto ed equa, di tremila euro.
Il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Omissis, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Omissis che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 12/05/2021.