Cassazione Penale, Sez. 3, 28 settembre 2021, n. 35626 - Mancanza di visita medica attestante l'idoneità alla mansione svolta e omessa formazione

2021

FattoDiritto




1. In data 9.6.2020 il Tribunale di Isernia condannava E.M. per il reato di cui agli artt.18, comma 1, e 55, comma 5, lett. c) del d. lgs. n.81 del 2008 per non avere inviato alla visita medica i lavoratori G.D. e P.E. entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza e di cui agli artt. 37, comma 1, e 55, comma 5, lett. c) del d. lgs. n.81 del 2008 per non avere assicurato agli stessi una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle mansioni svolte.

2. Avverso la sentenza del Tribunale E.M. ha presentato ricorso per Cassazione articolato in due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica della quale si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
In particolare, evidenzia come gli artt.18, comma 1, e 55, comma 5 del d. lgs. cit. configurino un reato omissivo proprio, il quale si realizza una volta spirato il termine entro cui il datore di lavoro deve inviare il lavoratore alla visita medica; finché tale termine non sia scaduto, il datore può ancora adempiere e, quindi, il reato non si configura. Il giudice dunque, nello specifico, avrebbe dovuto verificare se tale termine, al momento dell'accertamento, fosse o meno spirato, costituendo esso condizione per la configurabilità del reato, tanto più non avendo il teste di p.g. S.A. saputo riferire se la visita medica fosse "scaduta" o "se l'avevano fatta in precedenza con la stessa ditta". In relazione poi agli artt.37 e 55, comma 5 del d. lgs. n.81 del 2008 il giudice non avrebbe chiarito cosa debba intendersi per inadeguata o insufficiente formazione del personale o da quali elementi fattuali sia stata riscontrata tale omissione. La condanna, nello specifico, sarebbe stata emessa sulla base di un controllo formale avente ad oggetto la mera esibizione delle attestazioni circa l'osservanza dell'obbligo, mentre con tale controllo si sarebbe dovuto verificare se nella sostanza i corsi di formazione erano stati effettuati indipendentemente dall'attestazione. Del resto, proprio il fatto che nel breve lasso temporale di un mese dopo il controllo le suindicate attestazioni venissero poi regolarmente prodotte dal datore, dimostrerebbe che la formazione era stata effettivamente impartita, essendo mancata solo l'esibizione della relativa documentazione.

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce non aver la sentenza impugnata osservato e/o aver erroneamente applicato la legge penale o altra norma giuridica della quale si deve tener conto nell'applicazione della legge penale od omesso di motivare o comunque per aver illogicamente e contraddittoriamente motivato con vizio risultante dal testo della motivazione.
In particolare il ricorrente lamenta il mancato accoglimento da parte del Tribunale della richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis cod. pen.; in particolare, il Tribunale, rigettando la richiesta, avrebbe errato nel non valutare, come dovuto, la tenuità del fatto in concreto, ma si sarebbe limitato a considerarla in astratto. Nel caso specifico infatti, l'attività svolta in concreto dalla ditta (recupero e stoccaggio di rifiuti) non inciderebbe in alcun modo sulla maggior gravità del fatto; il giudice avrebbe dovuto soffermarsi su elementi quali l'esiguo numero di lavoratori (solo due) coinvolti nell'omissione, la condotta susseguente di tipo riparatorio, posta in essere entro un breve lasso temporale e infine la mancata reale esposizione al pericolo dei lavoratori.
L'inconferenza del criterio valorizzato dal Tribunale, inoltre, sarebbe causa di motivazione apparente.

4. Il primo motivo è inammissibile.
La sentenza impugnata ha dato conto del fatto che l'Ispettore del lavoro S.A., sentito in giudizio come testimone, ebbe a verificare, a seguito degli accertamenti svolti presso l'azienda dell'imputato, che parte dei lavoratori (e segnatamente G.D. e P.E.) non era stata sottoposta a visita medica attestante l'idoneità alla mansione svolta e che sempre i medesimi lavoratori erano risultati privi di formazione relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro sì che erano state dettate le relative prescrizioni necessarie affine di consentire l'estinzione dei reati.
A fronte dunque di un'affermazione che, sulla base di dati testimoniali, ha ritenuto non avviati i lavoratori alla visita medica e non formati gli stessi, con conseguente motivata conclusione circa la sussistenza dei reati nei loro elementi costitutivi, evidentemente verificati dall'Ispettore S.A., il motivo di ricorso, nel presupporre invece come non accertati la scadenza del termine per l'avvio alla vista medica e la effettiva sottoposizione ai corsi di formazione indipendentemente dalla loro mancata attestazione, si è tradotto in una mera, e inammissibile, confutazione, oltretutto fattuale, dell'affermazione del Tribunale, tanto più essendo mancata ogni deduzione circa un travisamento della relativa prova.

5. Il secondo motivo è invece fondato.
Onde rigettare la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., la sentenza ha testualmente valorizzato "il tipo di attività svolta dalla Ditta dell'imputato (recupero e stoccaggio di rifiuti)" e la "rilevanza di garantire ai lavoratori un'adeguata formazione, soprattutto con riferimento ai rischi derivanti dalle mansioni svolte".

Così facendo, tuttavia, il Tribunale, lungi dal verificare la sussistenza o meno nella specie dei presupposti richiesti dalla norma per la sussistenza della particolare tenuità del fatto, ha ritenuto già solo in astratto non compatibile con la stessa la tipologia del reato in oggetto, pur ricompreso nei limiti edittali richiesti dal legislatore, in tal modo riducendo indebitamente l'area di applicabilità dell'istituto e nella sostanza giungendo così a formulare una interpretatio abrogans dell'art. 131-bis cod. pen.

6. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza sul punto con rinvio allo stesso Tribunale di Isernia in diversa composizione che procederà a rivalutare il fatto nei suoi elementi di specie onde valutarne la rispondenza o meno ai requisiti specificamente indicati dall'art. 131-bis cod. pen..



P.Q.M.



Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione sulla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Isernia in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021


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